La norma in esame si occupa di disciplinare le modalità da seguire per la vendita al pubblico incanto dei beni di minori, interdetti o, se curatore non ne è il genitore, inabilitati ed emancipati, così integrandosi la disposizione di cui all’
art. 376 del c.c..
Per effetto di quanto qui disposto, il
tribunale, nell'autorizzare la vendita dei beni appartenenti a soggetti incapaci, stabilisce se essa debba farsi ai pubblici incanti o a trattative private, determinandone in ogni caso il prezzo minimo, e disponendo anche circa le modalità di erogazione o
reimpiego del prezzo.
Nell’ipotesi in cui venga deciso di procedersi ai pubblici incanti, la norma in esame si occupa di regolare le modalità di esecuzione della vendita, designando l'ufficiale incaricato della vendita (
ufficiale giudiziario per i mobili,
cancelliere o
notaio per gli immobili) e rinviando agli artt.
art. 534 del c.p.c. e ss. c.p.c., in quanto applicabili, premesse le forme pubblicitarie ordinate dal Tribunale.
Sono stati sollevati alcuni problemi interpretativi in relazione al rinvio alle norme che disciplinano la
vendita forzata per pubblici incanti, sia con riferimento ai limiti entro cui deve intendersi l'
analogia con l'istituto della vendita di beni di incapaci, sia con riferimento all'estensione del rinvio stesso.
Ebbene, l'analogia tra i due istituti deve intendersi in senso soltanto formale, in considerazione del fatto che le norme sulla vendita forzata rispondono non tanto alla
ratio di sostituire il prezzo al bene nel patrimonio del soggetto interessato, quanto piuttosto a quella di destinare il prezzo ai creditori.
E’ stato anche precisato che il rinvio alle norme in tema di
espropriazione forzata deve intendersi riferito soltanto alle modalità della vendita e non anche alla fase di
aggiudicazione e trasferimento del bene.
In tal senso può agevolmente argomentarsi dal fatto che alla fase traslativa si riferisce l’
art. 191 delle disp. att. c.p.c., disponendo che il
processo verbale di vendita dei
beni immobili appartenenti a minori costituisce
titolo esecutivo per il
rilascio.
E’ il processo verbale che vale come
titolo traslativo della
proprietà, sostituendosi all'ordinanza di aggiudicazione ed al
decreto di trasferimento di cui all'
art. 586 del c.p.c., norma che qui non trova applicazione.
Si ritiene, infine, che il citato art. 191 disp.att. c.p.c., per l'identità di
ratio, debba considerarsi applicabile anche in relazione ai beni degli interdetti, inabilitati o emancipati.