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Articolo 129 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Diritti dei coniugi in buona fede

Dispositivo dell'art. 129 Codice Civile

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi(1), il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro(2), in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri [156] e non sia passato a nuove nozze(3)(4).

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.

Note

(1) Ovviamente anche nel caso in cui solo il coniuge economicamente più debole e che non abbia adeguate fonti di reddito fosse in buona fede, troverà applicazione l'articolo in esame.
(2) Le somme periodiche da corrispondersi hanno natura di assegno di mantenimento, la cui entità va determinata in relazione alla capacità dell'obbligato.
(3) Relativamente al quantum, la determinazione va fatta tenendo conto dei classici parametri delle sostanze economiche dell'obbligato e del tenore di vita precedentemente goduto.
(4) Tale evenienza riproduce similmente quanto previsto dall'art. 5, co. X della legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (l. 898/1970), a mente del quale "l'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze".

Ratio Legis

Il fine della norma in esame è quello di far mantenere al coniuge in buona fede, ma cui venne annullato il matrimonio viziato, un tenore di vita economicamente simile al precedente adottato in costanza di matrimonio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 129 Codice Civile

Cass. civ. n. 23640/2016

La convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullitą pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto".

Cass. civ. n. 15165/2004

Qualora, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, venga resa esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullitą del matrimonio, cessa la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale, ma non viene meno il provvedimento presidenziale adottato in precedenza dal giudice della separazione ex art. 708 c.p.c. relativo al contributo al mantenimento dei figli, che conserva la sua efficacia finché non viene sostituito.

Cass. civ. n. 13428/2002

Per effetto della delibazione, da parte della Corte d'appello, di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullitą del matrimonio, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e del loro mantenimento trova fondamento nelle norme dettate in tema di matrimonio putativo, con la conseguenza che, richiamando l'art. 129 (che disciplina, appunto, i rapporti tra coniugi in caso di matrimonio putativo) il successivo art. 155 c.c., deve ritenersi legittimo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli minori, a prescindere dalla circostanza che proprietario della stessa risulti il coniuge non affidatario.

Cass. civ. n. 1094/1982

Nell'ipotesi di matrimonio nullo perché il consenso di uno o di entrambi gli sposi sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravitą derivante da cause esterne si verificano le condizioni del matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128 c.c., e per conseguenza si rende applicatile, ai fini economici, la disposizione dell'art. 129 stesso codice.

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