Ogni creditore, nel termine di dieci giorni(1) prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.(2)
Note
(1)
Questo articolo è stato così modificato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 588. (Esito negativo dell'incanto)
Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni può fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente".
Il testo precedente recitava:
"Art. 588. (Esito negativo dell'incanto)
Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni può fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente".
(2)
Questo articolo, prima sostituito dall'art. 2, D. L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dall'allegato alla L. 14 maggio 2005, n. 80 con decorrenza ed efficacia dalle date contenute rispettivamente nei commi 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo, è stato poi così modificato prima dall'art. 13, comma 1, lett. v), D. L. 27 giugno 2015, n. 83 con decorrenza dal 27 giugno 2015, convertito in legge dalla L. 06 agosto 2015, n. 132 con decorrenza dal 21 agosto 2015, e poi dall'art. 4, comma 1, lett. f), D. L. 03 maggio 2016, n. 59 con decorrenza dal 04 maggio 2016 ed applicazione alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, convertito in legge dalla L. 30 giugno 2016. n. 119 con decorrenza dal 03 luglio 2016
Inoltre, ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 con effetto per gli atti emessi dal 16 febbraio 2016 fino al 31 dicembre 2016, gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui presente articolo, ovvero di una procedura di vendita di cui al di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
Inoltre, ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 con effetto per gli atti emessi dal 16 febbraio 2016 fino al 31 dicembre 2016, gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui presente articolo, ovvero di una procedura di vendita di cui al di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.