(massima n. 1)
La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontą espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante.