(massima n. 1)
L'adesione del creditore alla convenzione d'accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per se la liberazione del debitore accollato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 1273 c.c., un'espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo.