(massima n. 1)
La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato da falsus procurator, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita — purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta — e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere. (Nel caso di specie, la. S.C. ha ritenuto idonea ratifica scritta del contratto concluso dal falsus procurator il rilascio della procura alle liti per citare in giudizio l'altra parte onde ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale).