(massima n. 1)
La dichiarazione di ratifica di manifestazione di volontà, espressa dal rappresentante senza poteri, non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita, ma può risultare anche per facta concludentia id est attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l'approvazione dell'operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o comunque una volontà del dominus incompatibile con il rifiuto di tale operato. Ciò vale anche per la dichiarazione di volontà da ratificare per la quale sia richiesto un atto scritto ad substantiam ovvero ad probationem ove i facta concludentia dai quali desumere la ratifica rivestano tale forma e siano redatti per fini consequenziali alla stipulazione del negozio.