(massima n. 1)
La fede privilegiata riconosciuta dal legislatore all'atto pubblico non si estende agli apprezzamenti e valutazioni in esso contenuti e pertanto non č necessario impugnare con querela di falso un verbale redatto da un pubblico ufficiale per contestare la fondatezza dell'ivi affermata apertura al pubblico di un circolo privato elemento essenziale per la configurabilitā dell'illecito amministrativo, previsto dall'art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e dall'ars. 53, terzo comma, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 4 agosto 1988, n. 375, secondo il quale per la somministrazione di alimenti o bevande al pubblico č necessaria l'autorizzazione amministrativa prescritta dall'art. 3 legge 25 ottobre 1991, n. 287 se manca il suffragio di fatti specifici (quali ad esempio l'identificazione di utenti non iscritti al circolo), rispetto ai quali la suddetta affermazione costituisca un mero giudizio sintetico e conclusivo.