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Articolo 181 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Riabilitazione nel caso di condanna all'estero

Dispositivo dell'art. 181 Codice Penale

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12 [683 c.p.p.](1).

Note

(1) Vi è quindi una corrispondenza, in relazione all'istituto della riabilitazione, tra condanne inflitte in Italia e condanne inflitte all'estero. Di conseguenza il termine prescritto per la riabilitazione inizia a decorrere anche in quest'ultimo caso dal giorno dell'esecuzione o dell'estinzione della pena e non, quindi, dal momento del riconoscimento della sentenza straniera.

Spiegazione dell'art. 181 Codice Penale

La norma in esame chiarisce semplicemente che le disposizioni sulla riabilitazione (artt. 178, 179 e 180) vanno applicate anche in caso di riconoscimento delle sentenza straniere ai sensi dell'art. 12.

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