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Articolo 2612 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Iscrizione nel registro delle imprese

Dispositivo dell'art. 2612 Codice Civile

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi [2618, 2619], un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [2188] del luogo dove l'ufficio ha sede [2626].

L'estratto deve indicare:

  1. 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
  2. 2) il cognome e il nome dei consorziati;
  3. 3) la durata del consorzio;
  4. 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri [2613, 2615];
  5. 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati [2607, 2642].

Ratio Legis

La norma disciplina il sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa del consorzio che svolge anche attività esterna, ovvero attività ausiliari per le imprese consorziate.
In questo modo i consorzi diventano autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità.




Massime relative all'art. 2612 Codice Civile

Cass. civ. n. 7179/2023

La cancellazione dal registro delle imprese del consorzio con attività esterna produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile dell'ente, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, irrilevante essendo la protrazione di fatto dell'esercizio dell'attività dopo l'annotamento camerale.

Cass. civ. n. 2180/2016

La prescrizione breve in materia di società, sancita dall'art. 2949 c.c., è applicabile non solo alle società commerciali ma anche ai consorzi a rilevanza esterna di cui all'art. 2612 c.c. ed alle società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c., in quanto anch'essi, in base al disposto dell'art. 8 della l. n. 580 del 1993 e dell'art. 7 del d.p.r. n. 581 del 1995, sono iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, mentre non si applica ad imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici, in quanto iscritti in sezioni speciali di detto registro.

Cass. civ. n. 28015/2013

I consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall.

Cass. civ. n. 18206/2006

L'attività svolta dai Consorzi di Bonifica deve essere accertata non alla stregua di criteri generali ed astratti, ma in conformità dell'enunciazione del primo comma dell'art. 2070 c.c., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 c.c., sulla base dell'attività effettivamente esercitata da tali enti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la cui motivazione si era ritenuto di poter accertare la natura agricola dell'impresa svolta dal Consorzio, non già sulla base dell'attività in concreto esercitata, bensì sulla scorta di elementi estrinseci e formali, quali l'assoggettamento dei lavoratori al CCNL dei braccianti, l'asserita assunzione tramite il collocamento agricolo od il rapporto di connessione funzionale od economica, che si ritiene di poter stabilire tra il servizio di irrogazione del Consorzio di Bonifica e l'attività agricola dei proprietari dei terreni inclusi nel comprensorio di bonifica).

Cass. civ. n. 4867/1983

L'art. 2612 c.c., in tema di iscrizione dei contratti di consorzio di imprese, fa decorrere il termine per il deposito dell'atto costitutivo del consorzio dal momento della sua stipulazione e non da quello dell'istituzione di una sede che renda concreto l'esercizio dell'attività esterna.

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Studio A. E. chiede
venerdì 08/05/2020 - Campania
“Un Consorzio con attività esterna può essere iscritto al registro delle imprese per l'attività di agente e rappresentante di commercio e come tale ricevere mandati di agenzia da aziende proponenti?”
Consulenza legale i 18/05/2020
La risposta al quesito è positiva per la seguente ragione.

Il Consorzio con attività esterna, rispetto al consorzio con attività interna, è un soggetto che, seppur privo di personalità giuridica, può essere considerato come un centro autonomo di rapporti giuridici, cosicché può essere inclusa nell'oggetto del Consorzio con attività esterna anche l'attività di agente di commercio.

Occorre, tuttavia, che, in tal caso, siano rispettate le cause di decadenza, di sospensione e di divieto stabili dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011 - e che non siano stati emessi i seguenti provvedimenti contro - dai seguenti soggetti:

a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le societa consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.