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Articolo 1399 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Ratifica

Dispositivo dell'art. 1399 Codice Civile

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato(1) dall'interessato [1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822], con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi(2).

Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica(3).

Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.

La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

Note

(1) La ratifica è un atto unilaterale qualificato, secondo la tesi tradizionale, come una procura successiva. Ciò anche in considerazione del fatto che essa deve avere la stessa forma prescritta per il negozio cui si riferisce, come accade per la procura (v. 1392 c.c.).
(2) I terzi che vengono in rilievo sono coloro che sono titolari di un diritto incompatibile con quei diritti che, in seguito alla ratifica, si producono in capo al ratificante o allo terzo stipulante.
(3) Anche se il contratto è inefficace sussiste un rapporto giuridicamente rilevante tra terzo e falsus procurator che giustifica la necessità della volontà di entrambi per porre nel nulla l'accordo.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che il falsamente rappresentato può avere interesse a far propri gli effetti del contratto. In tal caso, è come se il rappresentante avesse agito legittimamente sin dall'inizio, salva, però, la necessità di proteggere i terzi, atteso che, comunque, il negozio è stato concluso in violazione del potere e questi non possono esserne pregiudicati.
La ratifica segna anche il momento a partire dal quale il contratto non può più essere posto nel nulla dal procuratore e dal terzo, in quanto da questo momento il rappresentato ne diviene parte.
Il quarto comma contempla la c.d. actio interrogatoria, che può essere esperita allo scopo di evitare che l'incertezza in cui versa il terzo circa il prodursi o meno degli effetti del contratto si protragga troppo a lungo.

Brocardi

Actio interrogatoria
Alienum negotium ratihabitione fit meum
Confirmatio supplet defectus
Falsus procurator
Non tantum verbis ratum haberi potest, sed etiam actu
Omnis ratihabitio prorsus retrotrahitur et confirmat ea, quae ab initio subsecuta sunt
Ratihabitio
Ratihabitio mandato comparatur
Si quis ratum habuerit quod gestum est, obstringitur mandati actione

Spiegazione dell'art. 1399 Codice Civile

Ratifica dell'atto del gestor e convalida di atto annullabile

Se l'operato del rappresentante che non ha potere o eccede quelli conferitigli, non vincola il dominus, niente s'oppone a che questi supplisca al difetto di rappresentanza, con l'accettare e far proprio il negozio concluso dal rappresentante; anziché un consenso preventivo all'operato del rappresentante, nella ratifica soccorre un consenso susseguente. Fin quando questa accettazione da parte del dominus non intervenga, il negozio è in uno stato di pendenza; sopravvenuta ch'essa sia, gli effetti dell'atto compiuto dal rappresentante appartengono alla sfera giuridica del rappresentato. (rappresentanza susseguente: cfr. sopra).

Non è escluso il caso di ratifica dell'operato di chi abbia agito per conto altrui, ma in proprio nome, cioè di ratifica di gestione non rappresentativa (cfr. sopra).

Va appena notato che la ratifica dell'atto compiuto senza potere, o con eccesso di potere, è ben diversa dalla conferma, che il codice civile abrogato pur denominava ratifica (art. 1309) di atti annullabili, oggi più propriamente qualificata convalida nelle nuove norme (articolo 1444 cod. civ.).

Nel primo caso, la dottrina ha la sua naturale sede nel tema della rappresentanza nel secondo, là dove si tratta dell'invalidità degli atti giuridici e della sanatoria di essi. Tuttavia, i due istituti hanno punti di contatto: e, se oggi, di fronte all'esplicita equiparazione, di cui all’art. 1398, del rappresentante che non ha potere e di quello che eccede i poteri conferitigli, non può distinguersi, agli effetti della ratifica, tra mancanza di rappresentanza ed eccesso di rappresentanza, per inferirne che nel primo caso l’atto del rappresentante non esiste e non può, dunque, esser ratificato, certo è che pur la ratifica dell'operato del gestor presuppone che vi sia un atto da ratificare, cioè che questo non sia nullo od inesistente per difetto di forma o per altro motivo.

La ratifica dell'atto compiuto dal rappresentante può anch'essa essere espressa o tacita; ma, ove sia espressa e segua per iscritto, non è soggetta all'adempimento delle condizioni che la legge richiede, in tal caso, per la sanatoria dell'atto invalido (cfr. citati articoli 1309 e 1444); quella, secondo anche la dottrina dei nostri antichi, può seguire in qualsiasi modo. Sorgeva questione, come già per la procura (cfr. sopra art. 1392), nel caso che per il negozio, cui la ratifica si riferisce, la legge prescrivesse una determinata forma, sia atto pubblico, sia scrittura privata; e, mentre già parte della dottrina sosteneva, sotto l'impero della vecchia norma, che occorresse che la ratifica rivestisse la stessa forma disposta per il negozio tra rappresentante e terzo, la nuova legge ha espressamente sancito che, in tal caso, la ratifica dell'interessato deve seguire con l'osservanza delle stesse forme prescritte per la conclusione del negozio che s'intende ratificare.

Ratifica degli eredi: retroattività della ratifica

La ratifica può essere data dallo stesso dominus e, dopo la sua morte, dagli eredi.

Seguita che sia, essa ha effetto retroattivo, in quanto gli effetti del negozio concluso con mancanza od eccesso di potere dal rappresentante sono attribuiti al rappresentato, non dal momento della ratifica, ma ab initio, cioè da quello in cui ebbe luogo il negozio ratificato: e tale retroattività è oggi esplicitamente sancita dalla nuova norma. L'eguale esplicita sanzione mancava nella vecchia legge e la retroattività della ratifica andava allora semplicemente desunta dalla natura stessa di questa che, importando l'accettazione del negozio, implicava anche il suo riconoscimento fin dal tempo in cui venne concluso. Ma la retroattività si arresta di fronte al diritto dei terzi che hanno avuto causa dal ratificante e che dalla ratifica risentirebbero danno (così, se taluno, venduto un immobile, ne ratifichi l'alienazione fatta precedentemente dal rappresentante senza potere).

Scioglimento del contratto prima della ratifica

Sotto l'impero delle abrogate norme, era disputa circa la facoltà del terzo contraente di sottrarsi, prima della ratifica, all'impegno assunto nel contrattare col falsus procurator. Generalmente si riteneva che occorresse distinguere se il terzo avesse, o meno, conoscenza della mancanza di potere di costui; nel primo caso si ammetteva che egli non potesse svincolarsi dall'obbligo assunto, finché non fosse decorso il termine, espresso o tacito, in cui la ratifica era possibile, perché egli agì sotto la speranza della ratifica; nel secondo caso, si ammetteva che fosse dato a lui di svincolarsi da ogni impegno. La nuova norma tronca netto ogni disputa, statuendo che, in ogni caso, solo l’accordo tra rappresentante e terzo può far sciogliere il contratto prima della ratifica.

Ratifica attuata col silenzio

Prima della nuova statuizione racchiusa nell'art. 1399, era reputato insegnamento che la ratifica potesse seguire anche col silenzio, quando questo si fosse prolungato per un tempo maggiore di quello consentito dagli usi e dalle esigenze della buona fede. Questa forma di ratifica, attuata col silenzio, deve ritenersi oggi non più autorizzata: infatti, se la legge concede al terzo contraente di provocare la pronuncia del dominus sulla ratifica, assegnandogli un termine (trascorso il quale nel silenzio, la ratifica s’intende non avvenuta), pare ovvio inferirne che non sia riconosciuta possibilità di trar partito dal silenzio dell'interessato. Né in senso contrario ne persuade la disposizione del capoverso dell'art. 1712 cod. civ., che si limita al lato interno del rapporto, cioè esclusivamente al mandato.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

264 Ho, infine, affermato che il contratto concluso dal rappresentante senza poteri può essere ratificato (art. 283): in tal modo ho colmato una lacuna del progetto del 1936.
Per parallelismo con la procura, mi è parso di potere dichiarare che la ratifica deve essere formale, se formale è il contratto oggetto della ratifica: essa ha effetto retroattivo, ma ho lasciato espressamente salvi i diritti dei terzi.
265 Ho fissato al momento della ratifica ogni preclusione alla libertà del rappresentante e del terzo di sciogliere il contralto concluso senza alcun potere.
Lo scioglimento deve avvenire d'accordo tra i contraenti, perché tutti si sono vincolati a mantenerlo fino alla ratifica; questo stato di pendenza, determinato dall'attesa della ratifica, può chiudersi, però, per iniziativa del terzo contraente, il quale può assegnare all'interessato un congruo termine.
Il silenzio di quest'ultimo viene considerato dall'art. 283 come rifiuto della ratifica, per evitare che l'interessato sia costretto al compimento di un atto quando volesse non approfittare del contratto rappresentativo; ed è, infine, previsto che il diritto di ratifica si trasmette agli eredi dell'interessato, perché l'esercizio di esso incide su un contratto, non è una proposta.

Massime relative all'art. 1399 Codice Civile

Cass. civ. n. 26871/2022

In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'inefficacia di un contratto di noleggio di una tendostruttura, in quanto concluso da un "falsus procurator", era stata eccepita, da parte dell'opponente al decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo, solo all'esito della consulenza tecnica grafologica che attestava la falsità di un documento dalla stessa prodotto, a fronte di un'iniziale difesa imperniata sulla diversa qualificazione del contratto alla stregua di compravendita, con deduzione dell'integrale pagamento del prezzo).

Cass. civ. n. 4938/2022

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dal "falsus procurator", non richiede necessariamente che il "dominus" manifesti per iscritto la volontà di far proprio quel contratto, potendo essere integrata anche dall'atto di citazione, notificato alla controparte e sottoscritto dal rappresentato o dal suo procuratore "ad litem", con il quale si chieda l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., trattandosi di atto scritto che, redatto per fini conseguenziali alla stipulazione del contratto preliminare medesimo, è incompatibile con il rifiuto dell'operato del rappresentante senza poteri.

Cass. civ. n. 34775/2021

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator".

Cass. civ. n. 2617/2021

La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", non richiede che il "dominus" manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del "dominus", incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso valore di ratifica alla quietanza rilasciata, nella qualità di promittente venditrice, dalla parte coinvolta in un contratto preliminare concluso da un terzo in assenza di poteri rappresentativi, a fronte dell'avvenuta ricezione di una somma di denaro, con espressa imputazione della stessa a titolo di anticipo per detto preliminare).

Cass. civ. n. 27008/2020

Il soggetto che firmi una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasciando apparire quest'ultimo come autore della medesima, non assume in proprio la paternità della stessa (sia pure nella veste di "falsus procurator" di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso. (Nella specie, la S.C., con riferimento a un contratto di leasing finanziario sottoscritto da un terzo mediante l'apposizione del nominativo del legale rappresentante della società utilizzatrice, ha escluso che la successiva attività di quest'ultima, consistente nella presa in consegna dell'autovettura, nel pagamento dei canoni e nella sua riconsegna, potesse integrare una ratifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1399 c.c.).

Cass. civ. n. 16416/2019

La procura alle liti, conferita dal lavoratore al difensore in vista dell'impugnazione del licenziamento, attribuisce al procuratore il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell'azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all'atto di impugnazione ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, quest'ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell'ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stato contestualmente comunicato in copia l'atto attributivo del potere di rappresentanza, dovendosi ritenere che l'anteriorità della procura rispetto all'atto di impugnazione escluda che si sia in presenza di attività compiuta da "falsus procurator" e renda dunque inapplicabile la disciplina della ratifica ex art. 1399 c.c.. Ai fini della dimostrazione della anteriorità del rilascio rispetto al deposito del ricorso, la procura ex art. 83 c.p.c. è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell'atto, attestata dal difensore nell'esercizio di una funzione pubblicistica.

Cass. civ. n. 28753/2018

La disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, poiché l'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente può procedere alla ratifica del contratto sottoscritto dal "falsus procurator", per la quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di un contratto della P.A. Detta ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del "dominus", potendo questa pure desumersi implicitamente da altro atto, comunque redatto per iscritto, che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere, da valutarsi in base ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da idonea motivazione. (Fattispecie relativa a un contratto di patrocinio legale).

Cass. civ. n. 2403/2016

La ratifica sana, con efficacia retroattiva, il difetto di potere rappresentativo del "falsus procurator" e tale regime giuridico, in mancanza di clausole o condizioni che ne conformino diversamente l'efficacia, non è modificabile in via interpretativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in ipotesi di sostituzione del socio accomandatario di una s.a.s., la comunicazione ai terzi di tale sostituzione, con contestuale assunzione, ad opera del nuovo legale rappresentate, delle obbligazioni contratte sino a quel momento dal precedente amministratore, abbia prodotto effetti fin dalla sostituzione stessa e non, come ritenuto dalla corte di merito, solo dalla sua avvenuta comunicazione).

Cass. civ. n. 5906/2015

La ratifica dell'operato del rappresentante senza potere ex art. 1399 cod. civ. si estende all'intero contratto, comprese le clausole vessatorie (nella specie, di deroga alla competenza per territorio), non potendosi scindere arbitrariamente il contenuto della ratifica, ipotizzandone l'operatività per certe clausole e non per altre.

Cass. civ. n. 2153/2014

Nel caso della rappresentanza senza potere, la ratifica dell'attività svolta dal "falsus procurator" non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il "dominus", ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, da portare a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti.

Cass. civ. n. 12308/2011

La ratifica di un contratto per il quale la legge prevede la redazione per iscritto "ad substantiam" (nella specie, contratto preliminare di compravendita immobiliare) può anche essere contenuta in un atto avente formale diverso contenuto, ma non può essere desunta da una serie di condotte o documenti complessivamente indicati come convergenti verso la dimostrazione dell'avvenuta ratifica, perché in questa ipotesi si tenderebbe a fornire non la prova indiretta, ma quella per presunzioni, espressamente vietata dall'art. 2729, secondo comma, c.c..

Cass. civ. n. 2572/2011

La ratifica dell'operato del "falsus procurator", pur non richiedendo l'impiego di formule particolari, per considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di cui all'art. 1399, comma primo, c.c., non solo deve rispondere agli stessi requisiti di forma richiesti per l'atto posto in essere, ma deve provenire dal "dominus". Ne consegue che, ove, nel corso di un giudizio per l'esecuzione di forma specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, l"'electio amici" sia stata formulata dal solo procuratore e difensore munito di una semplice procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c., idonea ad abilitare al compimento dei soli atti processuali e non anche a disporre, sul piano sostanziale, del diritto in contesa, l'atto resta privo di efficacia in assenza di una chiara ed univoca manifestazione di volontà del "dominus", portata alla conoscenza della controparte, da cui desumersi l'intenzione di approvare l'atto compiuto dal "falsus procurator" e di farne propri i relativi effetti.

Cass. civ. n. 21229/2010

Quando la procura alle liti è redatta in calce o a margine di un atto processuale, le dichiarazioni di portata negoziale che siano incluse in tale atto vanno attribuite alla parte, dal momento che con la sottoscrizione della procura essa le fa proprie, sicché esso può fungere anche da ratifica dell'operato del "falsus procurator".

Cass. civ. n. 14618/2010

Il negozio concluso dal "falsus procurator" costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del "dominus", e, come negozio "in itinere" o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del "dominus" sino alla ratifica di questi; tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente allo "pseudo-rappresentato", e non già all'altro contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al "falsus procurator" il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto.

Cass. civ. n. 27399/2009

Il negozio compiuto dal "falsus procurator" non è invalido, ma soltanto "in itinere", ovvero a formazione successiva, sicché il "dominus" può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi. La ratifica è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve rispettare la forma prescritta per il contratto concluso dal "falsus procurator", ed ha carattere ricettizio, richiedendo, per produrre effetto, la notifica o la comunicazione all'altro contraente.

Cass. civ. n. 11509/2008

La ratifica del negozio concluso dal falsus procurator se la forma scritta è per lo stesso richiesta ad probationem può avvenire anche per facta concludentia purché risultanti da atti scritti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito rilevandone la correttezza della motivazione con cui era stato ritenuto che le ricorrenti avevano validamente ratificato la transazione intervenuta con la società assicuratrice e il falsus procurator atteso che l'atto di transazione e quietanza aveva un univoco significato abdicativo di qualsivoglia iniziativa giudiziale relativa al sinistro di cui si discuteva in causa e che la riscossione della somma, risultante dalla ricevuta di versamento di una banca, era avvenuta a saldo, in esecuzione dell'atto di transazione).

Cass. civ. n. 24571/2006

La ratifica di un contratto, il quale — in relazione al suo oggetto — debba rivestire la forma scritta ad substantiam deve avere lo stesso requisito di forma richiesto per il contratto, restando altrimenti irrilevante il comportamento adottato dal rappresentato.

Cass. civ. n. 24371/2006

La ratifica di un contratto, pur non richiedendo l'impiego di formule particolari, essendo sufficiente che da essa risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere, deve, tuttavia, rivestire, per considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di cui all'art. 1399, comma primo, c.c., la stessa forma scritta richiesta per il contratto, onde, qualora si tratti — come nella specie — di affitto di bene immobile produttivo di durata ultranovennale, essa richiede ad substantiam la forma scritta. (La S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza del giudice di merito che vi si era conformata, avendo escluso l'effetto di ratifica del suddetto contratto ultranovennale per facta concludentia del tipo dell'avvenuta percezione dei canoni, la cui condotta, peraltro, si sarebbe dovuta considerare costituente una mera operazione e non un negozio giuridico).

Cass. civ. n. 15699/2006

La ratifica tacita comporta che il soggetto falsamente rappresentato nel compimento del negozio si appropri della dichiarazione negoziale fatta dal falsus procurator e dei suoi effetti. Tuttavia, sia nel caso in cui la ratifica riguardi una dichiarazione negoziale unilaterale (recettizia o meno che sia), sia — ed a maggior ragione — nel caso in cui riguardi un negozio bilaterale (ad esempio un contratto), è necessario, ai fini della configurabilità della ratifica, che, rispettivamente, il controinteressato al negozio unilaterale o la parte che ha trattato con il falsus procurator nel negozio bilaterale siano posti in grado di percepire l'appropriazione, in modo da poter regolare di conseguenza il loro agire, venendo in gioco il loro affidamento. Ne consegue che non è, dunque, configurabile una fattispecie di ratifica tacita se i fatti e comportamenti che sarebbero idonei ad evidenziarla non siano stati percepiti e comunque conosciuti dal controinteressato al negozio unilaterale ratificato o dalla parte del negozio bilaterale ratificato.

Cass. civ. n. 408/2006

La ratifica relativa al contratto concluso dal falso rappresentante per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem può essere anche tacita e consistere, perciò, in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara ed univoca la volontà del dominus di fare proprio il negozio concluso in suo nome e conto dal falsus procurator. Il relativo accertamento spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici.

Cass. civ. n. 17389/2004

La ratifica di un contratto, il quale — in relazione al suo oggetto debba rivestire la forma scritta ad substantiam deve avere lo stesso requisito di forma richiesto per il contratto e, quanto al contenuto, non richiede l'impiego di formule particolari, ma è sufficiente che risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere. In tal caso, il dominus attraverso un meccanismo integrativo che realizza una fattispecie a formazione progressiva, recupera interamente nella propria sfera giuridica ogni effetto del negozio posto in essere dal falsus procurator che, essendo pienamente valido, è rimasto solo temporaneamente inefficace — , ivi compresi sicuramente quelli di natura patrimoniale che sono legati alla conclusione del contratto da parte del rappresentante senza potere, come il versamento totale o parziale del prezzo e le caparre.

Cass. civ. n. 2469/2003

La ratifica tacita, per produrre effetti, non presuppone alcun atto formale di comunicazione alla controparte, essendo sufficiente che quest'ultimo sia comunque venuta a conoscenza dei fatti in cui la ratifica medesima si esprime.

Cass. civ. n. 14944/2001

I negozi stipulati, in rappresentanza di altri, da chi non abbia il relativo potere, sono privi di ogni efficacia come tali, potendo acquistarla soltanto in seguito all'eventuale ratifica da parte dell'interessato ed esclusivamente nei confronti di quest'ultimo. Tale ratifica non ha valore di convalida di negozio annullabile, costituendo, invece, un atto negoziale diretto ad immettere, con effetto retroattivo, nella sfera giuridica dell'interessato il risultato dell'attività compiuta dal rappresentante senza poteri.

Cass. civ. n. 12652/2001

La dichiarazione di ratifica di manifestazione di volontà, espressa dal rappresentante senza poteri, non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita, ma può risultare anche per facta concludentia id est attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l'approvazione dell'operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o comunque una volontà del dominus incompatibile con il rifiuto di tale operato. Ciò vale anche per la dichiarazione di volontà da ratificare per la quale sia richiesto un atto scritto ad substantiam ovvero ad probationem ove i facta concludentia dai quali desumere la ratifica rivestano tale forma e siano redatti per fini consequenziali alla stipulazione del negozio.

Cass. civ. n. 4794/1999

La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato da falsus procurator, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita — purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta — e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere. (Nel caso di specie, la. S.C. ha ritenuto idonea ratifica scritta del contratto concluso dal falsus procurator il rilascio della procura alle liti per citare in giudizio l'altra parte onde ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale).

Cass. civ. n. 249/1997

La ratifica del dominus, prevista dall'art. 1399 primo comma c.c., è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve osservare la forma prescritta per il contratto concluso dal falsus procurator, ed ha carattere recettizio; perciò, per produrre effetto, deve essere notificata o almeno comunicata all'altro contraente.

Cass. civ. n. 1539/1996

Perché, a norma dell'art. 1399 c.c., possa darsi ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza poteri, occorre che detto contratto sia valido; infatti la mancanza di procura rileva soltanto ai fini dell'efficacia del contratto, che rimane sospesa in attesa della manifestazione di volontà del dominus.

Cass. civ. n. 9638/1994

La ratifica del negozio rappresentativo compiuto dal falsus procurator, sia che questo abbia agito senza averne i poteri, sia che abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitigli, può risultare, oltre che da dichiarazione espressa, anche da atti o fatti che implichino necessariamente la volontà del dominus di far proprio il negozio stesso, di cui conosca il contenuto, salva la necessità della forma scritta ove questa sia richiesta ad substantiam.

Cass. civ. n. 78/1993

La ratifica contemplata dall'art. 1399 c.c. si riferisce alla ipotesi di chi abbia contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, mentre nel caso in cui taluno senza contemplatio domini abbia agito in nome proprio e per conto altrui, tutti gli effetti del contratto si producono in capo al mandatario e nessun rapporto può costituirsi fra mandante e terzo contraente non avendo rilevanza ai sensi dell'art. 1705 c.c., l'eventuale conoscenza del mandato da parte di detto terzo.

Cass. civ. n. 7985/1991

Per soddisfare l'esigenza della forma scritta della ratifica del contratto richiedente tale forma ad substantiam stipulato dal falsus procurator non è sufficiente un atto scritto il quale presupponga una già intervenuta volontà di far proprio il contratto, ma occorre che sia espressamente manifestata per iscritto tale volontà.

Cass. civ. n. 3435/1991

La ratifica di un contratto concluso dal rappresentante senza poteri in nome di una costituenda società di capitali deve essere effettuata dallo stesso organo societario — quello amministrativo ovvero l'assemblea — al quale lo statuto sociale attribuisca la competenza a deliberare il compimento dello specifico negozio attuato dal rappresentante senza poteri.

Cass. civ. n. 8444/1990

Con riguardo a contratto concluso da un falsus procurator (e perciò con efficacia sospesa fino alla ratifica da parte del dominus), il termine semestrale entro il quale il creditore ha l'onere, ai sensi dell'art. 1957 c.c., di chiedere giudizialmente l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore (a pena di decadenza del suo diritto verso quest'ultimo), decorre non dalla data di scadenza dell'obbligazione, ma da quella in cui la ratifica viene portata a conoscenza del creditore, giacché la disposizione dell'art. 1399 c.c., secondo cui la ratifica dell'interessato ha effetto retroattivo, non può esplicare influenza sul termine di decadenza della fideiussione, che avendo lo scopo di evitare la colpevole inerzia del creditore verso il debitore principale, presuppone che il primo abbia la possibilità concreta ed attuale di proporre l'azione giudiziaria contro quest'ultimo.

Cass. civ. n. 4118/1990

La ratifica, pur potendo risultare anche da facta concludentia quando il negozio rappresentativo non richiede ad substantiam la forma scritta, deve tuttavia contenere l'espressione chiara ed univoca della volontà del dominus di far propri gli effetti di un precedente contratto stipulato in nome e per conto di lui dal falsus procurator. Pertanto, tale volontà non può identificarsi nel mero rilascio di un assegno a favore di una persona, ancorché la stessa abbia agito, senza averne i poteri, in rappresentanza di quell'altra, trattandosi di un atto unilaterale svincolato dalla causa sottostante.

Cass. civ. n. 3714/1988

Quando la ratifica di un contratto debba essere fatta per iscritto, tale atto può essere costituito dall'atto introduttivo del giudizio — notificato alla controparte e sottoscritto dalla parte o da chi, per procura ad litem, la rappresenti — con il quale si chieda l'esecuzione del contratto medesimo o la sua risoluzione.

Cass. civ. n. 4237/1987

La ratifica da parte dell'interessato a norma dell'art. 1399 c.c. degli atti compiuti dal falsus procurator è un atto unilaterale ricettizio e come tale consegue gli effetti che le sono propri quando l'atto stesso è portato a conoscenza dell'altro contraente mediante notificazione o quanto meno comunicazione. In mancanza, qualsiasi atto o dichiarazione dell'interessato è inidoneo ad estendere nei suoi confronti gli effetti del contratto concluso in suo nome da un terzo privo dei relativi poteri.

Cass. civ. n. 1901/1985

Con riguardo al contratto stipulato dal rappresentante senza potere, la ratifica, a norma dell'art. 1399 c.c., fa rientrare nella sfera giuridica del dominus l'operato del falsus procurator, mediante il conferimento, ex post, ma con effetto ex tunc, di quella posizione di legittimazione che avrebbe dovuto avere al momento della conclusione del negozio. La ratifica medesima, pertanto, in quanto esclusivamente rivolta ad assegnare a posteriori efficacia a detto contratto, non a costituire un nuovo vincolo contrattuale, se non può valere a sanare eventuali vizi e ragioni d'invalidità sussistenti alla data della sua stipulazione, resta insensibile, d'altra parte, alla circostanza che dopo tale stipulazione siano sopravvenute situazioni ostative a che il contratto stesso possa essere validamente concluso. Ne consegue, in caso di polizza di assicurazione contro i danni stipulata dal rappresentante senza poteri dell'assicuratore, che la ratifica di quest'ultimo, pure se intervenga dopo la scadenza del periodo di copertura assicurativa, e dopo che in tale periodo l'evento si sia verificato, è idonea a rendere efficace la polizza medesima (a suo tempo stipulata nel concorso di tutti i prescritti requisiti), e, quindi, ad obbligare l'assicuratore al pagamento dell'indennizzo.

Cass. civ. n. 6935/1983

Il principio che la ratifica del negozio concluso dal rappresentante senza potere può risultare anche da una tacita manifestazione di volontà, e consistere in atti o fatti che implichino necessariamente la volontà dell'interessato di far proprio il contratto, trova applicazione anche nei confronti delle persone giuridiche, con la conseguenza che il comportamento inequivoco riferibile ai rispettivi organi statutari, quando consista in atti o fatti implicanti la tacita volontà di far propri gli effetti del contratto concluso dal falsus procurator, concreta la ratifica di tale contratto, né vi è ostacolo a che una siffatta forma di ratifica possa riferirsi ad atti posti in essere prima della costituzione di una società da colui che poi è diventato il suo amministratore.

Cass. civ. n. 4601/1983

Il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus, e, come negozio in itinere o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del dominus sino alla ratifica di questi; tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente allo pseudo-rappresentato, e non già all'altro contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto.

Cass. civ. n. 3718/1981

Costituisce ratifica del contratto concluso dal falsus procuratola sottoscrizione dell'atto di citazione con il quale, nella consapevolezza dell'inesistenza del potere rappresentativo in capo all'autore del negozio, se ne chieda la rescissione per lesione, poiché, postulando siffatta azione il riconoscimento della valida formazione del vincolo obbligatorio, in tale sottoscrizione è insita la manifestazione inequivoca della volontà di fare proprio il contratto.

Cass. civ. n. 3020/1981

Nel caso della rappresentanza senza potere (art. 1398 c.c.), la quale presuppone pur sempre la contemplatio domini da parte del falsus procurator, la ratifica dell'attività svolta da quest'ultimo non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, che deve essere portata a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri — con efficacia retroattiva — gli effetti.

Cass. civ. n. 1697/1978

La ratifica del negozio posto in essere dal falsus procurator, per essere idonea a dare efficacia al negozio medesimo, ai sensi dell'art. 1399 c.c., non deve essere necessariamente contenuta in una dichiarazione rivolta, in via immediata e diretta, al terzo contraente, essendo sufficiente, a tal fine, che essa venga portata a conoscenza di quel terzo (nella specie, con riguardo a contratto stipulato con una società cooperativa, trattandosi di atto indirizzato al tesoriere della società stessa).

Cass. civ. n. 1826/1973

La ratifica costituisce una condicio juris al cui verificarsi è subordinata la produzione, nella sfera giuridica del rappresentato, degli effetti del negozio concluso dal rappresentante privo dei necessari poteri. Essa, quale atto unilaterale ricettizio, diventa efficace nel momento in cui perviene a cognizione del soggetto che ne è destinatario, e cioè di colui che ha contratto con il rappresentante. Se, invece, la ratifica è diretta nei riguardi di un terzo, senza divieto per questi di recarla a conoscenza dell'altro contraente, spiega egualmente efficacia quando sia pervenuta a conoscenza di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 3531/1972

L'ipotesi del negozio rappresentativo anomalo di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c., e cioè del negozio concluso dal rappresentante senza poteri e poi reso efficace dalla successiva ratifica del preteso rappresentato, è ammissibile anche quando questi sia giuridicamente esistente soltanto al tempo della ratifica e non esistente anche al tempo in cui il rappresentante fittizio ha esplicato la sua attività. Rientra nell'ipotesi di contratto concluso da un falsus procurator anche il caso in cui il contraente agisca nella sua asserita qualità di organo di una società non ancora regolarmente costituita: si tratta infatti pur sempre del caso di chi agisce come rappresentante senza averne i poteri.

Cass. civ. n. 1543/1972

La ratifica del contratto concluso dal falsus procurator è efficace qualunque sia la causa del difetto dei poteri di rappresentanza in capo a colui che ha contratto come rappresentante.

Cass. civ. n. 3418/1971

La ratifica, quale atto unilaterale recettizio, inteso ad integrare il negozio rappresentativo, a formazione progressiva, compiuto da chi abbia agito in veste di rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, deve essere diretta non al rappresentante, ma all'altro contraente, e produce il suo effetto, di acquisire alla sfera giuridica del ratificante il risultato dell'attività svolta dal falsus procurator, solo nel momento in cui perviene a cognizione del soggetto cui è destinato: cognizione per aversi la quale è indispensabile una notificazione o comunicazione.

Cass. civ. n. 3322/1971

La ratifica dell'atto compiuto dal falsus procurator, ove competa ad un organo collegiale, quale il Consiglio di amministrazione di una società per azioni, non può essere posta in essere per facta concludentia, non potendo detto organo agire che attraverso una espressa manifestazione di volontà, ossia una manifestazione di volontà espressa collegialmente (art. 2388 c.c.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 1399 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
venerdì 29/03/2024
“Buongiorno l’appartamento in cui vivo è di sola mia proprietà. Successivamente all’acquisto mi sono sposata e ho scelto la condivisione dei beni. L’invito alla partecipazione all’assemblea condominiale arriva da sempre a me ma in assemblea ci va da sempre mio marito ma senza delega da parte mia da. A me va benissimo sia lui a partecipare. Premetto che mio marito è stato per oltre 20 anni anche consigliere di condominio e ha fatto anche il presidente all’interno delle assemblee. Vengo al punto. Un condomino in disaccordo con le decisioni verbalizzate nell’ultima assemblea minaccia di impugnare il verbale e come ragione a cui appigliarsi dice che non è valida la riunione condominiale perché io sono la proprietaria e non mio marito quindi la riunione (56 famiglie coinvolte) non ha validità. Io non ho mai fatto deleghe per mio marito lui ha piena fiducia da parte mia. Questo condomino può impugnare il verbale?”
Consulenza legale i 03/04/2024
Il fatto che alla riunione abbia preso parte un soggetto che non era condomino e non munito di delega scritta da parte del proprietario potrebbe in teoria rappresentare una irregolarità della delibera assembleare: ma questo non deve destare preoccupazioni.

Innanzitutto, in caso di eventuali contestazioni da parte di condomini riottosi, tale irregolarità potrà essere repentinamente sanata ex post nel momento in cui l’autrice del quesito e condomina del palazzo per mezzo di due brevi righe scritte proceda a ratificare l’operato del marito, in forza di quanto previsto dall’ art. 1399 del c.c.
.
Inoltre, vi è da dire che eventuali vizi o mancanze di deleghe costituiscono una possibile causa di annullabilità della delibera assembleare ma l’impugnazione dovrà essere comunque proposta entro il rigido termine perentorio previsto dall’art. 1137 del c.c., decorso il quale ogni vizio viene irrimediabilmente sanato. Ad ogni modo, come già detto, nel caso in cui verranno proposte eventuali contestazioni alle delibere pregresse esse potranno facilmente essere respinte al mittente presentando due righe di ratifica.


R. A. chiede
lunedì 18/09/2023
“Buongiorno,
il mio quesito è il seguente:

una società S.a.s. costituita nell'anno 2008, dopo la variazione dell'oggetto sociale ed il cambio del socio accomandante, nel gennaio 2013 ha come accomandatario la Signora X e come accomandante il figlio il Sig. Y.
Nel mese di Agosto del 2014 la società S.a.s. cede al marito della Signora X il contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di un immobile che aveva precedentemente stipulato e più precisamente a dicembre del 2012 con la persona Z.
Si precisa che ad oggi il pagamento del prezzo del contratto di compravendita non è ancora stato completamente pagato.
Nel novembre dell'anno 2015 la Signora X è deceduta.
Nel mese di maggio 2016 la società S.a.s. viene sciolta senza messa in liquidazione per volontà dei soci ovvero del Signor Y (figlio della Signora X nonchè presumibile coerede). Nello stesso mese viene richiesta la cancellazione della società S.a.s. dal registro imprese.
Nel mese di Settembre 2023, un accertamento tecnico ha appurato che la firma della Signora X , a suo tempo, apposta sulla cessione del contratto di compravendita dell'immobile, è falsa.
Domanda: dopo questo ultimo fatto (firma falsa), vorrei sapere che cosa succede al contratto di cessione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile anche perchè la società S.a.s. è estinta.
In attesa di risposta, porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 25/09/2023
Per quanto concerne l’aspetto successorio della vicenda, l’art. 2315 del c.c. rinvia alla disciplina contenuta nell’art. 2284 del c.c., il quale dispone che in caso di morte di uno dei soci (nel caso in esame il socio accomandatario), gli altri debbano liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
Nel caso in esame, sembra che gli il socio accomandante superstite (Sig. Y, figlio della socia accomandataria Sig.ra X) abbia optato per lo scioglimento della società, con assegnazione dei beni agli eredi stessi (lo stesso Sig. Y e il padre, coniuge della Sig.ra X).

Tale aspetto, tuttavia, non influisce sul contratto preliminare sottoscritto con il terzo Sig. Z, posto che la società s.a.s. lo ha ceduto al marito della legale rappresentante Sig.ra X.

La cessione del contratto preliminare di compravendita in questione sarebbe stata sottoscritta da un soggetto diverso rispetto al socio accomandatario/legale rappresentante (Sig.ra X) che avrebbe dovuto firmarlo quale cedente.
In tal proposito vengono in rilievo in dottrina due orientamenti.
Secondo il primo, il contratto stipulato con usurpazione di nome altrui non sarebbe nullo, ma, a determinate condizioni, può essere riferito al vero portatore del nome e dispiegare i suoi effetti nei confronti di quest’ultimo, secondo lo schema della falsa rappresentanza.
Altra autorevole dottrina sostiene, invece, che il contratto sotto falso nome sarebbe da considerarsi nullo per mancanza della volontà del soggetto cui la dichiarazione si attribuisce ovvero per mancata congruenza in ordine al contenuto delle dichiarazioni di volontà delle parti; pertanto, non essendo ratificabile il contratto che manchi di uno dei suoi elementi essenziali, la ratifica ai sensi dell’art. 1399 del c.c. sarebbe da escludersi.

In proposito, si è pronunciata recentemente la Suprema Corte, trattando il caso in cui in un contratto di una società, la sottoscrizione di un socio (che avrebbe dovuto sottoscriverlo) era risultata falsa.
Nel caso esaminato, l’usurpatore del nome del legale rappresentante della società aveva imputato ad essa gli effetti del contratto; posto che la falsificazione della firma dava luogo in apparenza alla riferibilità del contratto alla società stessa, come la conclusione di un negozio da parte di un falsus procurator che dichiari di rappresentare un soggetto che non è abilitato a rappresentare, la Corte ha applicato in via analogica la disciplina della rappresentanza.
Da ciò consegue che la ratifica deve essere valutata esaminando gli atti e i comportamenti concludenti provenienti dalla società, e per essa dal suo legale rappresentante, che integrino una manifestazione di volontà, anche tacita, di avvalersi del contratto facendolo proprio e che siano idonei a recuperare l’atto nella propria sfera giuridica.
La Corte di Cassazione ha confermato l’efficacia del contratto, statuendo che il contratto con firma falsa non è nullo ma esplica i suoi effetti se utilizzato, anche con atti o comportamenti concludenti, dal soggetto la cui firma è stata artefatta. (Cass. Civ., 5479/2023).

La cessione del contratto preliminare di compravendita in questione, pertanto, alla luce della più recente giurisprudenza, può essere considerato comunque valido ed efficace, nonostante la falsità della sottoscrizione, se si dimostra che gli atti e i comportamenti del soggetto la cui firma è stata falsificata fossero indirizzati ad avvalersi dello stesso.

Nel caso di specie, dovrà essere valutato, in via esemplificativa: se la società aveva versato un acconto/caparra in forza del preliminare sottoscritto nel 2012 e se, in seguito alla cessione del preliminare, ha ricevuto un importo (eventualmente pari agli acconti già versati) dal marito della Sig.ra X per la cessione del contratto; se detto contratto fosse presente nella contabilità aziendale, poiché, in caso negativo, potrebbe intendersi che la società non si considerava più parte del contratto preliminare ceduto.
Verificata la sussistenza di queste circostanze, come di altre da cui affermare che i comportamenti del legale rappresentante della società fossero indirizzati ad avvalersi della suddetta cessione del contratto preliminare, questa potrà dirsi valida, nonostante la falsità della sottoscrizione della Sig.ra X.

Al contrario, se la cessione del preliminare non dovesse essere ritenuta valida, il promissario venditore Sig. Z potrà agire ai sensi dell’art. 2932 del c.c. nei confronti degli ex soci, nonché degli eredi (nel caso di specie il figlio Sig. Y ed il marito della Sig.ra X), potendo essere loro trasferite le obbligazioni della società rimaste inadempiute (Cass. Civ., ordinanza n. 15762/2023 del 06/06/2023).

L. M. P. chiede
venerdì 24/02/2023 - Piemonte
“Nonostante un conferimento di incarico per attività professionale afferente attività amministrativo/contabili della soc. XXXXXXXXX SRL, riportasse nelle premesse la sola presenza del l’Avv. Sxxxxxxxxx, Legale rappresentante quale conferente “cliente”, e ne accertasse la presenza a tale stipula del mediante “IDENTIFICAZIONE” da parte dall’acquisitore del mandato, Dott. yyyyyyyyyyy, tuttavia l’atto riporta in calce la sottoscrizione con una firma sconosciuta (poiché non riconducibile a nessuno indicto sull’atto), ripetuta ben due volte, senza che il conferitario eccepisse che tale firma non fosse quella del legale rappresentante avv. Sxxxxxxxxx, indicato in premessa quale presente, o che fosse stata apposta da un procuratore, dichiaratosi tale, ed indicato sul conferimento in sostituzione dell'Avv. Sxxxxx.
A distanza di 13 mesi, a seguito di una PEC inviata da un socio, viene convocato urgentemente dal legale rappresentante Avv.Sxxxxx il cda, per "ratificare" il conferimento.
Domanda: è possibile ratificare un atto su cui indicata come la presente una persona che non partecipa e su cui vengono apposte firme non riconducibili a soggetti generalizzati nel contratto e quindi anche senza la reale presenza di un falsus procurator condizione che permetterebbe, a mio avviso, la successiva ratifica dell'atto. E' ratificabile?
Quanto sopra descritto alla luce del fatto che il conferitario accetta passivamente la sostituzione di persona conferente nel contratto e procede, senza nulla eccepire controfirmando un atto non conforme, ha delle responsabilità penali?
Il firmatario, senza dichiararsi procuratore, che si sostituisce al soggetto indicato in premessa quale conferente, ha anch'egli delle responsabilità penali?
Il legale rappresentante della società Avv.Sxxxxxxx, nella sua qualità di presidente del cda ha svolto bene e fedelmente e con scrupolo l'attività della società dovendo ricorrere alla ratifica di un impegno economico solo dopo che un socio eccepisce la non validità del conferimento in prossimità dell'approvazione del bilancio?
Grazie l'assemblea sarà il 28 febbraio.”
Consulenza legale i 22/03/2023
Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1388 del c.c., gli effetti di un contratto concluso dal rappresentante (avv. SX, legale rappresentante della società X srl), nei limiti delle facoltà ad egli conferite, si determinano direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (la società stessa).
La legge condiziona dunque la verificazione dell’effetto negoziale diretto nei confronti del rappresentato alla sussistenza della legittimazione rappresentativa in capo al rappresentante.
Al contrario, il negozio concluso da un soggetto privo del potere di rappresentanza (cd “falsus procurator”) è inefficace, salvo che non intervenga una ratifica ai sensi dell’art. 1399 cod. civ. da parte dell’interessato (cioè dal rappresentato) in modo da renderlo efficace (anche) nei suoi confronti.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, “il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus e, come negozio in itinere o in stato di pendenza, non è nullo e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del dominus sino alla ratifica di questi” (Cass. Civ., 17 giugno 2010, n. 14618).
Pertanto, la ratifica è un atto unilaterale qualificato che equivale ad una sorta di procura successiva, sanando così l’accordo negoziale concluso dal falsus procurator con effetto retroattivo e facendo salvi i diritti acquistati da terzi.

Nel caso di specie, l’incarico conferito al Dott. Y, se sottoscritto da un soggetto che non aveva il potere di conferirlo, risulta inefficace; tuttavia, la ratifica successiva operata dal legale rappresentante vale a sanare il precedente conferimento dell’incarico con effetto retroattivo.
La ratifica è valida, a prescindere dal fatto che sul contratto siano indicate le generalità di soggetti differenti dai firmatari.

Per quanto riguarda eventuali profili di responsabilità nei confronti dell’Avv. SX, si deve premettere che ai sensi dell'art. 2476, comma 1, del c.c. in una s.r.l. "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società”.
Considerando, che l’eventuale illecito non è stato perpetrato dal legale rappresentante, bensì da un soggetto terzo (che non viene identificato nel quesito); posto, inoltre, che il legale rappresentante ha provveduto a ratificare gli effetti di un negozio giuridico (il mandato al Dott. Y) utile e necessario alla società e che da tale ratifica tardiva pare non essere derivato alcun danno, non si rilevano profili di responsabilità nei confronti del legale rappresentante Avv. SX.

Quanto al fronte penale, sulla scorta degli elementi conosciuti, non sembra sussistere alcuna responsabilità a carico del dott. y.

In effetti, nel caso di specie, potrebbero essere riscontrabili diverse fattispecie di reato, dalla sostituzione di persona ex alla truffa ex ma, in entrambi i casi, le ipotesi sopra emarginate sarebbero sempre e comunque riferibili al soggetto che si è “spacciato” per il legale rappresentante della società e ciò sempre a patto che sussistano tutti i presupposti richiesti per la sussistenza di ciascuna fattispecie.

Il coinvolgimento del dott. y sarebbe ipotizzabile in caso di concorso di persone nel reato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 del c.p.
Anche in questo caso, tuttavia, la sussistenza di un’ipotesi concorsuale è tutt’altro che scontata.
A tal fine, invero, non solo occorre che il concorrente abbia dato un contributo agevolatore di sostanza alla commissione del fatto-reato ma, altresì, occorre che il predetto concorrente fosse perfettamente cosciente del proposito criminoso altrui.