(massima n. 1)
Qualora sia stato stipulato un accollo, con dichiarazione del creditore di liberare l'originario debitore, nel quale quest'ultimo si sia obbligato a restituire all'accollante, a scadenza dilazionata e con gli interessi, la somma pagata dal creditore, gli effetti del negozio si esauriscono nell'assunzione del debito originario da parte dell'accollante e nell'obbligo del debitore originario di pagare alla scadenza la somma pattuita con gli interessi, senza che rilevi l'effettivo pagamento del debito originario da parte dell'accollante, senza, cioč, che il debitore originario possa sottrarsi al pagamento di quanto dovuto all'accollante, eccependo il mancato adempimento di quest'ultimo verso il creditore.