Cass. civ. n. 28838/2024
Nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.
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In caso di risoluzione del contratto di vendita di un autoveicolo con vizi, l'effetto restitutorio comporta la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese sostenute. Tuttavia, è necessario tener conto dell'uso effettuato del bene da parte del compratore. La restituzione integrale del prezzo senza la considerazione dell'uso costituisce un errore, poiché deve garantire l'equilibrio tra le prestazioni restitutorie delle parti evitando un'illegittima locupletazione del compratore.
Cass. civ. n. 16077/2020
In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.
Cass. civ. n. 12759/1993
La risoluzione del contratto di compravendita comporta l'obbligo del venditore di integrale restituzione delle somme percepite per il prezzo della cosa compravenduta, in esse compresi gli interessi eventualmente corrisposti dal compratore per il pagamento dilazionato del prezzo pattuito, del quale essi costituiscono parte integrante.
Cass. civ. n. 12942/1992
Posto che l'obbligazione, a carico del venditore, di restituire al compratore la somma, ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, configura un debito di valuta, non può procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta in restituzione.