(massima n. 1)
Nel nostro ordinamento, accanto all'accollo privativo ed a quello cumulativo, č configurabile anche un accollo cosiddetto interno, in virtł del quale, mentre al creditore non viene conferito alcun diritto, sorge a carico dell'accollante o un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi d'estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile, ovvero un obbligo specifico di pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il quid praestandum o di tenere indenne il medesimo di quanto andrą a perdere col proprio adempimento. Situazioni queste in alcune delle quali ove s'individui la nascita, a favore del debitore accollato, d'un diritto di credito immediatamente azionabile nei confronti dell'accollante č ravvisabile una tipica donazione obbligatoria.