(massima n. 1)
Nell'accollo cumulativo (accollo esterno non liberatorio per il debitore originario, che si perfeziona comunque con il consenso del creditore), in analogia con quanto previsto per la delegazione dall'articolo 1268, secondo comma, c.c., l'obbligazione dell'accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, di tal che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato.