Cass. civ. n. 17910/2022
La convivenza come coniugi, pur costituendo ostacolo di ordine pubblico, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica qualora sussistano ipotesi di nullità previste come tali anche dall'ordinamento italiano, senza termini di decadenza o possibilità di sanatoria. (Nel caso di specie, la sentenza ecclesiastica aveva pronunciato la nullità per una fattispecie coincidente con la previsione di cui all'art. 122 c.c.).
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In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza "come coniugi" costituisce un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" e, ove si protragga per almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" che, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano. In particolare, la convivenza ultratriennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità è prevista anche nell'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio.
Cass. civ. n. 4653/2018
In tema di impugnative matrimoniali, l'azione per impugnare il matrimonio affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della morte di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal pubblico ministero, ex art. 125 c.c., non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi.
Cass. civ. n. 1749/2016
La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto da uno dei coniugi per "metus reverentialis", postula che la corte d'appello verifichi la compatibilità della qualificazione canonistica della suddetta causa di nullità matrimoniale con l'ordine pubblico italiano, valutando in concreto che non si sia trattato di una mera "reverentia" dovuta a persona cui uno degli sposi era legato da particolare rapporto, ma unicamente di situazioni tali da integrare gli estremi della gravità, estrinsecità e decisività ai fini della formazione del consenso. (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 11/02/2014)
Cass. civ. n. 3407/2013
In tema di azione di nullità del matrimonio, è rilevante l'errore riguardo al comportamento sessuale dell'altro coniuge solo qualora questo si manifesti come anomalia o deviazione sessuale che, per la sua imprevedibilità, costituisce un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita coniugale; pertanto, al di fuori di tale ipotesi, detto comportamento non può avere alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso, influendo, invece, nella constatazione della insostenibilità del vincolo coniugale, così giustificando la richiesta del suo scioglimento e l'addebitabilità della separazione.
Cass. civ. n. 18988/2011
In tema di azione di nullità del matrimonio, qualora il fatto di cui all'ultimo comma dell'art. 122 c.c. - cioè la coabitazione per un anno dalla scoperta dell'errore - risulti dagli atti, la decadenza della relativa azione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, essendo la materia del matrimonio sottratta alla disponibilità delle parti; qualora poi l'improponibilità della domanda, come nella specie, venga eccepita dalla parte interessata, il giudice non può ritenersi limitato, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti che integrano la decadenza, dalle affermazioni della parte stessa, essendo libero, in materia di prove, di apprezzare ed utilizzare tutto il materiale probatorio acquisito al processo
Cass. civ. n. 3671/1998
Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, adducendo che aveva prestato il proprio consenso ignorando l'esistenza di una malattia psichica dell'altro coniuge, è tenuto a provare unicamente l'esistenza della malattia e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, incombendo all'altro coniuge la prova contraria circa la preventiva conoscenza di essa. E, invece, rimessa al giudice ogni valutazione circa la gravità della malattia e la sua efficacia determinante, con riferimento, alla sua incidenza sullo svolgimento della vita coniugale, considerate le normali aspettative del coniuge in errore, da valutarsi in concreto, tenuto conto delle sue condizioni e di ogni altra circostanza obiettiva emergente agli atti.
Cass. civ. n. 3508/1994
Il fatto costitutivo dell'annullabilità del matrimonio prefigurata dal n. 1 dell'art. 122 c.c. non è la malattia in sé, ma l'errore del coniuge che, per averla ignorata o non esattamente conosciuta, (nel senso che non la conosceva o che, pur conoscendola, ne ignorava l'attitudine ad influire negativamente, in ragione delle sue caratteristiche, nello svolgimento della vita coniugale) si è indotto al matrimonio senza la consapevolezza dell'oggettivo impedimento, tenuto conto del fatto che nella materia la esattezza della conoscenza non deve intendersi necessariamente riferita alla diagnosi tecnica (patogenica e strutturale) della malattia, essendo invece riferibile anche alle sue manifestazioni esteriori socialmente percepibili e da chiunque mediamente valutabili quanto al loro tasso di incidenza sulle relazioni intersoggettive in generale e sulla vita coniugale in particolare.
Cass. civ. n. 1017/1972
La violenza che l'art. 122 c.c. contempla come vizio del consenso matrimoniale non è diversa dalla violenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di annullamento del contratto. Deve, quindi, anche nel caso di violenza usata per costringere al matrimonio, ricorrere il requisito ritenuto indispensabile dall'art. 1435 c.c. dell'attitudine della violenza posta in essere a far temere un male ingiusto, oltre che notevole.
Cass. civ. n. 3456/1971
È prescrittibile l'azione di nullità del matrimonio per l'errore sulla identità dell'altro coniuge.