(massima n. 1)
Nel caso di espropriazione parziale di un fondo, la norma di cui all'art. 40 L. 25 giugno 1865 n. 2359, che prevede il riconoscimento di una indennitā commisurata alla differenza tra il valore dell'area ablata parzialmente, rispettivamente prima e dopo l'espropriazione, č inapplicabile qualora il giudice di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimitā, se congruamente motivato, abbia accertato che non si č verificata alcuna effettiva diminuzione patrimoniale del valore della superficie residua.