Cass. civ. n. 27795/2019
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione, l'atto tributario non può essere legittimamente notificato al suo legale rappresentante in applicazione del principio dell'apparenza del diritto di cui all'art. 1189 c.c., atteso che tale disposizione si riferisce ai rapporti sostanziali e, in particolare, al pagamento effettuato a favore del creditore che appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e che l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società, implicando la presunzione di conoscenza della stessa e la sua efficacia verso i terzi ex art. 2193 c.c., esclude il legittimo affidamento dell'ente.
Cass. civ. n. 20720/2014
L'atto formale di cancellazione di una società dal Registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società e deve escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato, debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. (Fattispecie relativa a società in nome collettivo e a ritenuta inefficacia della notificazione della sentenza ai soci ai fini della decorrenza del termine di impugnazione).
Cass. civ. n. 15234/2007
L'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società estintasi per incorporazione dopo il deposito della sentenza impugnata se, come nella specie, l'istante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della persona giuridica mediante notifica o dichiarazione del procuratore all'udienza, senza che in contrario possa invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, a norma dell'art. 2193 c.c., non operando tale principio in campo processuale.
Cass. civ. n. 11732/2006
Ai sensi dell'art. 9 della legge fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo trasferimento; trattandosi di società, è pertanto competente, fino a prova contraria, il tribunale del luogo in cui è posta la sede risultante dal registro delle imprese, dovendosi ritenere inefficace la delibera di trasferimento della sede sociale eventualmente adottata dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, qualora, alla predetta data, non sia stata ancora iscritta nel registro delle imprese. (Regola competenza d'ufficio).
Cass. civ. n. 13124/2004
In tema di società di persone l'efficacia dichiarativa che consegue all'iscrizione della nomina del socio accomandatario nel registro delle imprese e la provenienza della richiesta di iscrizione dal legale rappresentante della società comportano che dalla iscrizione stessa discenda la presunzione semplice che la persona indicata come accomandataria lo è effettivamente. Ne consegue che, ove il mandato al difensore non provenga da tale persona, spetta al mandante che affermi la propria legittimazione, in contrasto con la registrazione di fornirne la prova.
Cass. civ. n. 12387/2004
L'incorporazione di una società in un'altra, determinando l'estinzione della prima e la conseguente successione a titolo universale della seconda, trova la sua disciplina processuale nell'art. 300 c.p.c., non essendo invocabile l'art. 2193 c.c., la cui previsione, relativa alla presunzione di conoscenza da parte dei terzi di fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, non opera nell'ambito del processo. Conseguentemente, qualora fra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado e la data di proposizione dell'appello la società originariamente parte in causa venga incorporata da altra società, senza che la fusione per incorporazione sia comunicata o portata a conoscenza della controparte, l'appello deve ritenersi ritualmente proposto nei confronti della società incorporata.
Cass. civ. n. 8908/2004
In tema di impugnazioni civili, nel caso di società che, successivamente alla chiusura della discussione (nella fattispecie, nel periodo compreso tra la pronuncia ed il deposito della sentenza di primo grado), si sia estinta per incorporazione, l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito della società incorporata, qualora, in applicazione analogica dell'art. 300 c.p.c., l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della persona giuridica, mediante notificazione di esso, senza che, in contrario, possa invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, ai sensi dell'art. 2193 c.c., non operando tale previsione nel campo del processo. L'anzidetto principio è valido anche nel processo tributario, sia perché l'art. 40 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, regola l'interruzione del processo per il venir meno o per la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti (diversa dall'ufficio tributario) in modo non contrastante con la disciplina del processo ordinario, sia in virtù del rinvio operato dagli artt. 1 e 49 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, per quanto in esso non disposto, alle norme del codice di procedura civile.
Cass. civ. n. 703/2004
Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di società di capitali regolarmente costituiti.
Cass. civ. n. 13094/1992
In tema di rappresentanza delle società, se ai fatti ad essa inerenti (cessazione, attribuzione della stessa ad altro soggetto, estensione o riduzione del suo ambito) non sia stata data la prescritta pubblicità, gli atti compiuti in nome e per conto della società stessa da un soggetto, che è pienamente legittimato, non sono né inefficaci in senso assoluto, né nulli, ma solo inopponibili al terzo estraneo alla società e sempre che questi, manifestando disinteresse all'efficacia di quegli atti nei suoi confronti, eccepisca l'ignoranza del fatto non iscritto.