(massima n. 2)
La ratifica, pur potendo risultare anche da facta concludentia quando il negozio rappresentativo non richiede ad substantiam la forma scritta, deve tuttavia contenere l'espressione chiara ed univoca della volontà del dominus di far propri gli effetti di un precedente contratto stipulato in nome e per conto di lui dal falsus procurator. Pertanto, tale volontà non può identificarsi nel mero rilascio di un assegno a favore di una persona, ancorché la stessa abbia agito, senza averne i poteri, in rappresentanza di quell'altra, trattandosi di un atto unilaterale svincolato dalla causa sottostante.