Cass. civ. n. 23640/2016
La convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullitą pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto".
Cass. civ. n. 15165/2004
Qualora, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, venga resa esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullitą del matrimonio, cessa la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale, ma non viene meno il provvedimento presidenziale adottato in precedenza dal giudice della separazione ex art. 708 c.p.c. relativo al contributo al mantenimento dei figli, che conserva la sua efficacia finché non viene sostituito.
Cass. civ. n. 13428/2002
Per effetto della delibazione, da parte della Corte d'appello, di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullitą del matrimonio, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e del loro mantenimento trova fondamento nelle norme dettate in tema di matrimonio putativo, con la conseguenza che, richiamando l'art. 129 (che disciplina, appunto, i rapporti tra coniugi in caso di matrimonio putativo) il successivo art. 155 c.c., deve ritenersi legittimo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli minori, a prescindere dalla circostanza che proprietario della stessa risulti il coniuge non affidatario.
Cass. civ. n. 1094/1982
Nell'ipotesi di matrimonio nullo perché il consenso di uno o di entrambi gli sposi sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravitą derivante da cause esterne si verificano le condizioni del matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128 c.c., e per conseguenza si rende applicatile, ai fini economici, la disposizione dell'art. 129 stesso codice.