(massima n. 1)
Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, adducendo che aveva prestato il proprio consenso ignorando l'esistenza di una malattia psichica dell'altro coniuge, č tenuto a provare unicamente l'esistenza della malattia e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, incombendo all'altro coniuge la prova contraria circa la preventiva conoscenza di essa. E, invece, rimessa al giudice ogni valutazione circa la gravitā della malattia e la sua efficacia determinante, con riferimento, alla sua incidenza sullo svolgimento della vita coniugale, considerate le normali aspettative del coniuge in errore, da valutarsi in concreto, tenuto conto delle sue condizioni e di ogni altra circostanza obiettiva emergente agli atti.