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Articolo 33 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Espropriazione parziale di un bene unitario

Dispositivo dell'art. 33 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.

2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio.

3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante può non accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In ogni caso l'indennità dovuta dall'espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1.

Massime relative all'art. 33 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 19753/2018

In tema di indennità di espropriazione, qualora lo strumento urbanistico abbia attribuito vocazione edificatoria al suolo su cui è esercitata un'impresa agricola, la relativa liquidazione deve essere rapportata esclusivamente al valore venale del bene espropriato, sicché, ferma l'indennità aggiuntiva in favore del proprietario coltivatore diretto di cui all'art. 37, comma 9, del D.P.R. n. 327 del 2001, resta escluso il ristoro per la perdita subita a causa della cessazione o riduzione dell'attività d'impresa, che non è in sé mai oggetto del provvedimento ablatorio.

Cass. civ. n. 18220/2018

Il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell'unica indennità di espropriazione, che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni. Il principio dell'unicità dell'indennità deve trovare applicazione, anche nell'ipotesi di pregiudizi, sussumibili nell'ambito dell'art. 44 T.U. sulle espropriazioni, in cui la riduzione di valore della parte residua derivi non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita su suolo non espropriato ed indipendentemente dall'espropriazione stessa (Cass., 17 maggio 2000, n. 6388; Cass., 26 maggio 1997, n. 4657), e ciò non solo perché nei confronti dell'unico proprietario la vicenda opera, comunque, all'interno della categoria dell'espropriazione e nell'ambito di applicazione dell' art. 42 Cost., ma anche perché, diversamente opinando, si dovrebbe ipotizzare la necessità dell'instaurazione di due distinti giudizi in contrasto con i principi derivanti dall'art. 111 Cost., volti a favorire, mediante la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale, una maggiore economia processuale e la riduzione dei relativi costi (Cass., 15 giugno 2017, n. 1489).

Cass. civ. n. 26243/2017

La liquidazione dell'indennità per l'espropriazione parziale è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell’esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione. Ciò comporta, per i suoli agricoli, l'attribuzione di un valore complementare che, nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce, quale componente essenziale dell'indennità, anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda.

Cass. civ. n. 14891/2017

In presenza di una procedura espropriativa che non riguardi l'intera proprietà del soggetto inciso, va applicato il meccanismo di calcolo differenziale di cui all'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 (v. oggi l'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001), in costanza dei seguenti presupposti: a) che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile il carattere di un'unità economica e funzionale; b) che il distacco di una parte di esso abbia influito, oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua. Ove detta indagine risulti affermativa, alla parte espropriata è, quindi, dovuta un'unica indennità, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione stessa, in modo da ristorare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua, non essendo, invero, concepibile, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, l'attribuzione di distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni.

Il diritto all'indennità di occupazione d'urgenza cessa con l'emanazione del decreto di espropriazione, che non è un atto ricettizio, e dunque opera il trasferimento del bene in favore dell'espropriante, indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento, che non costituisce neppure un elemento integrativo o condizione di efficacia, ma ha solo la funzione di far decorrere il termine di opposizione alla stima.

Cass. civ. n. 1643/2017

Il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell'unica indennità di espropriazione, che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni. Ne consegue che la domanda del proprietario che lamenti il deprezzamento delle porzioni residue del fondo espropriato va interpretata dalla corte di appello, competente in unico grado ai sensi dell'art. 19 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, come diretta al pagamento di un'unica indennità, da determinare tenendo conto della diminuzione di valore della parte non espropriata, a norma dell'art. 40 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, conseguenti all'inadempimento di un contratto di transazione di liti promosse dinanzi al G.A., aventi ad oggetto la parziale cessione di un immobile in favore dell'espropriante e la determinazione delle indennità spettanti per il diminuito valore della residua parte del bene, atteso che si tratta di un giudizio rientrante nella riserva di giurisdizione ordinaria sancita dalla disposizione speciale di cui all'ultima parte dell'art. 133, lett. g), del D.Lgs. n. 104 del 2010, e che attiene, non già a due distinti crediti, ma unicamente alla determinazione della indennità di espropriazione, la quale, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale patita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo, comprendendo, pertanto, anche il risarcimento perii deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 20241/2016

Nel caso di espropriazione parziale, che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato, l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 2 maggio 2011).

Corte cost. n. 90/2016

In tema di espropriazione per pubblica utilità non è fondata, con riferimento agli artt. 42 comma 3 e 117 comma 1 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 3 L. prov. di Bolzano 15 aprile 1991 n. 10 come sostituito dall'art. 38 comma 7 L. prov. 10 giugno 2008 n. 4. il quale prevede un'indennità che «consiste nel giusto prezzo» da individuare «entro i valori minimi e massimi» stabiliti dalla commissione provinciale estimatrice.

Cass. civ. n. 10217/2009

In tema di espropriazione parziale, l'indennità di espropriazione può essere determinata non solo in base al criterio, previsto dall'art. 40 L. 25 giugno 1865 n. 2359, della differenza tra il valore dell'immobile nella sua originaria consistenza prima dell'espropriazione e quello della parte residua dopo l'espropriazione, risultante dalla perdita o separazione della porzione espropriata (salva l'applicazione dei parametri riduttivi previsti, per le aree agricole, dall'art. 16 L. 22 ottobre 1971 n. 865), ma anche attraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua oppure attraverso il computo delle singole perdite ovvero aggiungendo al valore venale dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore o mediante altri parametri equivalenti. (La S.C., nell'enunciare il suddetto principio, ha ritenuto che il giudice di merito possa avvalersi del criterio più idoneo a raggiungere il risultato di indennizzare il reale pregiudizio subito dalla intera porzione residua con i fabbricati non abusivi realizzati, anche operando la somma algebrica del valore agricolo del bene e delle perdite arrecate all'azienda agricola dallo smembramento del terreno).

Cass. civ. n. 2424/2008

Non si ha espropriazione parziale quando manchi il presupposto dell'identità del proprietario. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la natura parziale dell'espropriazione di una particella adibita a parcheggio a servizio di una struttura alberghiera, appartenente a soggetto diverso dai proprietario del terreno su cui insisteva l'albergo).

Cass. civ. n. 2938/2008

Nel caso di espropriazione parziale, realizzata con la costituzione coattiva del diritto di superficie su una striscia di terreno e comportante l'abbattimento di una porzione del fabbricato dell'espropriato ivi insistente, l'applicazione del criterio differenziale di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (riprodotto dal combinato disposto di cui agli artt. 8 L. P. Bolzano 15 aprile 1991 n. 10 e 26 L. R. Trentino Alto Adige 17 maggio 1956 n. 7) comporta che nella valutazione della parte residua non espropriata del fabbricato siano considerati tutti i danni che traggono origine, sia dall'espropriazione, sia dall'esecuzione dell'opera pubblica o dall'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio cui l'opera stessa risulti destinata. Tale nesso manca per i danni derivanti dalla futura maggior esposizione del fabbricato al flusso di traffico veicolare, trattandosi di pregiudizio destinato ad incidere direttamente sulla proprietà residua come su tutte le altre proprietà che si trovino in prossimità della nuova opera di viabilità. Nella provincia autonoma di Bolzano, l'indennità di espropriazione di area su cui insiste un fabbricato va calcolata in base all'art. 8, comma 5, legge prov. Bolzano n. 10 del 1991, il quale fa riferimento al giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'emissione del decreto di cui all'art. 5 e cioè del decreto con cui viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera e determinata l'indennità di espropriazione da corrispondersi agli aventi diritto. Tale criterio si applica anche nel caso di espropriazione parziale di area con sovrastante porzione di fabbricato da demolire e nella valutazione della parte residua non incidono le modifiche urbanistiche, intervenute dopo l'emanazione di detto decreto, che consentano la demolizione e ricostruzione con maggior volumetria, in quanto il corrispettivo derivante dalla trasformazione dell'edificio attraverso ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni può essere preso in considerazione in relazione all'obiettiva (ed effettiva) sussistenza di tali possibilità al momento dell'espropriazione (e quindi, nella specie, alla data dell'intervento del decreto di stima ex art. 5 legge prov. Bolzano n. 10 del 1991), mentre in caso negativo occorre fare riferimento al valore di mercato del bene nelle condizioni in cui si trova al momento anzidetto.

Cass. civ. n. 2812/2006

In tema di espropriazione per pubblica utilità si realizza l'espropriazione parziale - con la conseguenza che l'indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione e il valore della porzione residua, ai sensi dell'art. 40 L. n. 2359 del 1865 - allorché la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica. L'espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato - abbia o meno esso i connotati della pertinenza di cui all'art. 817 c.c. - peraltro, non è riconducibile nell'ambito della espropriazione parziale e delle regole corrispondenti, se l'unico proprietario dell'insieme non rileva un impoverimento maggiore, ristorabile in applicazione del corrispondente criterio di liquidazione differenziale, rispetto a quello ragguagliato al valore del terreno medesimo in sé considerato.

Cass. civ. n. 474/2006

Poiché (secondo l'insegnamento di cui alla sent. n. 369 del 1996 della Corte Cost.) le disposizioni sulla stima dell'indennità di esproprio delle leggi n. 2359 del 1865 e n. 865 del 1971 si applicano anche alla liquidazione del danno da accessione invertita, l'art. 41, comma 1, della L. n. 2359 del 1865 - il quale dispone che, qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'art. 40 - trova applicazione anche nella liquidazione del danno da occupazione appropriativa e pertanto potrà operare la "compensatio lucri cum damno", purché il vantaggio acquisito dal danneggiato sia particolare e diverso da quello eventualmente goduto da altri soggetti, lesi o no dalla condotta illecita, e fermo restando che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 41 cit., al proprietario non può negarsi una reintegrazione per equivalente del sacrificio di parte della proprietà, derivato dalla realizzazione dell'opera pubblica, che non corrisponda almeno alla metà della somma che spetterebbe al danneggiato per la perdita di valore del residuo suo terreno.

Cass. civ. n. 27801/2005

Ai fini della determinazione dell'indennità, nell'ipotesi di espropriazione parziale, il termine di riferimento dell'indennità unitaria, che comprende l'eventuale diminuzione di valore del residuo, è rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, conseguendone che, ove si sia applicato il criterio delle aree edificabili, non può tenersi conto di variabili proprie delle aree agricole, quali la diminuzione di valore delle piante, connessa al loro deperimento per il trasferimento in altro terreno, e del pregiudizio lamentato per non poter svolgere mediante l'uso dell'immobile nella precedente consistenza la propria precedente attività commerciale o industriale (nella specie: florovivaistica), anche perché l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore, né comporta l'acquisizione all'espropriante dell'azienda e delle attrezzature.

Cass. civ. n. 25017/2005

Nel caso di espropriazione parziale di un fondo, la norma di cui all'art. 40 L. 25 giugno 1865 n. 2359, che prevede il riconoscimento di una indennità commisurata alla differenza tra il valore dell'area ablata parzialmente, rispettivamente prima e dopo l'espropriazione, è inapplicabile qualora il giudice di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, abbia accertato che non si è verificata alcuna effettiva diminuzione patrimoniale del valore della superficie residua.

Cass. civ. n. 21092/2005

Con riguardo ad espropriazione parziale di suolo non edificabile, l'indennità di esproprio, computata secondo i valori tabellari di cui alla legge n. 865 del 1971, deve essere incrementata della perdita di valore del suolo residuo, da calcolare applicando alla riduzione del valore di mercato la medesima percentuale in diminuzione dell'indennità di esproprio sui valori agricoli e tabellari.

Cass. civ. n. 5609/1998

Quando sull'immobile espropriato siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature al fine di imprimergli - in tutto o in parte - una destinazione industriale, l'espropriazione dell'immobile si estende a tutto quanto vi si presenti stabilmente impiantato, e, per la parte in cui gli immobili espropriati presentino destinazione industriale, essi devono essere in tal modo valutati, per stabilirne il valore venale, nell'ambito in cui ciò rilevi ai fini del criterio indennitario applicabile; per quanto, invece, concerne beni mobili facenti parte dell'attrezzatura aziendale e non costituenti, pertanto, stabile accessione, essi continuano ad appartenere a chi ne era proprietario prima dell'espropriazione e possono essere da questi asportati, tuttavia, in applicazione della regola dettata dall'art. 40 L. n. 2359 del 1865 in tema di espropriazione parziale, può essere ricompreso nell'indennità il ristoro del pregiudizio che l'espropriazione arreca, in rapporto ad attrezzature, macchinari ed in genere a cose non colpite dall'espropriazione, per il fatto che esse debbano essere rimosse e reimpiantate altrove, ovvero per il fatto che non possano essere più in altro modo utilizzate.

Cass. civ. n. 6765/1996

I più riduttivi criteri di computo dell'indennizzo espropriativo introdotti dall'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992 (norma che spiega la sua incidenza anche nei giudizi in corso, ma che, in virtù del suo carattere eccezionale, è sottratta ad applicazione analogica) si riferiscono all'espropriazione delle aree fabbricabili, ossia sottratte coattivamente al legittimo proprietario per finalità edificatorie, e non al caso in cui l'indennità risulti liquidata, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, per il deprezzamento subito da un edificio contiguo all'opera pubblica, in conseguenza della consistenza ed ubicazione di quest'ultima. (Nella specie, la diminuzione di valore del bene da indennizzare era conseguita all'elevazione di livello ed all'eccessivo avvicinamento di un cavalcavia stradale al corpo di un fabbricato).

Cass. civ. n. 6592/1996

Nell'ipotesi di espropriazione di una parte di un fondo - non edificabile perché gravato da vincolo cimiteriale - e di successivo allargamento del cimitero, il terreno originariamente compreso nella zona di rispetto non può essere considerato edificatorio al fine della determinazione dell'indennità di esproprio, mentre è indennizzabile il vincolo discendente dall'obbligo, novellamente insorto rispetto ad altra parte dello stesso fondo, di mantenere le costruzioni alla distanza dal perimetro cimiteriale stabilita dall'art. 338 R.D. n. 1265 del 1934, in quanto detto vincolo - ancorché in via di principio non indennizzabile, costituendo effetto legale che colpisce non solo il terreno espropriato, ma tutti quelli che si trovino in una determinata relazione spaziale con il cimitero - già gravante sulla parte espropriata viene a spostarsi sulla parte residua. Ne deriva che, nel calcolo dell'indennità espropriativa, condotto con il criterio della differenza tra il valore dell'intero fondo prima dell'espropriazione e quello della porzione residua, ex art. 40 L. n. 2359 del 1865, il suddetto vincolo deve essere computato in detrazione non di entrambi i termini di paragone, ma di uno soltanto, in quanto altrimenti verrebbe a pregiudicare due volte il medesimo bene.

Cass. civ. n. 3443/1982

Nel caso di espropriazione parziale, perché il vantaggio derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica alla porzione di immobile non espropriata sia detraibile dall'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 41 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, occorre che si tratti di un vantaggio speciale e immediato, ma non necessariamente esclusivo. Pertanto, nell'ipotesi di costruzione di una strada pubblica, deve tenersi conto del vantaggio derivato alla parte residua del fondo espropriato per il fatto di avere acquistato un fronte sulla strada stessa, trattandosi di un vantaggio non coincidente con quello generico e comune a tutta la collettività ed a tutti gli immobili siti nella zona, ma dì un beneficio specifico, differenziato e particolare, direttamente collegato alla fattispecie espropriativa, pur se esso non sia limitato al fondo parzialmente espropriato, ma si riscontri, sia pure in varia misura, rispetto ad altri suoli che si trovano in una situazione

Cass. civ. n. 3603/1981

Nel caso di espropriazione per pubblica utilità di un suolo annesso ad uno stabilimento industriale destinato a piazzale di deposito di materie prime e prodotti finiti, area di attesa ecc., l'espropriazione determina un riflesso negativo sul valore dello stabilimento in ragione della sua diminuita efficienza o per la necessità della sua ricostruzione in altra sede, stante l'unità organica e strumentale fra suolo ed opificio industriale creata dalla comune destinazione ed infranta dal provvedimento ablativo. Tale diminuzione di valore va, pertanto, indennizzata in base allo speciale criterio della stima differenziale, previsto dall'art. 40 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, il quale, peraltro, non comporta necessariamente il calcolo della differenza fra il valore dell'intero fondo prima della espropriazione e quello della porzione non espropriata, ma ben può essere applicato mediante il computo dei singoli pregiudizi e cioè aggiungendo al valore dell'area espropriata l'importo della svalutazione subita dalla parte residua dell'immobile

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