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Articolo 733 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vendita di beni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 733 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti [c.c. 376], designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale (1) del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale (1) o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto (2) con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale [disp. att. 191] (3).]

Note

(1) Le parole «della pretura» e «della stessa pretura» sono state rispettivamente sostituite dalle parole «del tribunale» e «dello stesso tribunale» ai sensi dell'art. 110, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) Nel caso in cui il Tribunale autorizzi la vendita dei beni di minori, interdetti o di inabilitati, stabilisce anche la forma della vendita, incanto o trattativa privata, il prezzo minimo e le modalità di reimpiego delle somme ricavate.
(3) Nel caso in cui il Tribunale disponga la vendita con incanto la norma in analisi rinvia alle sole disposizioni in materia di espropriazione forzata relative alle modalità di vendita e non anche a quelle che regolano le modalità di trasferimento del bene. Questo perché nel procedimento in questione il processo verbale di vendita dei beni appartenenti ai minori o agli incapaci costituisce titolo esecutivo (474) per ottenere il rilascio degli immobili e la restituzione dei beni mobili, pertanto tale vendita si conclude con tale processo verbale che sostituisce l'ordinanza di aggiudicazione e il decreto di aggiudicazione.

Spiegazione dell'art. 733 Codice di procedura civile

La norma in esame si occupa di disciplinare le modalità da seguire per la vendita al pubblico incanto dei beni di minori, interdetti o, se curatore non ne è il genitore, inabilitati ed emancipati, così integrandosi la disposizione di cui all’art. 376 del c.c..

Per effetto di quanto qui disposto, il tribunale, nell'autorizzare la vendita dei beni appartenenti a soggetti incapaci, stabilisce se essa debba farsi ai pubblici incanti o a trattative private, determinandone in ogni caso il prezzo minimo, e disponendo anche circa le modalità di erogazione o reimpiego del prezzo.

Nell’ipotesi in cui venga deciso di procedersi ai pubblici incanti, la norma in esame si occupa di regolare le modalità di esecuzione della vendita, designando l'ufficiale incaricato della vendita (ufficiale giudiziario per i mobili, cancelliere o notaio per gli immobili) e rinviando agli artt. art. 534 del c.p.c. e ss. c.p.c., in quanto applicabili, premesse le forme pubblicitarie ordinate dal Tribunale.

Sono stati sollevati alcuni problemi interpretativi in relazione al rinvio alle norme che disciplinano la vendita forzata per pubblici incanti, sia con riferimento ai limiti entro cui deve intendersi l'analogia con l'istituto della vendita di beni di incapaci, sia con riferimento all'estensione del rinvio stesso.

Ebbene, l'analogia tra i due istituti deve intendersi in senso soltanto formale, in considerazione del fatto che le norme sulla vendita forzata rispondono non tanto alla ratio di sostituire il prezzo al bene nel patrimonio del soggetto interessato, quanto piuttosto a quella di destinare il prezzo ai creditori.

E’ stato anche precisato che il rinvio alle norme in tema di espropriazione forzata deve intendersi riferito soltanto alle modalità della vendita e non anche alla fase di aggiudicazione e trasferimento del bene.
In tal senso può agevolmente argomentarsi dal fatto che alla fase traslativa si riferisce l’art. 191 delle disp. att. c.p.c., disponendo che il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
E’ il processo verbale che vale come titolo traslativo della proprietà, sostituendosi all'ordinanza di aggiudicazione ed al decreto di trasferimento di cui all'art. 586 del c.p.c., norma che qui non trova applicazione.

Si ritiene, infine, che il citato art. 191 disp.att. c.p.c., per l'identità di ratio, debba considerarsi applicabile anche in relazione ai beni degli interdetti, inabilitati o emancipati.

Massime relative all'art. 733 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10587/1995

Nella vendita all'incanto di beni immobili ex art. 733 c.p.c. — disposizione relativa alla vendita autorizzata dal tribunale di beni di minori, interdetti o inabilitati, applicabile anche (come nella specie) alla vendita di beni ereditari per il rinvio ad essa operato dall'art. 748 —, il rinvio alle norme in materia di espropriazione forzata riguarda esclusivamente le modalità della vendita e non anche la fase del trasferimento del bene. Infatti nella procedura di vendita in questione, nella quale il notaio agisce come ufficiale designato per la vendita, è inapplicabile l'art. 586, mancando un giudice dell'esecuzione che possa pronunciare il decreto di trasferimento, e la fase del traslativa è disciplinata dall'art. 191 disp. att. c.p.c., la cui enunciazione che «il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio» va interpretata nel senso che tale tipo di vendita — così come anche quella dei beni ereditari — si conclude con tale processo verbale, equivalente dell'atto notarile. (Nella specie il giudice di merito, ritenuto che il verbale di cui all'art. 191 disp. att. costituisca mero titolo per il rilascio e che quindi l'effetto traslativo possa prodursi solo nella forma di cui all'art. 586 c.p.c., aveva ritenuto affetto da nullità un trasferimento realizzato con un rogito notarile di compravendita, strumento reputato irrituale. La S.C., enunciati gli esposti principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, affinché la questione della nullità dell'atto fosse riesaminata ai sensi anche dell'art. 126 c.p.c. sul contenuto del processo verbale e dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità).

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