(massima n. 1)
L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo č avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non č coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non č ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza č avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/03/2016).