(massima n. 1)
L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico č limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicitā di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto estranea all'efficacia probatoria dell'atto la dichiarazione, in esso contenuta, del versamento del prezzo in cambio del bene).