Dopo che la sentenza veniva rigettata anche dal Tribunale, la vicenda approdava in Cassazione, davanti alla quale il conducente lamentava innanzitutto la condotta contrastante del Comune, che, mentre inizialmente avrebbe voluto transigere la causa, offrendogli la somma di 1500 euro, in un secondo momento negava di essere titolare del tratto stradale in cui si era verificato l’incidente. In secondo luogo, il conducente eccepiva il fatto che non fosse stata presa in considerazione la violazione dell’obbligo di custodia da parte dell’ente e che, altresì, non fosse stata considerata l’efficacia probatoria del verbale relativo al sinistro.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso sottolineando che la volontà del Comune di transigere la causa non significava necessariamente che l’ente stesso si fosse ritenuto responsabile di quanto accaduto; soprattutto, precisavano che la lamentata omissione circa l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 del c.c., oltre ad essere infondata, non era decisiva in virtù di quanto dedotto con il primo motivo. Inoltre, non vi era stata violazione dell'art. 2700 del c.c. relativamente all'efficacia del verbale, dal momento che non erano stati contestati né i fatti né i danni riportati.
Infine, riferendosi all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 del c.c., i giudici di legittimità ribadivano che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 del c.c., primo comma, cod, civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
I giudici di legittimità hanno fatto applicazione di tali principi al caso di specie, affermando che le condizioni di visibilità e le dimensioni della buca rendevano l'insidia stradale ampiamente evitabile da parte del conducente, che si apprestava ad attraversare il tratto stradale incidentato in ora diurna e ad una velocità di marcia eccessiva in relazione alle condizioni della strada.
Per questi motivi, il conducente è stato ritenuto esclusivamente responsabile dei danni causati alla vettura.