(massima n. 2)
La celebrazione del matrimonio non esige per la sua esistenza che i nubendi siano esattamente identificati, onde il vizio, causale, colposo, o doloso (cioè a seguito di dichiarazione di nome falso) nell'identificazione non incide sull'elemento intrinseco dell'accertamento, da parte dell'ufficiale dello Stato Civile, del consenso delle persone che fisicamente si sono a lui presentate per la celebrazione, ma su un elemento meramente estrinseco, qual è quello della formazione del documento destinato a provare l'avvenuta celebrazione che ha funzione esclusivamente probatoria. Per tale sua caratteristica detto vizio non è neppure previsto dalla legge come motivo di nullità o di annullabilità del matrimonio e può essere sempre sanato, nella forma e nella sede opportuna, dimostrando la reale identità dei nubendi ed ottenendo la rettifica conseguenziale dell'atto di matrimonio.