(massima n. 1)
Non dą luogo a responsabilitą risarcitoria l'omessa comunicazione, da parte di uno dei due coniugi e prima della celebrazione, dello stato psichico d'incertezza circa la permanenza del matrimonio e della scelta di contrarlo con la riserva mentale di sperimentare la possibilitą che esso non si dissolva, trattandosi di comunicazione derivante da opzione rimessa alla sfera personale e affettiva, valevole a determinare l'insorgenza di un dovere esclusivamente morale o sociale e non di un obbligo giuridico.