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Articolo 1269 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Delegazione di pagamento

Dispositivo dell'art. 1269 Codice Civile

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo(1), questi può obbligarsi verso il creditore(2), salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante(3). Sono salvi gli usi diversi.

Note

(1) La norma disciplina la delegazione di pagamento, che si sostanzia in un accordo tra il debitore e un terzo in forza del quale il debitore delegante delega il terzo ad una certa prestazione verso il terzo delegatario. È lo schema, ad esempio, dell'assegno bancario.
A differenza della delegatio promittendi (1268 c.c.) la fattispecie in esame ha funzione immediatamente solutoria dell'obbligazione.
(2) In tal caso si passa alla delegatio promittendi (1268 c.c.).
(3) Il debitore non è tenuto ad adempiere al delegatario nemmeno se sia egli stesso debitore del delegante.

Ratio Legis

L'utilità pratica della delegazione è nella maggior rapidità dei traffici giuridici che assicura. Infatti, nei rapporti tra delegante e terzo il pagamento che questi riceve dal delegato vale come se gli fosse stato fatto del delegante (rapporto di valuta); nei rapporti tra delegante e delegato vale come se fosse fatto dal secondo al primo (rapporto di provvista).
La delegazione di pagamento è un accordo che intercorre solo tra debitore e terzo: pertanto, il terzo è libero di scegliere se obbligarsi o meno verso il creditore. Al delegante, però, è consentito vietare al debitore di obbligarsi se ciò risponde a un suo interesse, come quello di mantenere il potere di revocare la delega (1270 c.c.).
Il secondo comma stabilisce che il delegato è anche libero di rifiutare l'incarico di pagare al terzo: questo per evitare che il creditore possa spostare sul terzo il pagamento pur rimanendo titolare del credito.

Brocardi

Delegatio solvendi

Spiegazione dell'art. 1269 Codice Civile

La delegazione per il semplice pagamento ed i suoi limitati effetti

Si è già accennato alla differenza tra delegazione di debito e delegazione di semplice pagamento; la quale ultima viene regolata dal presente articolo. Nel vecchio art. #1273# era contemplata la stessa delegazione limitata, insieme con quella simmetrica attiva (indicazione di un terzo per riscuotere), soltanto per dire che l'una e l'altra non producessero novazione. La norma era quanto mai equivoca e superflua, perchè se per l'art. #1271# la novazione era conseguenza esclusiva e necessaria della liberazione del debitore, non aveva alcun senso aggiungere che quella semplice indicazione non producesse il fenomeno estintivo della novazione. Il nuovo codice, riprendendo l’ipotesi dal solo lato passivo, lo fa soltanto per aggiustarvi le due norme circa la possibilità di una conversione unilaterale nella vera e propria delegazione di debito (primo comma) e circa gli eventuali obblighi del delegato prima di accettare la delegazione. Nella dottrina formatasi sotto il vecchio codice questo particolare negozio era chiamato di assegnazione, per quanto il vocabolo sembrasse invece richiamare la vera e propria delegazione di debito, in cui, per la stessa locuzione dell'art. #1271#, l'atto primo e principale consiste nella assegnazione del nuovo debitore per parte dell'originario. Altri erano riluttanti a riscontrare una visibile ed apprezzabile differenza tra le due specie di delegazioni.


I diritti e gli obblighi del delegato al pagamento

Nel primo comma il contenuto della delegazione, per così dire, attenuato, viene indirettamente chiarito ove si dice che il delegante, incaricando il terzo soltanto per eseguire il pagamento, può vietargli di obbligarsi immediatamente e direttamente verso il creditore. Senza tale divieto il delegato può farlo di propria iniziativa subito dopo perfezionato il negozio. Si intende, pertanto, dalla norma permissiva che questa specie di delegazione non produce alcun obbligo verso il creditore da parte del delegato; tanto che il delegante può vietare efficacemente quella assunzione di debito; e lo deve fare se intende di conservare la facoltà di revoca prevista nel primo comma
del successivo art. 1270. In sostanza il negozio, se c'è previsto il divieto, viene concluso nell'esclusivo interesse del delegante, al quale può far comodo di avere sul posto dell’adempimento chi lo sostituisca al termine stabilito. Evidentemente a questo caso non è applicabile la norma dell'articolo precedente che vieta al creditore di escutere il debitore prima di avere richiesto il delegato. Non vi è alcun richiamo, nè una identità di situazioni. Ma poichè un contenuto pratico questa specie di delegazione attenuata deve pure attingerlo, sembra giusto concludere che al delegante potranno spettare i limitati danni ove si dimostri che la provvista c'era e che il creditore si sia rifiutato arbitrariamente di servirsene così come era la reciproca esigenza del contratto delegativo.

Nel secondo comma si pone una norma che poteva sembrare superflua se non si fosse voluto alludere agli usi frequenti in commercio per cui chi è debitore di somme liquide ed esigibili ha il dovere di accettare la delegazione di pagamento tradotta spesso nella tratta cambiaria. Senza un obbligo specifico il debitore non è tenuto a pagare ad altri che al proprio creditore, salvo il caso della cessione di pagamento; nella quale, però, l’obbligo deviato sorge dalla legge di trasferimento senza che il debitore debba assumerlo come una nuova dichiarazione di volontà come nella delegazione.

Anche qui il codice nuovo omette di contemplare la delegazione attiva di pagamento, che era prevista nel secondo comma del vecchio art. #1273# e che la dottrina faceva rientrare nel negozio di assegnazione (assegnazione attiva). Essa rimane, però, pienamente attuabile dalle parti, e si ha quando il creditore indica al proprio debitore un terzo al quale potrà fare il pagamento, gli assegna, cioè, come strumento dell'incasso, un nuovo creditore. Il debitore ha facoltà di pagare al terzo indicatogli, ma resta egualmente obbligato verso il delegante al quale potrà sempre offrire il pagamento purchè non pretenda di sopprimere la agevolazione estintiva che era lo scopo della delegazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

587 Si è creduto utile integrare la disciplina della delegazione con un accenno alla c.d. delegazione di pagamento, nella quale il delegante ordina al delegato di eseguire il pagamento senza che il delegato sia tenuto ad obbligarsi direttamente verso il creditore. Secondo la maggioranza della dottrina questa figura non rientrava nell'ambito dell'istituto della delegazione; ma, in verità, dal punto di vista pratico, l'analogia è tale che una distinzione tra le due figure di delegazione obbligatoria e di delegazione di pagamento si riduce ad una distinzione puramente verbale. L'art. 1269 del c.c. risolve a questo proposito due importanti questioni pratiche. La prima è quella se il delegato che ha avuto l'ordine di pagare possa invece assumere direttamente verso il deitore l'obbligo di pagare; e si è risolta affermativamente, intendendosi che in questo caso si applicheranno tutte le regole delle delegazione obbligatoria. Tuttavia, considerandosi che il delegante può avere interesse a evitare che il delegato si obblighi direttamente verso il creditore (ad esempio, per conservare inalterato il potere di revoca riconosciuto al delegante dall'art. 1270 del c.c.), si è espressamente stabilito che il delegante può vietare, alla persona delegata semplicemente a pagare, di assumere l'obbligo di pagare. La seconda questione è quella se il delegato, che sia debitore del delegante, sia tenuto a eseguire la delegazione di pagamento. Qui si è adottata la soluzione negativa, non essendo sembrato opportuno, in mancanza di pattuizione o di usi diversi, che il creditore, conservando la titolarità del credito, possa unilateralmente spostare a favore di un terzo la direzione della prestazione dovuta del debitore.

Massime relative all'art. 1269 Codice Civile

Cass. civ. n. 12885/2021

In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/06/2017).

Cass. civ. n. 859/2020

L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame.

Cass. civ. n. 7050/2011

Il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e Cassa Edile, per il pagamento da parte di quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269 c.c. Da ciò discende che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamenti di quegli importi dalla Cassa e, di conseguenza, anche l'obbligazione del datore nei confronti della Cassa (avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma terzo, c.c.

Cass. civ. n. 9470/2004

Il nostro sistema positivo consente di configurare la delegazione cosiddetta titolata, oltre che relativamente a preesistenti rapporti di credito, già liquidi ed esigibili, anche riguardo sia a crediti che, ancorché esistenti, non siano ancora liquidi ed esigibili, sia riguardo a crediti futuri, che, pur non potendo ancora considerarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti che siano già in atto tra delegante e delegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione. In caso di indebito pagamento effettuato in ipotesi di delegazione doppiamente titolata (dal rapporto di valuta e dal rapporto di provvista), ove risulti successivamente invalido il rapporto di provvista, il delegato — sul cui patrimonio vengono a ricadere le conseguenze dell'indebito pagamento, giacché il pagamento effettuato a favore del delegatario trova la sua causa nel valido rapporto di valuta — deve ritenersi legittimato ad agire nei confronti del delegante, atteso che il delegato, pagando al delegatario, estingue contestualmente il suo debito nei confronti del delegante, ed è nei confronti di questi che deve necessariamente indirizzare la pretesa ex art. 2033 c.c. allorché, avendo già provveduto al pagamento a favore del delegatario, nell'erronea convinzione della sussistenza di un valido rapporto di provvista, ne risulti, successivamente, l'invalidità o l'inefficacia.

Cass. civ. n. 5770/1994

Nella delegazione di pagamento «pura» l'obbligazione del delegato verso il delegatario prescinde del tutto dal rapporto sottostante di provvista (delegante-delegato) e di valuta (delegante-delegatario) e, quindi, dai relativi vizi, salvo che ricorra la nullità della doppia causa, giacché, in tal caso, viene meno la funzione stessa della delegazione. Conseguentemente, nell'ipotesi predetta non si verifica, di regola, un'obbligazione trilatera, in quanto il delegatario non deve aderire al rapporto delegante-delegato, né può rifiutare l'adempimento di quest'ultimo, stante l'autonomia dei due rapporti, non potendo il delegato opporre le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario se ad esso le parti non abbiano fatto espresso riferimento.

Cass. civ. n. 3179/1991

Per il perfezionamento della delegazione di pagamento è richiesta la sola partecipazione del delegante (debitore) e del delegato (terzo), esaurendosi tale negozio nella indicazione al creditore della persona alla quale il debitore ordina di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria la partecipazione fin dall'origine del creditore delegatario.

Cass. civ. n. 1698/1978

Il secondo comma dell'art. 1269 c.c., il quale stabilisce che il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante, comporta che la delegazione può aver luogo anche fuori della normale ipotesi di una preesistente obbligazione del delegato verso il delegante.

Cass. civ. n. 724/1971

La delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) si concreta in un rapporto con pluralità di soggetti (cosiddetto «trilatero», cioè con partecipazione, fin dall'origine, del delegante (debitore), del delegato (nuovo debitore) e del delegatario (creditore), rapporto nel quale il primo impartisce ad un terzo, il delegato, l'ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore.

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