(massima n. 1)
Il fatto costitutivo dell'annullabilitā del matrimonio prefigurata dal n. 1 dell'art. 122 c.c. non č la malattia in sé, ma l'errore del coniuge che, per averla ignorata o non esattamente conosciuta, (nel senso che non la conosceva o che, pur conoscendola, ne ignorava l'attitudine ad influire negativamente, in ragione delle sue caratteristiche, nello svolgimento della vita coniugale) si č indotto al matrimonio senza la consapevolezza dell'oggettivo impedimento, tenuto conto del fatto che nella materia la esattezza della conoscenza non deve intendersi necessariamente riferita alla diagnosi tecnica (patogenica e strutturale) della malattia, essendo invece riferibile anche alle sue manifestazioni esteriori socialmente percepibili e da chiunque mediamente valutabili quanto al loro tasso di incidenza sulle relazioni intersoggettive in generale e sulla vita coniugale in particolare.