Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 149 del 4 gennaio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, la convivenza "come coniugi" - pur costituendo un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione ed integrando una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" - non č di ostacolo alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullitā per vizi genetici del "matrimonio-atto" che siano a loro volta presidiati da nullitā nell'ordinamento italiano; in particolare, tale limite non opera rispetto alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullitā per un vizio psichico che renda incapaci a contrarre matrimonio, corrispondente a quello pure previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 120 c.c.

(massima n. 2)

In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullitā del matrimonio concordatario, la convivenza "come coniugi" costituisce un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" e, ove si protragga per almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" che, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullitā per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullitā nell'ordinamento italiano. In particolare, la convivenza ultratriennale non č ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullitā del matrimonio per incapacitā a contrarre matrimonio determinata da vizio psichico, poiché una tale nullitā č prevista anche nell'ordinamento italiano e non č sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio.

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