(massima n. 2)
In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullitā del matrimonio concordatario, la convivenza "come coniugi" costituisce un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" e, ove si protragga per almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" che, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullitā per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullitā nell'ordinamento italiano. In particolare, la convivenza ultratriennale non č ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullitā del matrimonio per incapacitā a contrarre matrimonio determinata da vizio psichico, poiché una tale nullitā č prevista anche nell'ordinamento italiano e non č sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio.