(massima n. 1)
            Nel  caso  di  espropriazione  parziale  di  un fondo,  la  norma  di  cui  all'art.  40  L.  25  giugno  1865  n. 2359, che  prevede  il  riconoscimento  di  una indennitā commisurata  alla  differenza  tra  il  valore  dell'area ablata  parzialmente,  rispettivamente  prima  e  dopo l'espropriazione,  č  inapplicabile qualora  il  giudice  di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimitā,  se  congruamente  motivato,  abbia  accertato che non  si  č  verificata  alcuna  effettiva  diminuzione patrimoniale  del  valore  della  superficie  residua.