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Articolo 1272 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Espromissione

Dispositivo dell'art. 1272 Codice Civile

Il terzo che senza delegazione del debitore(1), ne assume(2) verso il creditore il debito, è obbligato in solido(3) col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo(4).

Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario(5).

Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario(6), se non sono personali a quest'ultimo(7) e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione [1246 n. 5] che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

Note

(1) La spontaneità dell'azione del terzo distingue l'espromissione dalla delegazione (1268 c.c.); la prima ha struttura bilaterale perchè manca la delega mentre la seconda è trilaterale.
(2) Con l'espromissione il terzo assume un obbligo verso il debitore, ciò che la distingue dall'adempimento del terzo (1180 c.c.) che ha funzione solutoria.
(3) Espromissione "cumulativa".
(4) Espromissione "liberatoria".
(5) Relative, cioè, al rapporto di "provvista".
(6) Relative, cioè, al rapporto di "valuta".
(7) E' personale, ad esempio, l'incapacità naturale (v.428 c.c.).

Ratio Legis

Con l'espromissione il terzo, così come nella delegazione cumulativa (1268 c.c.), si affianca e non si sostituisce al debitore originario: questo perchè il creditore non può essere pregiudicato dalla sostituzione del debitore che egli aveva scelto con altro debitore.
Il terzo espromittente si obbliga nei confronti del creditore ad assumere il debito del debitore originario. Quindi, terzo e creditore fanno necessariamente riferimento al debito intercorrente tra debitore originario e creditore (rapporto di valuta), del quale potranno quindi far valere le eccezioni. Sono però escluse: in quanto tali, le eccezioni personali; quelle che derivano da fatti successivi all'espromissione e la compensazione, poichè il debitore originario è ormai espromesso.
Non è invece possibile, salvo patto contrario, far valere le vicende del rapporto tra espromittente e debitore originario (rapporto di provvista). Si dice, allora, che l'espromissione è parzialmente titolata, nel senso che è causale in riferimento al rapporto di valuta, ed astratta in relazione a quello di provvista. Le parti, però, possono renderla completamente causale, facendo riferimento anche al rapporto di provvista.

Brocardi

Solvendo quisque pro alio, licei invito et ignorante, liberat eum

Spiegazione dell'art. 1272 Codice Civile

Il negozio di espromissione. I soggetti tra cui si perfeziona e i rapporti-causa. La normale opponibilità del rapporto originario e delle relative eccezioni

Secondo la definizione che risulta dal contenuto del primo comma, e che è aderente peraltro alla dottrina tradizionale, l' espromissione è un contratto che si stipula e si perfeziona esclusivamente fra il creditore ed il terzo assuntore del debito per spontanea iniziativa di costui, senza, cioè, che il debitore emetta l'ordine delegativo e l'assegnazione, e senza che il su intervento abbia rilevanza giuridica per la perfezione e per gli effetti normali del contratto. Non, quindi, la normale assenza o la contingente presenza del debitore offrono il criterio decisivo per discernere la delegazione dall' espromissione, ma la direzione ed il contenuto delle dichiarazioni negoziali, che l'interprete avrà il non facile compito di identificare onde attingere la necessaria discriminazione: necessaria perché, mentre per tutto il tempo gli effetti obbligatori sono quasi identici a quelli della delegazione, invece nei rapporti fra delegato e delegatario si attua qui una vera e propria successione nel debito originario, cioè con l'identico meccanismo adottato dal codice tedesco. E ciò contrariamente a quel che si verifica per la delegazione secondo l'ultimo comma dell'articolo precedente, e contrariamente all' opinione finora dominante nella nostra dottrina.

Dispone, infatti, l'ultimo comma dell'articolo in esame, che il terzo espromittente, al contrario di quanto avviene per il delegato (art. 1271 del c.c., u. c.), può opporre al creditore espromissario le eccezioni che avrebbe potuto opporgli il debitore originario, e questo tanto se l' espromissione è liberativa quanto se non lo è. Il primo comma, invero, con una formulazione un po' diversa, non fa che ripetere la norma dell' art. 1268 del c.c. in tema di delegazione, nel senso che il terzo espromittente resti obbligato in solido con il debitore originario se il creditore non dichiara espressamente di voler liberare quest'ultimo. Questa dichiarazione, fatta in assenza del debitore, verrebbe a concretare un contratto a suo favore come terzo, e quindi soltanto una eventuale e posteriore adesione al contratto fra i due produrrebbe, nei suoi confronti, l' irrevocabilità della liberazione. Comunque, mentre per il vecchio codice, nella ipotesi prevista dall' art. 1270 del c.c. che era appunto l' espromissione elaborata dalla dottrina, sembrava che la liberazione del debitore originario dovesse importare necessariamente, o almeno normalmente, novazione (cioè cessazione delle vecchie eccezioni causali), qui, per la nuova norma in esame, gli effetti sono identici sia nell' espromissione cumulativa che in quella liberativa, permanente identità del debito originario rivelata a posteriori dalla permanenza delle eccezioni causali.


L' implicita ammissione del patto derogativo

Il comma in esame, che è simmetrico al terzo dell'articolo precedente, non ripete l' eccezione del patto espresso e contrario. Ma non è da credere, per questo contrapponibile silenzio, che si tratti addirittura di una norma cogente: non vi sarebbe alcuna ragione per affermarlo. Il terzo, nei cui confronti suole anche sorgere l'ostacolo dell' imperatività, non ha alcun interesse che si stipuli in un modo o nell'altro, e se l'espromittente vorrà togliere alla propria obbligazione quella normale limitazione, sarà lui solo e non l'altro ad essere aggravato col perdere quelle eventuali difese che spettavano al debitore originario. Peraltro la stessa formulazione della norma persuade che legislatore ha voluto sottintendere la riserva dell' art. 1271 del c.c.. Difatti il « può opporgli invece » con cui la disposizione si inizia senza la ripetizione del soggetto, collega strettamente la disposizione medesima con il comma precedente nel quale la premessa condizione e riferita a tutto ciò che segue fino al termine dell'articolo. Dunque la differenza tra il vecchio ed il nuovo codice sta in questo, che, attuandosi la liberazione del debitore, si aveva la novazione salvo patto contrario, mentre qui, vi sia o no la liberazione, non si ha la vecchia novazione se essa non sia espressamente pattuita.


La duplice categoria delle eccezioni inopponibili

Dalle eccezioni opponibili la legge esclude quelle personali al debitore o che derivano da fatti successivi all' espromissione. Le prime vengono sempre escluse in ogni analoga forma di garanzia o corresponsabilità, come, ad esempio, nella fideiussione e nelle obbligazioni solidali (art. 1297 del c.c.). L'altro caso di esclusione trae la sua ragione di essere da una logica presunzione della volontà comune dei contraenti con riferimento alla situazione momentanea dell'assunzione di debito: e, pertanto, non si potrà opporre, ad esempio, la confusione verificatasi in persona del debitore originario per la successione aperta dopo l'espromissione. Lo stesso deve dirsi per la exceptio inadimpleti, se l'inadempimento risolutivo si verifica dopo la perfezione del contratto.

Una ulteriore esclusione aggiunge la norma in esame per le eccezioni sorte prima della espromissione, e riguarda la compensazione. A differenza di quanto accade in tema di cessione (e, per il silenzio serbato dall'articolo precedente, anche in tema di delegazione), l'espromittente deve pagare anche se all'epoca dell'assunzione il debito era già estinto per compensazione legale. È questa una norma eccezionale che forse trova la sua ragione di essere nell'iniziativa spontanea dell'espromittente. Certo è, peraltro, che se il debitore non è liberato, vi è una situazione alquanto incompatibile tra costui, che potrà, opporre la compensazione, e l'espromittente, che non può farlo, ma che avrà il regresso, dopo eseguito il pagamento, o in base al mandato o in base alla gestio. Il debitore originario, infatti, realizza il vantaggio di tenere in vita il proprio credito contrapposto, altrimenti estinguibile con il proprio debito, pagato, questo, invece, dall' espromittente.


L' inopponibilità del rapporto interno di provvista

Nella norma del secondo comma non è, e non doveva essere, ripetuta la riserva del corrispondente comma dell'art 1271 per cui sono opponibili le eccezioni del rapporto di provvista quando e nel contempo nulle quello di valuta. Il delegato è difeso direttamente con le eccezioni normalmente opponibili circa il rapporto originario tra debitore assente ed espromissario: se questo è inattaccabile, peggio per l'espromittente che non ha atteso la valida o sufficiente provvista; se lo è, l' eccezione assorbe anche la mancanza del rapporto di provvista. Ma se per l'ammissibile patto contrario alla norma del comma 3, si verifica la novazione del rapporto originario, allora deve intendersi come implicita la riserva cennata dell' art. 1271 del c.c.: se, cioè, è nullo il rapporto originario e manca la provvista, si potrà opporre l'eccezione relativa a quest'ultima. È una situazione identica che importa identica soluzione e che non aveva bisogno di essere nuovamente prevista.


L' espromissione cumulativa

Per l' espromissione cumulativa, implicitamente prevista dal primo comma (come lo è la delegazione identica nel primo comma dell' art. 1268 del c.c.), non è ripetuto nel secondo comma di questo medesimo articolo il dovere del creditore di rivolgersi al debitore dopo di aver richiesto il pagamento al delegato (qui sarebbe l'espromittente). Tale norma non è quindi qui applicabile anche perché il debitore non ha spiegato alcuna iniziativa negoziale verso il creditore (assegnazione), e non ha quindi diritti da accampare su di un negozio a lui estraneo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

128 L'effetto comune di queste varie figure è scolpito per un verso nell'art. 140, per l'altro nell'art. 143.
Nel primo articolo si presuppone la mancanza di una espressa dichiarazione di liberazione del debitore originario (la necessità di una dichiarazione espressa in tal senso, è coerente al sistema seguito per la novazione soggettiva: art. 146) e si pone il principio, risolvendo nel senso più conforme all'esigenza di tutela del creditore un problema ampiamente dibattuto, che il debitore originario e il nuovo debitore sono obbligati in solido, in armonia del resto alla nuova regola della presunzione di solidarietà. Si tratta però di una norma dispositiva, alla quale le parti possono liberamente derogare stabilendo la sussidiarietà dell'obbligo di uno dei due debitori o addirittura il beneficio di escussione.
Nell'art. 143 poi si considera l'ipotesi in cui il debitore originario sia stato liberato, e si richiamano, per la sua disciplina, le norme relative alla novazione. Con questa disposizione si è voluta troncare, agli effetti pratici, la vecchia questione sull'ammissibilità di una successione particolare nel debito come conseguenza di un negozio di accollo. Qualunque cosa si pensi di questo problema, per vero estraneo alla nostra migliore tradizione giuridica e dominato spesso da nebulose astrazioni scolastiche, è certo che, dal punto di vista pratico, le norme sulla novazione sono perfettamente idonee a regolare l'ipotesi, in cui, in seguito all'assunzione del debito fatta dal terzo, si abbia la liberazione del debitore. Basta pensare che anche per l'ipotesi della novazione è possibile la riserva dei privilegi e delle ipoteche che assistevano il credito novato, e che, relativamente alle eccezioni, il nuovo debitore può opporre la nullità dell'obbligazione originaria (art. 153).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

588 La figura dell'espromissione trova la sua disciplina nell'art. 1272 del c.c., specie in relazione al problema delle eccezioni opponibili dal nuovo debitore. E' ovvio che, per le eccezioni relative all'eventuale rapporto interno tra il debitore originario e il terzo, la soluzione non può essere identica a quella adottata a proposito della delegazione. Invece, rispetto alle eccezioni del rapporto tra debitore originario e creditore, la soluzione è apparentemente diversa da quella adottata per la delegazione. E' apparentemente diversa perchè, siccome nell'espromissione si ha un intervento spontaneo del terzo nel rapporto obbligatorio altrui,è necessario che il terzo specifichi quale sia tale rapporto, con la conseguenza che si ha un ineliminabile richiamo del rapporto fondamentale, che, come per la delegazione, legittima il nuovo debitore ad opporre le eccezioni relative al rapporto preesistente. Naturalmente questo principio deve trovare il suo limite nella natura personale delle eccezioni che eventualmente spettavano al debitore originario (ad esempio, l'eccezione d'incapacità) e nella circostanza che esse derivino da fatti successivi all'espromissione. Limiti questi che, in mancanza di una diversa volontà delle parti, devono valere anche per il caso di delegazione titolata. E' chiaro inoltre che il terzo non possa eccepire la compensazione, sia pure anteriormente verificatasi, in armonia al principio, già accolto dall'art. 1248 del c.c., primo comma, per il caso di cessione accettata dal debitore ceduto, che deve trovare applicazione anche nel caso di delegazione titolata.

Massime relative all'art. 1272 Codice Civile

Cass. civ. n. 32787/2022

L'espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall'art 1988 c.c., in quanto, mentre quest'ultima si colloca fra i negozi unilaterali, la prima integra un contratto, caratterizzato dall'incontro delle volonta di chi si pone come nuovo debitore (accanto, e talora al posto, del debitore originario) e chi lo accetta come tale.

Cass. civ. n. 21102/2021

Nell'espromissione, che si perfeziona verso il creditore, senza bisogno di un suo atto di accettazione, quando egli venga a conoscenza dell'impegno assunto dall'espromittente, la causa del contratto è costituita puramente e semplicemente dall'assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l'assuntore, sia le ragioni che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non ponga a fondamento del proprio impegno un preesistente accordo con l'obbligato. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/07/2019).

Cass. civ. n. 22166/2012

L'espromissione è il contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, essendo necessario, invece, che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato.

Cass. civ. n. 24891/2009

Il patto con cui un soggetto s'impegna ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un'obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest'ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione.

Cass. civ. n. 26863/2008

L'espromissione è un contratto tra creditore e terzo, al quale resta estraneo il debitore. Pertanto, là dove tale contratto dovesse assumere la natura di un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, il diritto di recesso previsto in via generale dall'art. 1373 c.c. per tutti i rapporti di durata spetta all'espromittente, e non all'obbligato originario, che non è, appunto, parte del contratto di espromissione.

L'espromissione presuppone la preesistenza di un'obbligazione altrui, che l'espromittente intenda assumere su di sé. Costituisce, pertanto, una garanzia personale per debiti futuri, e non una espromissione, il patto in virtù del quale taluno si obblighi ad adempiere l'obbligazione altrui non ancora sorta.

Cass. civ. n. 8622/2006

Nel contratto di espromissione, l'impegno dell'espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui il creditore stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 19118/2003

Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontà del terzo e del creditore, trova la sua causa nell'assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto è l'esistenza di una precedente obbligazione; ne consegue che, se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta, l'espromissione cade per mancanza di causa.

Cass. civ. n. 5076/2001

L'offerta di risarcimento del danno rivolta dall'assicuratore al terzo danneggiato — implicita nell'invito a definire transattivamente l'entità del danno medesimo — concreta una proposta di espromissione e, ove sia accettata, dà vita al relativo contratto, il quale non è soggetto ad onere di forma (in relazione alla sua naturale volontarietà), sicché ne è possibile la conclusione tacita. L'accertamento circa l'avvenuta conclusione di un contratto di espromissione è tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sia frutto di indagine condotta senza violazione dei canoni ermeneutici ed immune da vizi logico-giuridici.

Cass. civ. n. 5801/1997

Poiché l'espromissione è disciplinata come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e il debitore principale (art. 1272, secondo comma, c.c.); dall'altro, la prova della mancanza di causa dell'assunzione dell'obbligo, incombe sull'espromettente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad obbligarsi.

Cass. civ. n. 6935/1983

Il negozio di espromissione, con il quale un terzo assume spontaneamente un debito altrui, non si inquadra fra le promesse unilaterali, ma costituisce un contratto tra creditore e terzo, e ad esso pertanto si applicano tutte le regole che attengono sia alla conclusione (accettazione conforme alla proposta), sia all'interpretazione dei contratti, tra cui, in particolare, quella che dà rilievo al comportamento congruente di entrambe le parti.

La regola posta dall'art. 1272, primo comma, c.c., circa la natura cumulativa dell'espromissione, salva dichiarazione espressa del creditore di liberazione del debitore originario, non impone che la manifestazione di volontà di liberare il debitore sia espressa in maniera sacramentale, purché sia univocamente diretta a tale risultato, anche mediante un contegno concludente, soprattutto quando, per la prospettata estinzione per altra causa del debito principale, l'esclusione della solidarietà tra espromittente e debitore risponda in concreto all'interesse del creditore ed all'intento pratico perseguito dalle parti di assicurare effettivamente al medesimo il soddisfacimento del suo credito.

Cass. civ. n. 1081/1982

Nell'espromissione, prevista dall'art. 1272 c.c., si verifica, per l'intervento dell'espromittente, un mero arricchimento, nel senso del suo coinvolgimento in via solidale con l'originario debitore, con un mutamento del lato passivo, ove il creditore dichiari di liberare l'originario debitore) in un rapporto obbligatorio che resta comunque unico e rispetto al quale è irrilevante, estranea la sussistenza o meno del proposito dell'espromittente di garantire il debito altrui, sicché nel caso in cui taluno si limita a promettere che altri adempia ad un obbligazione da questi già validamente assunta, si è in presenza di una fideiussione e non di una espromissione.

Cass. civ. n. 2525/1976

L'espromissione è un contratto fra il creditore ed il terzo, che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra debitore ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita appunto dall'assunzione del debito altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e debitore. Non si richiede l'assoluta estraneità del debitore rispetto all'agire del terzo ma è essenziale che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il suo intervento con un preesistente accordo con il debitore (mentre non rileva che tale accordo vi sia stato). L'espromissione si distingue, pertanto, dall'accollo, che è un contratto fra il terzo che si impegna a pagare il debito ed il debitore, nonché dalla delegazione per mancanza di ogni iniziativa del debitore originario, Essa, importando soltanto la sostituzione del debitore, presuppone che la nuova obbligazione sia identica in tutti i restanti elementi a quella sorta in base all'originario rapporto (nei limiti emergenti a contrario dall'art. 1231 c.c.). Il fenomeno dell'assunzione del debito altrui può realizzarsi non solo mediante la sostituzione soggettiva del debito (attuata con la delegazione, l'espromissione e l'accollo), nella sua oggettiva ed immutata consistenza, ma può comportare, attraverso un collegamento negoziale, anche l'eventuale modificazione del debito assunto, che consente, nel rispetto della tipicità degli strumenti sostitutivi offerti dall'ordinamento, di realizzare il fine perseguito di una novazione ad un tempo soggettiva ed oggettiva del debito realizzata attraverso la sostituzione del vecchio con il nuovo debitore ed ulteriormente attraverso la modificazione dell'obbligazione di questi. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto un'espromissione liberatoria momento di una più complessa pattuizione in cui fra espromittente ed espromissario si era convenuta anche la modifica dell'obbligo assunto e, fra gli altri elementi modificativi introdotti, validamente si inseriva l'esclusione degli interessi sul debito di mutuo trasferito).

Cass. civ. n. 1509/1976

Ai fini del disconoscimento della scrittura privata relativa al debito altrui, l'espromittente va considerato come avente causa del sottoscrittore ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 214 c.p.c.; pertanto, poiché a norma del terzo comma dell'art. 1272 c.c. l'espromittente può opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporgli il debitore originario, qualora egli deduca di non conoscere la sottoscrizione del documento da cui l'obbligazione originaria sorgerebbe, incombe al creditore l'onere di provare la sussistenza del debito originario.

Cass. civ. n. 2769/1975

Poiché nell'espromissione, a differenza che nella delegazione e nell'accollo, l'assunzione del debito altrui è spontanea da parte del terzo e sono irrilevanti i motivi che inducono il terzo a intervenire, l'espromittente ha titolo, proprio in ragione del suo pagamento, in relazione ad un negozio giuridico tipico previsto dall'art. 1272 c.c., per chiedere il rimborso della somma versata al debitore originario. Ed invero è lo stesso fatto di aver soddisfatto un'obbligazione altrui che abilita l'espromittente all'azione di rimborso, con l'unico limite dell'opponibilità, da parte del debitore, delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore.

Cass. civ. n. 3053/1973

Non contrasta con la fattispecie negoziale dell'espromissione la circostanza che il terzo si riservi espressamente di richiedere al debitore originario il rimborso della somma che dovrà corrispondere al creditore, in conseguenza dell'impegno assunto.

Cass. civ. n. 609/1973

Il criterio discriminatore essenziale tra espromissione e fidejussione è fondato sulla diversa causa delle due figure giuridiche: nell'espromissione, in cui l'attività dell'espromittente si manifesta nei confronti del creditore come del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra terzo e debitore, la causa è costituita unicamente dall'assunzione del debito altrui, mentre la finalità di garantirlo ne rappresenta un mero risultato indiretto; nella fidejussione, invece, la finalità di garanzia costituisce la causa stessa del negozio e rende ragione dei collegamenti esistenti fra il rapporto originario e quello di garanzia e dell'accessorietà dell'obbligazione del fidejussore rispetto a quella del garantito.

L'espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall'art. 1988 c.c., in quanto mentre quest'ultima si colloca fra i negozi unilaterali, l'altra è considerata un contratto, caratterizzato dall'incontro delle volontà di chi si pone come nuovo debitore, al fianco, e talora al posto, del debitore originario, e chi lo accetta come tale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1272 Codice Civile

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Giuseppe P. chiede
mercoledì 26/06/2019 - Puglia
“Salve, ho ottenuto un decreto ingiuntivo, con relativo pignoramento di un immobile nei confronti di un cliente. Il cliente da due mesi non sta pagando più le rate del mutuo che ha contratto con la banca (60.000,00), la banca ovviamente ha un ipoteca sulla casa. Siccome ho interesse nel diventare proprietario della casa, se la banca si muove anche lei per riottenere il capitele concesso, a precedenza su di me. Come potrei interfacciami con la banca assicurandole che la restante somma del mutuo verrà corrisposta da me? La somma che invece io dovrei recuperare è di € 100.000,00.”
Consulenza legale i 01/07/2019
Nel caso in cui il creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo voglia ottenere l’immobile e sia disposto a subentrare nel mutuo, dovrà stipulare con la Banca un accordo di “espromissione”. Si tratta di fattispecie contrattuale analoga all’accollo, con la differenza che in quest’ultimo caso sono il debitore ed il terzo che si accordano per l’accollo del debito da parte di quest’ultimo, mentre con l’espromissione il terzo – senza alcuna delega da parte del debitore – assume egli spontaneamente l’iniziativa di farsi carico dell’obbligo del debitore.

Più precisamente, dunque, nel caso di specie, il creditore pignorante si assumerebbe spontaneamente il debito che il debitore esecutato/ingiunto ha a titolo di mutuo nei confronti della Banca.

Le parti (Banca ed espromittente, cioè creditore pignorante) si potranno accordare come credono in merito alla liberazione o meno del debitore originario: nel caso di specie, in effetti, l’unica ipotesi che ha senso sarebbe l’esclusione di un’ipotesi di obbligazione solidale (ovvero entrambi obbligati per l’intero) tra ingiunto e terzo espromittente.

La Banca potrà poi – anzi quasi sicuramente sarà così, perché il mutuo è stato concesso dietro garanzia reale, l'ipoteca - mantenere quest'ultima, che graverà quindi sul nuovo proprietario.

A tale ultimo proposito, ovvero la proprietà dell’immobile, è evidente che con qualsiasi tipo di accollo del debito comunque la titolarità del bene rimane inalterata.
Sarà necessario, dunque, che – se interessato - il creditore acquisti la casa, accordandosi poi sul mutuo con la Banca nei termini sopra descritti.

L’acquisto dovrà essere fatto in sede di esecuzione già intrapresa.
Chiunque può fare un’offerta di acquisto, eccetto il debitore. Dunque anche il creditore può scegliere se fare richiesta di assegnazione diretta (assegnazione forzata) dei beni pignorati oppure partecipare all’asta e presentare un’offerta.

L’assegnazione (che è la strada consigliata nel caso in esame) è satisfattiva se il valore del bene è di entità pari o superiore al credito ed il creditore viene integralmente soddisfatto; se il valore del bene è invece di entità inferiore, l’assegnazione è non satisfattiva, mentre infine se il valore del bene è eccedente l’importo del credito fatto valere dal creditore assegnatario si realizza un’assegnazione mista o un’assegnazione-vendita per cui il creditore assegnatario procede materialmente a versare la differenza che costituisce l’equivalente del ricavato e che verrà assegnata al debitore.

Per quanto riguarda il credito originario (€ 100.00,00), dunque, bisognerebbe conoscere il valore della casa: nel caso quest'ultimo copra la predetta cifra il creditore dovrà ritenersi soddisfatto con l’assegnazione, come spiegato poc’anzi.
In caso contrario, invece, va detto che il decreto ingiuntivo è titolo esecutivo che, una volta notificato al debitore entro i termini di legge, è “senza scadenza”: lo si potrà quindi conservare ed utilizzare (ricordandosi di non far prescrivere il debito: normalmente i diritti di credito hanno prescrizione decennale, quindi si parla di un lungo lasso di tempo) per un successivo pignoramento, magari di crediti presso terzi o di altri beni del debitore.


L.R. chiede
sabato 19/06/2021 - Piemonte
“Buonasera avrei bisogno di far visionare un accollo di un mio debito passato a mio padre.
Un mio fornitore (commercialista) mi ha inviato visita un recupero crediti. La persona che si è presentata ha proposto un piano di rientro con cambiali ma avendo io avuto degli assegni in protesto mi ha detto che le cambiali io non la potevo firmare quindi mio padre le firmate quindi accollato il debito (foglio che vi ho allegato precedentemente e ve lo rinvio).
La mia domanda è la seguente: poteva il recupero credito far firmare queste cambiali pur non avendo l'accettazione del loro mandante di chi si è accollato il debito?
Allego quanto firmato.
Grazie”
Consulenza legale i 02/07/2021
L’accollo, previsto dall’art. 1273 c.c., è un vero e proprio contratto, con cui il il debitore e un terzo pattuiscono che quest’ultimo assuma il debito dell'altro.
L’eventuale consenso del creditore non costituisce, invece, requisito di validità né di efficacia dell’accollo: la stessa norma stabilisce, infatti, che il creditore “può” aderire alla convenzione (in tal caso, la stipulazione in suo favore diviene irrevocabile).
Si usa distinguere, infatti, tra accollo interno, in cui il terzo si obbliga solo nei confronti del debitore, e accollo esterno, in cui anche il creditore è parte dell’accordo.
Occorre precisare che l’accollo (con cui, appunto, un terzo assume l’impegno di pagare un debito altrui) non libera necessariamente il debitore.
Infatti sempre l’art. 1273 c.c. chiarisce che l’eventuale adesione del creditore comporta liberazione del debitore originario (nel senso che solo l’accollante rimane obbligato verso il creditore) “solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”.
È dunque possibile che, nonostante l’accollo, il debitore rimanga obbligato a pagare il debito, in solido con l’accollante (ciò significa che il creditore potrà esigere il pagamento dell’intera somma dall’uno o dall’altro, a sua scelta).
Ora, nel quesito si parla di accollo. Tuttavia, il documento inviato in allegato è un atto con cui il legale rappresentante della società di recupero crediti dichiara di aver ricevuto una data somma da Tizio (non il debitore originario, bensì il padre di quest’ultimo), con la precisazione che Tizio “si accolla” il debito del figlio; tale dichiarazione è firmata dal legale rappresentante della società di recupero crediti e dal presunto accollante (sia pure indicato come debitore), ma non dal debitore originario.
Dunque, più che di accollo, potrebbe trattarsi di espromissione (art. 1272 c.c.), che ricorre quando un terzo, senza delegazione del debitore, ne assume il debito verso il creditore.
Anche nel caso dell'espromissione, comunque, debitore originario e terzo rimangono obbligati in solido, a meno che il creditore non dichiari espressamente di liberare il debitore (dichiarazione che, però, manca nel nostro caso).
Come ha chiarito Cass. Civ., Sez. II, sentenza 07/12/2012, n. 22166, “l'espromissione è il contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, essendo necessario, invece, che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato”.
Ad ogni modo, deve ritenersi che, nella vicenda oggetto del quesito, il padre potesse validamente assumersi l’obbligo di pagare il debito del figlio.