(massima n. 1)
Quando la procura alle liti è redatta in calce o a margine di un atto processuale, le dichiarazioni di portata negoziale che siano incluse in tale atto vanno attribuite alla parte, dal momento che con la sottoscrizione della procura essa le fa proprie, sicché esso può fungere anche da ratifica dell'operato del "falsus procurator".