(massima n. 1)
La disciplina dell'art. 1273 c.c., che regola l'accollo esterno destinato a produrre effetto nei confronti del creditore, il quale č chiamato ad aderirvi, non č invocabile in relazione all'accollo interno, la cui regolamentazione, risolvendosi esso nell'assunzione di un'obbligazione mediante una convenzione, dotata di efficacia circoscritta alle parti, alla quale il creditore rimane estraneo, risulta, invece, dal contenuto della volontā manifestata dalle parti medesime che nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, ben possono convenire l'accollo di un debito non ancora accertato nel quantum o di un debito futuro; l'interpretazione di detta volontā si risolve in un accertamento di fatto, che, ove condotto con coerente e logica motivazione, č incensurabile in sede di legittimitā.