(massima n. 3)
L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte di uno dei contraenti, della capacitą di intendere e di volere. Ne consegue che l'autenticazione, da parte del notaio, della firma apposta in calce ad un atto di delega non costituisce prova legale della validitą del consenso manifestato dal sottoscrittore.