Cass. civ. n. 12387/2004
L'art. 4, lettera b), della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e l'art. 50, quinto comma, del D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo vigente nel novembre 1994, i quali, nell'interpretazione della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia della CEE, assoggettano all'imposta di registro proporzionale le fusioni per incorporazione tra società di capitali delle quali l'una detenga la totalità delle azioni o delle quote dell'altra non è in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto l'esenzione dall'imposta proporzionale disposta dalla normativa comunitaria è dettata dall'esigenza politica di incentivare solo i conferimenti che accrescono la base patrimoniale dell'impresa, e cioè quelli remunerati con l'attribuzione di azioni o quote, non avendo l'esenzione ragion d'essere ove manchi un effettivo accrescimento della base patrimoniale, sicché la diversità di disciplina trova giustificazione nella diversità di situazioni; né è in contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto tale norma è rispettata ogni qual volta il prelievo tributario trovi causa in elementi di fatto che siano indici rivelatori di ricchezza, laddove la comparazione del trattamento tributario riservato a situazioni diverse che si assumono economicamente equivalenti esula dal detto paramentro costituzionale per ricadere eventualmente sotto quello posto dall'art. 3 Cost., la cui inosservanza, per quanto esposto, non è invocabile.
Cass. civ. n. 7724/2004
In caso di proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata da un'altra società, posteriormente alla iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle imprese, l'inesistenza del soggetto indicato nell'atto comporta l'assoluta incertezza circa l'identità della parte, e quindi una nullità dell'atto inerente alla costituzione del contraddittorio; tale nullità è sanabile per effetto dell'instaurazione del contraddittorio mediante la notificazione tempestiva del controricorso della società incorporante.
Cass. civ. n. 50/2004
In tema di fusione di società, gli effetti della fusione decorrono, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, c.c., dall'ultima delle iscrizioni nell'Ufficio del registro delle imprese, prescritte dall'art. 2504 c.c., consistendo la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal terzo comma del medesimo art. 2504 c.c. - comma abrogato dall'art. 30 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ma applicabile alla fattispecie "ratione temporis" -, in un adempimento pubblicitario avente efficacia nell'ambito dell'opponibilità ai terzi. Pertanto, a partire dall'ultima iscrizione la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quella che si estingue, con la conseguenza che è inammissibile, in quanto proveniente non dal soggetto legittimato, ma da soggetto inesistente, l'impugnazione proposta, da società incorporata, dopo il perfezionamento (mediante l'esecuzione delle suddette iscrizioni) dell'incorporazione.