Effetti della risoluzione
Dichiarata la risoluzione del contratto (può esser dichiarata con sentenza costitutiva: art. 2908 cod. civ.), poiché deve ritenersi come se la vendita non avesse mai avuto luogo, la cosa dev'essere restituita al venditore, e questi deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
I pagamenti legittimamente fatti sono tutte le spese normali, i diritti di registrazione, gli onorari a notai e a legali, le mediazioni pagate, ecc.
Se di tali spese non fosse integralmente rimborsato il compratore, l'indennizzo dovutogli non sarebbe completo; e non vi è ragione di non indennizzarlo integralmente di quanto ingiustamente ha sofferto.
Ovvio è l'obbligo del compratore di restituire la cosa se non è perita in conseguenza dei vizi: non restituendola in tal caso egli non reca torto al venditore che l'ha perduta (benché presso il compratore) per fatto però di cui al compratore deve rispondere.