(massima n. 1)
Nell'accollo semplice, nei rapporti interni fra l'accollante e l'accollato, č preminente la pattuizione con la quale il nuovo debitore assume l'obbligo di corrispondere al creditore la prestazione dovuta dall'originario debitore; il mancato assolvimento di tale obbligo č regolato dalla normativa che disciplina l'inadempienza contrattuale in genere, e, quindi, dā luogo al risarcimento dei danni, se l'obbligato non prova che l'inadempimento o il ritardo siano dovuti a cause a lui non imputabili, ai sensi dell'art. 1218 c.c.