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Articolo 2193 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Efficacia dell'iscrizione

Dispositivo dell'art. 2193 Codice Civile

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione [34], se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione [2267], a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza [19, 2206, 2207, 2290, 2298, 2300, 2384, 2436](1).

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta(1).

Sono salve le disposizioni particolari della legge [2297].

Ratio Legis

La norma regola gli effetti della pubblicità legale e definisce dunque il regime di opponibilità ai terzi degli atti iscritti nel registro delle imprese.

Spiegazione dell'art. 2193 Codice Civile

Le iscrizioni nel registro delle imprese hanno efficacia dichiarativa.
La pubblicità dichiarativa ha efficacia negativa (1° comma) ed efficacia positiva (2° comma).

L'efficacia negativa consiste in una presunzione di ignoranza dei fatti non iscritti (FERRI), che può essere superata solo con la prova della conoscenza effettiva da parte dei terzi. Si tratta, quindi, di una presunzione iuris tantum.
L'efficacia negativa opera solo in favore dei terzi, conseguendone che:
  1. la mancata iscrizione non può essere opposta ai terzi da chi aveva l'onere di richiederla;
  2. i terzi possono sempre far valere i fatti non iscritti nei confronti sia del soggetto obbligato a chiedere l'iscrizione sia di altri terzi.
L'efficacia positiva consiste in una presunzione di conoscenza dei fatti iscritti (FERRI), che non ammette prova contraria. Si tratta, quindi, di una presunzione iuris et de iure, non superabile dal terzo nemmeno laddove si provi l'impossibilità di venirne a conoscenza. Ciononostante, si ritiene che la presunzione di conoscenza dei fatti iscritti non operi in campo processuale.

Il principio dell'efficacia dichiarativa subisce alcune deroghe, in considerazione delle caratteristiche del fatto/atto iscritto o del soggetto tenuto a chiederne l'iscrizione.

Per gli imprenditori iscritti nelle sezioni speciali, l'iscrizione non incide sull'opponibilità dell'atto iscritto, avendo generalmente la funzione di pubblicità notizia. A tale regola si sottrae l’imprenditore agricolo, per il quale il d.lgs. n. 228/2001 ha disposto l’assoggettamento al regime di pubblicità dichiarativa, così provvedendo ad avvicinare lo statuto normativo dell’impresa agricola a quello dell’impresa commerciale.

L'iscrizione dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle sue modifiche ha invece efficacia costitutiva, dal momento che l'ente acquisisce personalità giuridica solo con l'iscrizione del relativo atto costitutivo nel registro delle imprese.

Si discute inoltre di efficacia normativa quando l'iscrizione costituisce il presupposto per l’applicazione di una disciplina speciale: è il caso dell’iscrizione delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice (v. art. 2297), in assenza della quale la società sarà regolata parzialmente dalle norme in materia di società semplice.

Massime relative all'art. 2193 Codice Civile

Cass. civ. n. 27795/2019

Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione, l'atto tributario non può essere legittimamente notificato al suo legale rappresentante in applicazione del principio dell'apparenza del diritto di cui all'art. 1189 c.c., atteso che tale disposizione si riferisce ai rapporti sostanziali e, in particolare, al pagamento effettuato a favore del creditore che appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e che l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società, implicando la presunzione di conoscenza della stessa e la sua efficacia verso i terzi ex art. 2193 c.c., esclude il legittimo affidamento dell'ente.

Cass. civ. n. 20720/2014

L'atto formale di cancellazione di una società dal Registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società e deve escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato, debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. (Fattispecie relativa a società in nome collettivo e a ritenuta inefficacia della notificazione della sentenza ai soci ai fini della decorrenza del termine di impugnazione).

Cass. civ. n. 15234/2007

L'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società estintasi per incorporazione dopo il deposito della sentenza impugnata se, come nella specie, l'istante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della persona giuridica mediante notifica o dichiarazione del procuratore all'udienza, senza che in contrario possa invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, a norma dell'art. 2193 c.c., non operando tale principio in campo processuale.

Cass. civ. n. 11732/2006

Ai sensi dell'art. 9 della legge fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo trasferimento; trattandosi di società, è pertanto competente, fino a prova contraria, il tribunale del luogo in cui è posta la sede risultante dal registro delle imprese, dovendosi ritenere inefficace la delibera di trasferimento della sede sociale eventualmente adottata dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, qualora, alla predetta data, non sia stata ancora iscritta nel registro delle imprese. (Regola competenza d'ufficio).

Cass. civ. n. 13124/2004

In tema di società di persone l'efficacia dichiarativa che consegue all'iscrizione della nomina del socio accomandatario nel registro delle imprese e la provenienza della richiesta di iscrizione dal legale rappresentante della società comportano che dalla iscrizione stessa discenda la presunzione semplice che la persona indicata come accomandataria lo è effettivamente. Ne consegue che, ove il mandato al difensore non provenga da tale persona, spetta al mandante che affermi la propria legittimazione, in contrasto con la registrazione di fornirne la prova.

Cass. civ. n. 12387/2004

L'incorporazione di una società in un'altra, determinando l'estinzione della prima e la conseguente successione a titolo universale della seconda, trova la sua disciplina processuale nell'art. 300 c.p.c., non essendo invocabile l'art. 2193 c.c., la cui previsione, relativa alla presunzione di conoscenza da parte dei terzi di fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, non opera nell'ambito del processo. Conseguentemente, qualora fra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado e la data di proposizione dell'appello la società originariamente parte in causa venga incorporata da altra società, senza che la fusione per incorporazione sia comunicata o portata a conoscenza della controparte, l'appello deve ritenersi ritualmente proposto nei confronti della società incorporata.

Cass. civ. n. 8908/2004

In tema di impugnazioni civili, nel caso di società che, successivamente alla chiusura della discussione (nella fattispecie, nel periodo compreso tra la pronuncia ed il deposito della sentenza di primo grado), si sia estinta per incorporazione, l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito della società incorporata, qualora, in applicazione analogica dell'art. 300 c.p.c., l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della persona giuridica, mediante notificazione di esso, senza che, in contrario, possa invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, ai sensi dell'art. 2193 c.c., non operando tale previsione nel campo del processo. L'anzidetto principio è valido anche nel processo tributario, sia perché l'art. 40 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, regola l'interruzione del processo per il venir meno o per la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti (diversa dall'ufficio tributario) in modo non contrastante con la disciplina del processo ordinario, sia in virtù del rinvio operato dagli artt. 1 e 49 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, per quanto in esso non disposto, alle norme del codice di procedura civile.

Cass. civ. n. 703/2004

Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di società di capitali regolarmente costituiti.

Cass. civ. n. 13094/1992

In tema di rappresentanza delle società, se ai fatti ad essa inerenti (cessazione, attribuzione della stessa ad altro soggetto, estensione o riduzione del suo ambito) non sia stata data la prescritta pubblicità, gli atti compiuti in nome e per conto della società stessa da un soggetto, che è pienamente legittimato, non sono né inefficaci in senso assoluto, né nulli, ma solo inopponibili al terzo estraneo alla società e sempre che questi, manifestando disinteresse all'efficacia di quegli atti nei suoi confronti, eccepisca l'ignoranza del fatto non iscritto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2193 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giorgio F. chiede
domenica 05/08/2018 - Piemonte
“Buongiorno, il quesito è il seguente:
in una società semplice non iscritta nel registro imprese della CCIAA e quindi irregolare, preciso che nell'atto costituitivo NON è prevista la libera trasferibilità delle quote a terzi senza l'esplicito consenso dei soci, i patti sociali sono ugualmente opponibili a terzi ed al creditore particolare del socio?
Cordiali saluti.
Giorgio”
Consulenza legale i 10/08/2018
Prima di affrontare il tema specifico richiesto nel quesito, ossia quello della opponibilità ai terzi ed al creditore particolare del socio dei patti sociali che regolano una società semplice, si ritiene indispensabile cercare in qualche modo di chiarire quali sono gli effetti giuridici che l’iscrizione nel Registro delle Imprese produce per questo tipo di società.

Intanto occorre ricordare che attualmente il registro delle imprese si divide in più sezioni, di cui una ordinaria e quattro speciali, e che le società semplici vanno iscritte in una delle sezioni speciali.
La differenza non è soltanto di tipo formale e classificatoria, ma attiene piuttosto agli effetti giuridici che l’ordinamento riconnette ad ogni sezione (effetti che possono essere di pubblicità notizia, pubblicità dichiarativa o pubblicità costitutiva).
In particolare, nel caso della società semplice, la stessa legge istitutiva del Registro delle imprese (D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581) ha precisato che l’iscrizione non produce alcun effetto giuridico ulteriore, avendo semplicemente finalità di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

Ciò significa che l’adempimento pubblicitario relativo agli atti di una società semplice, ivi compresa l’iscrizione dell’atto costitutivo della medesima società, non vale a rendere di per sé opponibile ai terzi il fatto iscritto, svolgendo esclusivamente funzione di pubblicità-notizia, mentre, per poter essere opponibile, il singolo avvenimento necessiterà di essere provato di volta in volta.
Quanto appena detto, tuttavia, vale per tutte le società semplici tranne che per quelle esercenti attività agricola, per le quali, invece, l’iscrizione nella sezione speciale del registro produce eccezionalmente anche gli effetti propri della iscrizione nella sezione ordinaria, assumendo efficacia dichiarativa (come previsto dall’art. 2193 del c.c.).

Del resto, la non necessità dell’iscrizione nel Registro delle imprese per il venire ad esistenza della società semplice la si può desumere anche dalla sola lettura dell’art. 2251 del c.c., ai sensi del quale il contratto relativo alla società semplice non è soggetto a forme speciali se non a quelle eventualmente richieste dalla natura dei beni conferiti, potendosi perfino formare verbalmente o tacitamente, ossia desumersi dal comportamento concludente delle parti (cd. società di fatto).

Quanto sopra riferito, peraltro, serve anche a chiarire che, in effetti, la mancata iscrizione di una società semplice nel registro delle imprese, non comporta la qualificazione di quella società come “irregolare”, non avendo il legislatore previsto alcun onere pubblicitario per il venire ad esistenza di essa (tranne, si ripete, che si tratti di società svolgente attività agricola); natura di società irregolare, invece, può attribuirsi soltanto a quelle per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel registro imprese, obbligo a cui non si è adempiuto (ossia, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, le quali, se irregolari, perchè non pubblicizzate secondo le forme prescritte, verranno assoggettate alla disciplina propria della società semplice).

Chiarito ciò, potrà dirsi che in linea generale la società semplice deve ritenersi regolata dalla norme per essa dettate dal codice civile agli artt.2251-2290 c.c., ed in particolare, per ciò che concerne i rapporti con i terzi, varranno le regole contenute negli articoli dal 2266 al 2271 c.c.
Eventuali patti contrari saranno ammissibili nei limiti in cui le suddette norme siano suscettibili di essere derogate e saranno opponibili soltanto se portati a conoscenza dei terzi con “mezzi idonei”.

Sono stati ritenuti “mezzi idonei” quegli strumenti di comunicazione che consentono al terzo, con l’ordinaria diligenza, di venire a conoscenza dei patti diversi, mentre sicuramente non potrà ritenersi sufficiente il mero inserimento del patto o dei patti contrari nell’atto costitutivo.
Per tale ragione occorrerà effettuare una valutazione caso per caso, potendo essere ritenuti idonei mezzi di conoscibilità una notifica, una comunicazione epistolare o in formato elettronico, e così via.

Non può tuttavia negarsi che debba valutarsi anche come mezzo idoneo l’iscrizione dell’atto costitutivo della società nel Registro delle imprese, essendo ricollegabile a tale iscrizione, come prima detto, funzione di pubblicità notizia.
Va, però, precisato che l’effetto di essa consisterà soltanto nel rendere conoscibile il fatto iscritto, senza che viga alcuna presunzione di conoscenza da parte dei terzi.
In altri termini, non essendo prevista la “dichiaratività” della pubblicità dei fatti che riguardano tale tipo di società, alla conoscibilità realizzata attraverso l’iscrizione non consegue l’incondizionata opponibilità dei fatti stessi, sicchè tale pubblicità potrà solo rappresentare un elemento di fatto offerto al prudente apprezzamento di un giudice, il quale, proprio al fine di verificare la conoscenza effettiva in relazione al caso concreto, potrebbe far discendere dall’avvenuta iscrizione una presunzione di conoscenza ex art. 2727 del c.c., così determinando un’inversione dell’onere della prova.

In conclusione, dunque, l’iscrizione nel registro delle imprese costituisce nel caso di società semplice uno dei possibili “mezzi idonei” che l’ordinamento giuridico richiede per rendere conoscibile ma non opponibile ai terzi un patto diverso dalla disciplina legale, svolgendo una funzione del tutto analoga a qualunque altro mezzo possa risultare in grado di portare a conoscenza dei terzi quel patto; di tale iscrizione il giudice investito dell’eventuale controversia potrà tener conto ex art. 2727 c.c., conferendo allo stesso giudice la legittimazione di traslare in capo al terzo l’onere di provare di non essere stato posto in condizione di venire a conoscenza della diversa pattuizione.

V.F. chiede
domenica 19/09/2021 - Sardegna
“Buongiorno,
sono amministratore unico della S.R.L. di famiglia e socio con mio padre e mia sorella.
Vorrei sapere se posso dimettermi temporaneamente dalla carica.
In questi casi devo nominare immediatamente un sostituto o puo' essere vacante l'incarico?
In ogni caso se nei termini previsti (mi dite quali tempi) non comunico niente all'Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio posso revocare le dimissioni temporanee chiudendo il cerchio con un nulla di fatto?
Grazie
Cordiali saluti

Consulenza legale i 24/09/2021
Ai sensi dell’art. 2385 del c.c., l'amministratore può rinunciare alla carica in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale a mezzo raccomandata a/r o PEC.
L’amministratore di una s.r.l., infatti, non è vincolato da un contratto di lavoro e può, in qualsiasi momento, rinunciare al proprio incarico.

Nel caso di amministratore unico, quale quello esposto, pur ferma la possibilità di rinunciare alla carica in qualsiasi momento, questi dovrà inviare la comunicazione scritta alla società, comunicando la volontà di dimettersi.
Successivamente alle sue dimissioni, l’amministratore unico avrà il compito di convocare l’assemblea dei soci con ordine del giorno le dimissioni dell’amministratore e l’eventuale nomina del nuovo organo amministrativo.
In tale sede verrà presentata ai soci la lettera raccomandata A/R nella quale si comunicano e si motivano le dimissioni, e verrà discussa dall’assemblea dei soci.

L’aspetto che, in presenza di un amministratore unico, si discosta dal caso generale affrontato dalla norma relativo alle dimissioni di un membro del consiglio di amministrazione concerne l’efficacia delle dimissioni, che è diversa nel caso in cui la società abbia un amministratore unico o un consiglio di amministrazione.

La condizione da rispettare sempre è quella di garantire la continuità della gestione aziendale.
In linea generale, la rinunzia per dimissioni ha effetto solo a partire dal momento in cui l’organo amministrativo sia stato ricostituito per effetto dell’accettazione dei nuovi amministratori (cd. prorogatio o prorogatio officii).
Il rispetto del comune principio di buona fede, così come l’esigenza di evitare richieste risarcitorie da parte dell’azienda, possono imporre al consigliere di amministrazione di mantenere la carica fino alla nomina di un nuovo amministratore in sua sostituzione, o comunque per quel termine che potrà ritenersi congruo per la sua sostituzione.

La cessazione dell’amministratore unico, dovendo avere effetto solo nel momento in cui l’organo amministrativo è stato ricostituito, può acquisire efficacia immediata esclusivamente nell’eventualità in cui, all’assemblea appositamente convocata, venga contestualmente nominato un nuovo amministratore.

Tanto premesso, venendo a rispondere alla prima domanda posta, il ruolo di amministratore unico non può essere vacante: l’amministratore uscente dovrà rimanere in carica fino alla nomina del nuovo amministratore.

Una volta che le dimissioni diventano effettive, l’amministratore uscente dovrà consegnare la documentazione al nuovo amministratore.
Infine, la modifica dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio e a tutti gli enti presso cui l’amministratore era accreditato.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2383 del c.c., comma 4, e dell'art. 2385 del c.c., comma 3, la cessazione dell’amministratore e la contestuale o successiva nomina dell’amministratore unico devono essere iscritte dal nuovo amministratore nel registro delle imprese entro 30 giorni; nonché in seguito all’Agenzia delle Entrate e a tutti gli organi ed enti con i quali aveva rapporti.

Il momento dell’iscrizione, inoltre, determina altresì il momento in cui l'evento societario diviene opponibile ai terzi di buona fede.
L’art. 2193 del c.c., infatti, dispone che i fatti dei quali legge richiede l’iscrizione, come la cessazione e la nomina degli amministratori, non possono essere opposti ai terzi in buona fede, salvo che non si provi che questi ne erano a conoscenza.
Di conseguenza, gli effetti verso l’esterno, ossia verso i terzi, si perfezionano solo con l’iscrizione della sostituzione degli amministratori nel Registro delle Imprese.
Ciò significa che fino a quel momento i terzi possono e devono continuare ad operare con l’amministratore dimissionario, in quanto, senza la modifica presso la camera di commercio, sarà sempre lui ad apparire all’esterno come amministratore della società.

Considerato quanto esposto, le Sue dimissioni non avrebbero efficacia fino alla nomina del nuovo amministratore, poiché deve essere garantita la continuità della gestione aziendale.
Potrebbe revocarle prima della nomina del nuovo amministratore, ma in tal caso non cesserebbe mai dalla carica, in quanto il ruolo di amministratore unico non può essere vacante.
Se, invece, intendesse nominare contestualmente un nuovo amministratore, non avrebbe più la possibilità di revocare le Sue dimissioni, salvo che in seguito non venga nuovamente nominato in carica.
In quest’ultimo caso, comunque, se anche non doveste procedere alle dovute comunicazioni e iscrizioni (alle quali sarebbe obbligato il nuovo amministratore) nei confronti dei terzi in buona fede risulterebbe comunque Lei l’amministratore della società, con tutte le implicazioni che ne discendono, non soltanto da un punto di vista operativo, ma anche relativamente ai profili di responsabilità, salvo eventuale prova contraria o della conoscenza della circostanza da parte di tali soggetti.