La società semplice (s.s.) costituisce il
prototipo normativo delle società personali. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che, a differenza degli altri tipi di società di persone, essa può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di un’
attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l'esercizio di
attività agricola.
La disciplina della società semplice opera come disciplina generale delle società di persone, salvo deroghe espresse recate dalle norme in materia di
s.n.c. e di
s.a.s.
L’art. 2251 detta una norma applicabile a tutte le società di persone e sancisce il
principio della libertà delle forme, in base al quale l’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, sebbene sia richiesta la
forma scritta ad substantiam nel caso in cui i
conferimenti abbiano ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati.
In assenza di un espresso accordo scritto od orale, le società semplici ed in nome collettivo possono costituirsi anche in virtù di
comportamenti concludenti, dando luogo alle c.d.
società di fatto. Non è tuttavia configurabile una s.a.s. di fatto, posto che, al fine di tutelare i terzi e proteggerne l’
affidamento, vi è il bisogno di una inequivoca distinzione tra soci
accomandatari ed
accomandanti.
Si è posto inoltre il dubbio se possa configurarsi una
società di fatto tra società di capitali (c.d. super-società di fatto): secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, l’art.
2361, laddove richiede un’espressa deliberazione assembleare che autorizzi la partecipazione a società di persone, non osterebbe alla possibilità di ritenere sussistente una partecipazione di fatto in una società di persone.
Dalla società di fatto deve tenersi distinta la c.d.
società irregolare, la quale ricorre ogni qualvolta una società in nome collettivo o una s.a.s. non siano iscritte nel
registro delle imprese, per espressa volontà delle parti o per motivi da essa indipendenti. L’iscrizione non incide sulla costituzione dell’ente societario, bensì sulla normativa applicabile, costituendo il presupposto per l’applicazione della disciplina delle s.n.c. e delle s.a.s. riguardante i rapporti esterni tra la società e i terzi.
Qualora i soci non manifestino invece all’esterno la volontà di costituire una società, si discute di
società occulta. In questi casi gli affari vengono svolti per conto della società, ma non in suo nome.
In parte diverso da quello della società occulta è il fenomeno dei
soci occulti di società palese, che si ha quando alcuni soci, pur essendo tali nei rapporti interni, non appaiono come tali nei rapporti esterni. Per essi l’art. 256 CCI dispone il fallimento in estensione, qualora si tratti di
soci illimitatamente responsabili.
Infine, si ha
società apparente quando, in virtù del comportamento tenuto da due o più soggetti, i terzi siano inconfutabilmente convinti di essere in presenza di un'impresa collettiva, pur in assenza di un atto costitutivo e senza che a nulla rilevi una volontà in tal senso dei
soci apparenti. Dinanzi all'incolpevole affidamento dei terzi circa l'esistenza della società, gli apparenti soci non possono eccepire alcunché, con la conseguenza che la società apparente sarà assoggettabile a
liquidazione giudiziale.