(massima n. 2)
Nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) č perentorio, secondo l'espressa disciplina al riguardo dell'art. 291 c.p.c. da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio č determinata dal deposito dell'atto con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 307, terzo comma. (Nella specie l'estinzione era stata eccepita con l'atto di appello dal convenuto, rimasto contumace in primo grado a seguito della notificazione rinnovata fuori termine e affetta da nullitā).