Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 226 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contenuto della sentenza

Dispositivo dell'art. 226 Codice di procedura civile

Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso (1), ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a due euro e non superiore a venti euro (2)(3).

Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'art. 537 del c.p.p.(5).

Note

(1) Il giudicato sulla verità del documento (che non potrà quindi essere più contestata dalle parti, anche in altri processi) si forma se la decisione di rigetto è fondata su ragioni che toccano direttamente l'oggetto del giudizio di falso.
(2) Le pene originarie da £ 1.000 a 10.000 sono state così elevate dal d.lgs. 9 aprile 1948, n. 438: l'importo è stato tradotto in euro a decorrere dal 1 gennaio 2002, ex art. 51, c. 2 e 3, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
(3) Secondo la giurisprudenza la condanna alla pena pecuniaria non può essere comminata se il rigetto è giustificato dalla mancanza di interesse o consiste nella dichiarazione di nullità della querela: è necessario un rigetto nel merito, anche per mancanza della prova di falsità.
(4) Ora art. 537 nuovo c.p.p.
(5) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

Si discute sull'efficacia erga omnes della sentenza che ha per oggetto la dichiarazione della falsità o meno del documento.
Una prima tesi sostiene che il giudizio sulla querela di falso si configuri come giudizio a contenuto "obiettivo", nel quale prevale l'interesse pubblico alla eliminazione del documento falso: la sentenza avrebbe pertanto efficacia erga omnes.
Secondo un diverso orientamento, l'efficacia della sentenza sarebbe limitata alle parti, in quanto si tratterebbe di un giudizio avente ad oggetto il mero accertamento negativo di un rapporto probatorio vincolante per il giudice.
Altre posizioni ritengono che si sarebbe in presenza di un giudizio di accertamento della verità o falsità di un documento, quindi, la sentenza avrebbe efficacia erga omnes ma con autorità di giudicato limitata alle parti: il terzo potrà impugnarla con opposizione di terzo ai sensi del primo comma dell'art. 404 del c.p.c..

Spiegazione dell'art. 226 Codice di procedura civile

La sentenza che rigetta la querela di falso contiene, oltre alla pronuncia principale di rigetto, anche tre pronunce, che possono definirsi accessorie, per effetto delle quali viene disposto:
a) che il documento venga restituito;
b) che il cancelliere faccia menzione della sentenza sull'originale o sulla copia del documento;
c) che la parte querelante sia condannata ad una pena pecuniaria, secondo i limiti stabiliti dalla stessa norma.

Parte della dottrina è dell’opinione che la pronuncia di rigetto valga anche a sancire la verità incontestabile del documento tra le parti e per ogni processo; secondo altra tesi, invece, seguita anche dalla giurisprudenza, la pronuncia di rigetto non preclude un diverso e successivo giudizio di falso.

Se la sentenza accoglie la querela, dichiarando la falsità del documento impugnato, oltre ad essere date d’ufficio le disposizioni di cui all’art. 537cpp, viene anche ordinata la cancellazione totale o parziale del documento ovvero, se possibile, la ripristinazione, rinnovazione o riforma dello stesso.
Inoltre, sarà necessario far risultare dal documento l'avvenuta dichiarazione della sua falsità.

Le modifiche apportate a questa norma dalla Riforma Cartabia discendono da esigenze di coordinamento con la nuova competenza sulla querela di falso del tribunale in composizione monocratica (e non più del collegio), prevista dal precedente [[225pc]].
Inoltre, al secondo comma, si è previsto che il giudice che accerta la falsità debba dare le disposizioni di cui all’art. 537 del c.p.p. (sulla pronuncia sulla falsità di documenti), aggiornando il precedente richiamo all’ art. 480 c.p.p. (sul verbale di udienza).

Massime relative all'art. 226 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7243/2017

La sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l’accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell’apparenza e della tutela dell’affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all’esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione.

Cass. civ. n. 21092/2007

Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice ad quem – affinché sia posto in grado di intervenire – e non al P.M. presso il giudice a quo che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, a nulla rilevando l'insanabile difetto di legittimazione della parte che ha promosso il giudizio, poiché alla presenza del P.M. si collega un interesse pubblico.

Cass. civ. n. 5746/2001

In materia di querela di falso, solo l'attenuazione delle pronunce accessorie di cui all'art. 226, secondo comma c.p.c. è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza e non anche l'autorità di accertamento, negativo o positivo, del falso, che ben può fondare, costituendone la premessa indispensabile, la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale il mancato accertamento del falso in sede penale non è di ostacolo – essendo venuta meno la pregiudizialità penale – all'accertamento indidentale della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; pertanto, qualora con unica sentenza sia stata dichiarata la falsità di alcuni documenti, accolta, sul presupposto di tale falsità, la domanda principale e respinta la richiesta di ristoro dei danni, il capo relativo a quest'ultima, che non sia stato impugnato, acquista autorità di giudicato, senza che l'esecuzione della pronuncia sul falso ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. rappresenti un novum, tale da giustificare la riproposizione dell'azione risarcitoria per i medesimi danni.

Cass. civ. n. 3625/1999

Qualora la querela di falso sia proposta in via incidentale innanzi al tribunale in grado d'appello e venga emanata un'unica sentenza che decide sia sull'appello che sulla querela di falso, il capo relativo a quest'ultima deve essere impugnato innanzi alla corte d'appello competente in forza del principio del doppio grado di giurisdizione; pertanto il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 2717/1977

Con la sentenza che accerta la falsità di un documento (nella specie, cambiale), è consentito al giudice del merito di disporne il ripristino nel testo originario, ai sensi degli artt. 226 c.p.c., e 480 c.p.p., attingendo ad elementi estranei al documento medesimo.

Cass. civ. n. 1026/1962

Sia il giudice penale che quello civile, qualora accertino una falsità, ne ordinano la cancellazione, totale o parziale, ovvero la ripristinazione, mediante la rinnovazione o la riforma del documento (artt. 480 e 481 c.p.p., 226 e 227 c.p.c.). Se l'accertamento della falsità viene compiuto in sede penale e il giudice non provveda con la sentenza stessa, né con il rinvio alla sede esecutiva con l'intervento di tutti gli interessati, deve provvedere il giudice civile, avanti al quale la causa sia successivamente proposta in contraddittorio di tutte le parti. Detto giudice non può, pertanto, limitarsi a far salva alle parti la possibilità di una correzione del documento, nelle forme e nei modi stabiliti dal codice di rito civile.

Cass. civ. n. 891/201

In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie, indicate dall'art. 226, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e non anche l'esecutività di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!