(massima n. 1)
Nel caso in cui nell'atto pubblico di trasferimento di diritti reali immobiliari dietro corrispettivo di un prezzo, sottoscritto dalle parti, sia mancata per qualsiasi motivo, volontario o meno, la sottoscrizione del documento da parte del notaio, ne deriva la carenza di un requisito essenziale dell'atto pubblico ma non resta escluso che lo stesso atto abbia l'efficacia probatoria della scrittura privata, ove risulti che il consenso degli stipulanti, riferito al contenuto del documento, si sia espresso compiutamente mediante la sottoscrizione, senza che il vincolo contrattuale, cosģ creato, possa venir meno per il successivo dissenso o ripensamento di una delle parti, potendo il contratto concluso essere sciolto solo per concorde volontą degli stipulanti, espressa con la stessa forma richiesta dalla natura del negozio che si intende porre nel nulla.