Cass. civ. n. 19753/2018
                                      In  tema  di  indennità  di  espropriazione,  qualora  lo strumento  urbanistico  abbia  attribuito  vocazione edificatoria  al  suolo  su  cui  è  esercitata un'impresa agricola, la relativa liquidazione deve essere rapportata esclusivamente  al  valore  venale  del  bene  espropriato, sicché,  ferma  l'indennità  aggiuntiva  in  favore  del proprietario coltivatore diretto di cui all'art. 37, comma 9, del  D.P.R.  n.  327  del  2001,  resta  escluso  il  ristoro  per  la perdita  subita  a  causa  della  cessazione  o  riduzione dell'attività  d'impresa,  che  non  è  in  sé  mai  oggetto  del provvedimento ablatorio.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 18220/2018
                                      Il  deprezzamento  che  abbiano  subito  le  parti residue  del  bene  espropriato  rientra  nell'unica indennità  di  espropriazione,  che,  per  definizione, riguarda  l'intera diminuzione patrimoniale  subita  dal soggetto  passivo  del  provvedimento  ablativo,  ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata  dalla  parziale  ablazione  del  fondo, sia  essa agricola  o  edificabile,  non  essendo concepibili,  in presenza  di  un'unica  vicenda  espropriativa,  due  distinte somme,  imputate  l'una  a  titolo  di  indennità  di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per  il  deprezzamento  subito  dai  residui  terreni. Il principio  dell'unicità dell'indennità  deve  trovare applicazione,  anche  nell'ipotesi  di  pregiudizi, sussumibili  nell'ambito  dell'art.  44  T.U.  sulle espropriazioni, in cui la riduzione di valore della parte residua derivi non per effetto della mera separazione (per esproprio)  di  una parte  di  suolo,  ma  in conseguenza  dell'opera  eseguita  su  suolo  non espropriato ed indipendentemente dall'espropriazione stessa (Cass., 17 maggio 2000, n. 6388;  Cass.,  26  maggio  1997,  n.  4657),  e  ciò  non  solo perché  nei  confronti  dell'unico  proprietario  la vicenda opera, comunque, all'interno della categoria dell'espropriazione e nell'ambito di applicazione dell' art. 42  Cost.,  ma  anche  perché,  diversamente  opinando,  si dovrebbe ipotizzare la necessità dell'instaurazione di due distinti giudizi in contrasto con i principi derivanti dall'art. 111  Cost.,  volti  a  favorire,  mediante  la  concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice della complessiva  vicenda  sostanziale  ed  esistenziale,  una maggiore economia processuale e la riduzione dei relativi costi (Cass., 15 giugno 2017, n. 1489).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 26243/2017
                                      La liquidazione dell'indennità per l'espropriazione  parziale  è  commisurata  alla differenza  tra  il  giusto  prezzo  dell'immobile  prima dell’esproprio e il giusto prezzo  della  parte  residua dopo  l'esproprio  stesso, dovendo  tenersi  conto,  oltre che  del  valore  della  porzione  ablata,  anche  del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione.  Ciò  comporta,  per  i  suoli  agricoli, l'attribuzione di un valore complementare che, nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri  di  conduzione  aziendale,  in  quanto  la  legge introduce,  quale  componente  essenziale  dell'indennità, anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 14891/2017
                                      In presenza di una procedura espropriativa che non riguardi l'intera proprietà del soggetto inciso, va applicato il meccanismo di calcolo differenziale di cui all'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 (v. oggi l'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001), in costanza dei seguenti presupposti: a) che la parte  residua  del  fondo  sia  intimamente  collegata  con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile il carattere di un'unità economica e funzionale; b) che il distacco di una parte di esso  abbia  influito,  oggettivamente  (con  esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua. Ove detta indagine risulti affermativa, alla parte espropriata è, quindi, dovuta un'unica indennità, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe  avuto  prima  dell'espropriazione  ed  il  giusto prezzo  della  parte  residua  dopo  l'espropriazione stessa, in  modo  da  ristorare  l'intera  diminuzione  patrimoniale subita  dal  soggetto  passivo  del  provvedimento  ablativo, ivi  compresa  la  perdita  di  valore  della  porzione  residua, non essendo, invero, concepibile, in presenza di un'unica vicenda  espropriativa,  l'attribuzione  di  distinte  somme, imputate  l'una  a  titolo  di  indennità  di  espropriazione  e l'altra  a  titolo  di  risarcimento  del  danno  per  il deprezzamento  subito  dai  residui  terreni.
                                          
                      –
                      
                                                          Il  diritto  all'indennità  di  occupazione  d'urgenza cessa con l'emanazione del decreto di espropriazione, che non è un atto ricettizio, e dunque opera  il  trasferimento  del  bene  in  favore  dell'espropriante, indipendentemente dalla successiva notificazione  del  provvedimento,  che  non  costituisce neppure un elemento integrativo o condizione di efficacia, ma  ha  solo  la  funzione  di  far  decorrere  il  termine  di opposizione alla stima.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 1643/2017
                                      Il  deprezzamento  che  abbiano  subito  le  parti residue  del  bene  espropriato  rientra  nell'unica indennità  di  espropriazione,  che,  per  definizione, riguarda  l'intera diminuzione patrimoniale  subita  dal soggetto  passivo  del  provvedimento  ablativo, ivi compresa la  perdita  di  valore  della  porzione  residua derivata  dalla  parziale  ablazione  del  fondo,  sia  essa agricola  o  edificabile,  non  essendo  concepibili,  in presenza  di  un'unica  vicenda  espropriativa,  due  distinte somme,  imputate  l'una  a  titolo  di  indennità  di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per  il  deprezzamento  subito  dai  residui  terreni.  Ne consegue che la domanda del proprietario che lamenti il deprezzamento  delle  porzioni  residue  del  fondo espropriato va  interpretata  dalla  corte  di appello, competente in unico grado ai sensi dell'art. 19 della L. 22  ottobre  1971,  n.  865,  come  diretta  al  pagamento  di un'unica  indennità,  da  determinare  tenendo  conto  della diminuzione  di  valore  della  parte  non  espropriata,  a norma  dell'art.  40  della L.  25  giugno  1865,  n.  2359, conseguenti  all'inadempimento  di  un  contratto  di transazione di liti promosse dinanzi al G.A., aventi ad oggetto la parziale cessione di un immobile in favore dell'espropriante e la determinazione delle indennità spettanti per il diminuito valore della residua parte del bene, atteso  che  si  tratta  di un giudizio  rientrante  nella riserva  di  giurisdizione  ordinaria  sancita  dalla disposizione  speciale  di  cui  all'ultima  parte  dell'art.  133, lett. g), del D.Lgs. n. 104 del 2010, e che attiene, non già a due  distinti  crediti,  ma  unicamente  alla  determinazione della  indennità  di  espropriazione,  la  quale,  per definizione,  riguarda  l'intera  diminuzione  patrimoniale patita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo,  comprendendo,  pertanto,  anche  il  risarcimento perii  deprezzamento  subito  dalle  parti  residue  del  bene espropriato. (Regola giurisdizione).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 20241/2016
                                      Nel  caso  di espropriazione  parziale, che  si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione  economica  unitaria  e  da  un  nesso  di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo  e  ciò  che  è  rimasto  nella  disponibilità dell’espropriato, l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto  la  porzione espropriata,  ma  anche  la compromissione  o  l'alterazione  delle  possibilità  di utilizzazione  della  restante  porzione  del  bene  rimasta nella  disponibilità  del  proprietario,  in  tutti  i  casi  in  cui  il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica  influiscano  negativamente  sulla  parte  residua. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 2 maggio 2011).
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 90/2016
                                      In tema di espropriazione per pubblica utilità non è fondata, con riferimento agli artt. 42 comma 3 e 117 comma 1 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle  libertà fondamentali), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 3 L. prov. di Bolzano 15  aprile  1991  n.  10  come  sostituito  dall'art.  38 comma 7 L. prov. 10 giugno 2008 n. 4. il quale prevede un'indennità  che  «consiste  nel  giusto  prezzo»  da individuare «entro i valori minimi e massimi» stabiliti dalla  commissione  provinciale  estimatrice.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 10217/2009
                                      In  tema  di  espropriazione  parziale, l'indennità  di espropriazione  può  essere  determinata  non  solo  in base al criterio, previsto dall'art. 40 L. 25 giugno 1865 n. 2359, della differenza tra il valore dell'immobile nella sua originaria consistenza prima dell'espropriazione e  quello  della  parte  residua  dopo  l'espropriazione, risultante  dalla  perdita  o  separazione  della  porzione espropriata (salva  l'applicazione  dei  parametri  riduttivi previsti, per le aree agricole, dall'art. 16 L. 22 ottobre 1971 n.  865), ma  anche  attraverso  la  somma  del  valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte  residua  oppure  attraverso  il  computo  delle singole perdite ovvero aggiungendo al valore venale dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo  sulla  parte  residua,  ne  riducano  il valore o mediante altri parametri equivalenti. (La S.C., nell'enunciare  il  suddetto  principio,  ha  ritenuto  che  il giudice di merito possa avvalersi del criterio più idoneo a raggiungere il risultato di indennizzare il reale pregiudizio subito  dalla  intera  porzione  residua  con  i  fabbricati  non abusivi  realizzati,  anche  operando  la  somma  algebrica del  valore  agricolo  del  bene  e  delle  perdite  arrecate all'azienda  agricola  dallo  smembramento  del  terreno).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 2424/2008
                                      Non si ha espropriazione parziale quando manchi il presupposto dell'identità del proprietario. (Fattispecie  in  cui  la  S.C.  ha  escluso  la  natura  parziale dell'espropriazione di una particella adibita a parcheggio a  servizio  di  una  struttura  alberghiera,  appartenente  a soggetto  diverso  dai  proprietario  del  terreno  su  cui insisteva  l'albergo).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 2938/2008
                                      Nel caso di espropriazione parziale, realizzata con la  costituzione  coattiva  del  diritto  di  superficie  su  una striscia  di  terreno  e  comportante  l'abbattimento  di  una porzione  del  fabbricato  dell'espropriato  ivi  insistente, l'applicazione  del  criterio  differenziale  di  cui  all'art.  40 della  legge  n.  2359  del  1865  (riprodotto  dal  combinato disposto  di cui  agli  artt.  8  L. P. Bolzano  15  aprile  1991  n. 10  e  26  L.  R.  Trentino  Alto  Adige  17  maggio  1956  n.  7) comporta  che  nella  valutazione  della  parte  residua non espropriata del fabbricato siano considerati tutti i danni che traggono origine, sia dall'espropriazione, sia dall'esecuzione dell'opera pubblica o dall'esercizio  della  pubblica  funzione  o  del  pubblico servizio cui l'opera stessa risulti destinata. Tale nesso manca  per  i  danni  derivanti  dalla  futura  maggior esposizione  del  fabbricato  al  flusso  di  traffico  veicolare, trattandosi  di  pregiudizio  destinato  ad  incidere direttamente sulla proprietà residua come su tutte le altre proprietà che si trovino in prossimità della nuova opera di viabilità.  Nella  provincia  autonoma  di  Bolzano, l'indennità  di  espropriazione di  area  su  cui  insiste  un fabbricato va calcolata in base all'art. 8, comma 5, legge prov. Bolzano n. 10 del 1991, il quale fa riferimento al giusto  prezzo  che  l'immobile  avrebbe  avuto  in  una libera  contrattazione  di  compravendita  al  momento dell'emissione  del  decreto  di  cui  all'art.  5  e  cioè  del decreto  con  cui  viene  dichiarata  la  pubblica  utilità dell'opera e determinata l'indennità di espropriazione da  corrispondersi  agli  aventi  diritto. Tale  criterio  si applica anche nel caso di espropriazione parziale di area con sovrastante porzione di fabbricato da demolire e nella valutazione della parte residua non incidono le modifiche urbanistiche,  intervenute  dopo  l'emanazione  di  detto decreto,  che consentano  la  demolizione  e  ricostruzione con maggior  volumetria,  in  quanto  il  corrispettivo derivante  dalla  trasformazione  dell'edificio  attraverso ristrutturazioni,  demolizioni  e  ricostruzioni  può  essere preso  in  considerazione  in  relazione  all'obiettiva  (ed effettiva)  sussistenza  di  tali  possibilità  al  momento dell'espropriazione  (e  quindi,  nella  specie,  alla  data dell'intervento  del  decreto  di  stima  ex  art.  5  legge  prov. Bolzano n. 10 del 1991), mentre in caso negativo occorre fare  riferimento  al  valore  di  mercato  del  bene  nelle condizioni  in  cui  si  trova  al  momento  anzidetto.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 2812/2006
                                      In  tema  di  espropriazione  per  pubblica  utilità si realizza l'espropriazione parziale - con la conseguenza che l'indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione e il valore  della  porzione  residua,  ai  sensi  dell'art.  40  L.  n. 2359  del  1865 - allorché  la  vicenda  ablativa  investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso  soggetto  e  caratterizzato  da  un'unitaria destinazione economica. L'espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato - abbia o meno esso i connotati della  pertinenza  di  cui  all'art.  817  c.c. - peraltro,  non  è riconducibile  nell'ambito  della  espropriazione  parziale  e delle  regole  corrispondenti,  se  l'unico  proprietario dell'insieme  non  rileva  un  impoverimento  maggiore, ristorabile  in  applicazione  del  corrispondente  criterio  di liquidazione differenziale, rispetto a quello ragguagliato al valore  del  terreno  medesimo  in  sé  considerato.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 474/2006
                                      Poiché  (secondo  l'insegnamento  di  cui  alla  sent.  n. 369 del 1996 della Corte Cost.) le disposizioni sulla stima dell'indennità di esproprio delle leggi n. 2359 del 1865 e n.  865  del 1971 si applicano  anche alla liquidazione  del danno  da  accessione  invertita,  l'art.  41,  comma  1,  della L.  n.  2359  del  1865 - il  quale  dispone  che,  qualora dall'esecuzione  dell'opera  pubblica  derivi  un  vantaggio speciale  ed  immediato  alla  parte  del  fondo  non espropriata,  questo  vantaggio  sarà  estimato  e  detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'art.  40 - trova applicazione  anche  nella liquidazione del danno da occupazione appropriativa e  pertanto  potrà  operare  la  "compensatio  lucri  cum damno", purché il vantaggio acquisito dal danneggiato sia particolare e diverso da quello eventualmente goduto da altri  soggetti,  lesi  o  no  dalla  condotta  illecita,  e  fermo restando che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 41 cit., al  proprietario  non  può  negarsi  una  reintegrazione per equivalente del sacrificio di parte della proprietà, derivato  dalla  realizzazione  dell'opera  pubblica,  che non  corrisponda  almeno  alla  metà  della  somma che spetterebbe al danneggiato per la perdita di valore del residuo suo terreno.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 27801/2005
                                      Ai fini della determinazione dell'indennità, nell'ipotesi di  espropriazione  parziale, il  termine  di  riferimento dell'indennità  unitaria,  che  comprende  l'eventuale diminuzione di valore del residuo, è rappresentato dal valore  di  mercato  del bene espropriato  quale  gli deriva  dalle  caratteristiche  naturali,  economiche  e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, conseguendone che, ove si sia applicato il criterio delle aree edificabili, non può tenersi conto di variabili  proprie  delle  aree  agricole,  quali  la diminuzione  di  valore  delle  piante,  connessa  al  loro deperimento per il trasferimento in altro terreno, e del pregiudizio  lamentato  per  non  poter  svolgere mediante  l'uso  dell'immobile  nella  precedente consistenza la propria precedente attività commerciale  o  industriale (nella  specie:  florovivaistica),  anche  perché  l'espropriazione  non  si  estende  al diritto  dell'imprenditore,  né  comporta  l'acquisizione all'espropriante  dell'azienda  e  delle  attrezzature.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 25017/2005
                                      Nel  caso  di  espropriazione  parziale  di  un fondo,  la  norma  di  cui  all'art.  40  L.  25  giugno  1865  n. 2359, che  prevede  il  riconoscimento  di  una indennità commisurata  alla  differenza  tra  il  valore  dell'area ablata  parzialmente,  rispettivamente  prima  e  dopo l'espropriazione,  è  inapplicabile qualora  il  giudice  di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità,  se  congruamente  motivato,  abbia  accertato che non  si  è  verificata  alcuna  effettiva  diminuzione patrimoniale  del  valore  della  superficie  residua.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 21092/2005
                                      Con riguardo ad espropriazione parziale di suolo non  edificabile,  l'indennità  di  esproprio, computata secondo i valori tabellari di cui alla legge n. 865 del 1971, deve  essere  incrementata  della  perdita  di  valore  del suolo residuo, da calcolare applicando alla riduzione del valore  di  mercato  la  medesima  percentuale  in diminuzione dell'indennità di esproprio sui valori agricoli e tabellari.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 5609/1998
                                      Quando sull'immobile espropriato siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature al fine di imprimergli - in tutto  o  in  parte - una destinazione  industriale, l'espropriazione dell'immobile si estende a tutto quanto vi si presenti stabilmente impiantato, e, per la parte in cui gli immobili  espropriati  presentino  destinazione  industriale, essi  devono  essere  in  tal  modo  valutati,  per  stabilirne  il valore venale, nell'ambito in cui ciò rilevi ai fini del criterio indennitario applicabile;  per  quanto,  invece,  concerne beni mobili facenti parte dell'attrezzatura aziendale e non costituenti, pertanto, stabile accessione, essi continuano ad  appartenere  a  chi  ne  era  proprietario  prima dell'espropriazione e possono essere da questi asportati, tuttavia, in applicazione della regola dettata dall'art. 40 L. n. 2359 del 1865 in tema di espropriazione parziale, può essere ricompreso nell'indennità il ristoro del pregiudizio che  l'espropriazione  arreca,  in  rapporto  ad  attrezzature, macchinari  ed  in  genere  a  cose  non colpite dall'espropriazione, per il fatto che esse debbano essere rimosse e reimpiantate altrove, ovvero per il fatto che non possano  essere  più  in  altro modo utilizzate.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 6765/1996
                                      I  più  riduttivi criteri  di  computo  dell'indennizzo espropriativo  introdotti  dall'art.  5-bis  della  L.  n. 359 del 1992 (norma che spiega la sua incidenza anche nei  giudizi  in  corso,  ma  che,  in  virtù  del  suo  carattere eccezionale,  è  sottratta  ad  applicazione  analogica)  si riferiscono all'espropriazione delle aree fabbricabili, ossia sottratte coattivamente al legittimo proprietario per finalità edificatorie, e non al caso in cui l'indennità risulti liquidata, ai sensi  dell'art.  40  della  legge  n. 2359 del  1865, per  il deprezzamento  subito  da  un  edificio  contiguo all'opera pubblica, in conseguenza della consistenza ed  ubicazione  di  quest'ultima. (Nella  specie,  la diminuzione  di  valore  del  bene  da  indennizzare  era conseguita  all'elevazione  di  livello  ed  all'eccessivo avvicinamento  di  un  cavalcavia  stradale  al  corpo  di  un fabbricato).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 6592/1996
                                      Nell'ipotesi di espropriazione di una parte di un fondo - non edificabile perché gravato da vincolo cimiteriale - e  di  successivo  allargamento  del  cimitero,  il  terreno originariamente compreso nella zona di rispetto non può essere considerato edificatorio al fine della determinazione  dell'indennità  di  esproprio,  mentre  è indennizzabile  il  vincolo  discendente  dall'obbligo, novellamente  insorto  rispetto  ad  altra  parte  dello  stesso fondo,  di  mantenere  le  costruzioni  alla  distanza  dal perimetro cimiteriale stabilita dall'art. 338 R.D. n. 1265 del 1934, in quanto detto vincolo - ancorché in via di principio non  indennizzabile,  costituendo  effetto  legale  che colpisce non solo il terreno espropriato, ma tutti quelli che si  trovino  in  una  determinata  relazione  spaziale  con  il cimitero - già  gravante  sulla parte  espropriata  viene  a spostarsi  sulla  parte  residua.  Ne  deriva  che,  nel  calcolo dell'indennità  espropriativa,  condotto  con  il  criterio  della differenza  tra  il  valore  dell'intero  fondo  prima dell'espropriazione e quello della porzione residua, ex art. 40 L. n. 2359 del 1865, il suddetto vincolo deve essere computato  in  detrazione  non  di  entrambi  i  termini  di paragone,  ma  di  uno  soltanto,  in  quanto  altrimenti verrebbe  a  pregiudicare due  volte  il  medesimo  bene.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 3443/1982
                                      Nel  caso  di  espropriazione  parziale, perché  il vantaggio  derivante  dall'esecuzione  dell'opera pubblica  alla  porzione  di  immobile  non  espropriata sia detraibile dall'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 41 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, occorre che si  tratti  di  un  vantaggio  speciale  e  immediato,  ma  non necessariamente  esclusivo.  Pertanto,  nell'ipotesi  di costruzione di una strada pubblica, deve tenersi conto del vantaggio  derivato  alla  parte  residua  del  fondo espropriato per  il  fatto di avere  acquistato un fronte sulla  strada  stessa, trattandosi  di  un  vantaggio  non coincidente  con  quello  generico  e  comune  a  tutta  la collettività ed a tutti gli immobili siti nella zona, ma dì un beneficio specifico, differenziato e particolare, direttamente  collegato  alla  fattispecie  espropriativa,  pur se  esso  non  sia  limitato  al  fondo  parzialmente espropriato,  ma  si  riscontri,  sia  pure  in  varia  misura, rispetto  ad  altri  suoli  che  si  trovano  in  una  situazione
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 3603/1981
                                      Nel caso di espropriazione per pubblica utilità di un suolo annesso  ad  uno  stabilimento  industriale destinato  a  piazzale  di  deposito  di  materie  prime  e prodotti  finiti,  area  di  attesa  ecc.,  l'espropriazione determina  un  riflesso  negativo  sul  valore  dello stabilimento in ragione della sua diminuita efficienza o per la  necessità  della  sua ricostruzione in  altra  sede, stante l'unità  organica  e  strumentale  fra  suolo  ed  opificio industriale creata dalla  comune destinazione  ed  infranta dal  provvedimento  ablativo. Tale  diminuzione  di  valore va,  pertanto,  indennizzata  in  base  allo  speciale  criterio della  stima  differenziale,  previsto  dall'art.  40  della  L.  25 giugno  1865  n.  2359,  il  quale,  peraltro,  non  comporta necessariamente  il  calcolo  della  differenza  fra  il  valore dell'intero fondo prima della espropriazione e quello della porzione  non  espropriata,  ma  ben  può  essere  applicato mediante  il  computo  dei  singoli  pregiudizi  e  cioè aggiungendo al valore dell'area espropriata l'importo della svalutazione  subita  dalla  parte  residua  dell'immobile