(massima n. 1)
La fede privilegiata, che conformemente al disposto dell'art. 2700 c.c., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ciascun soggetto.