Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28390 del 5 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Non dą luogo a responsabilitą risarcitoria l'omessa comunicazione, da parte di uno dei due coniugi e prima della celebrazione, dello stato psichico d'incertezza circa la permanenza del matrimonio e della scelta di contrarlo con la riserva mentale di sperimentare la possibilitą che esso non si dissolva, trattandosi di comunicazione derivante da opzione rimessa alla sfera personale e affettiva, valevole a determinare l'insorgenza di un dovere esclusivamente morale o sociale e non di un obbligo giuridico.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.