(massima n. 1)
Nel caso di espropriazione per pubblica utilità di un suolo annesso ad uno stabilimento industriale destinato a piazzale di deposito di materie prime e prodotti finiti, area di attesa ecc., l'espropriazione determina un riflesso negativo sul valore dello stabilimento in ragione della sua diminuita efficienza o per la necessità della sua ricostruzione in altra sede, stante l'unità organica e strumentale fra suolo ed opificio industriale creata dalla comune destinazione ed infranta dal provvedimento ablativo. Tale diminuzione di valore va, pertanto, indennizzata in base allo speciale criterio della stima differenziale, previsto dall'art. 40 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, il quale, peraltro, non comporta necessariamente il calcolo della differenza fra il valore dell'intero fondo prima della espropriazione e quello della porzione non espropriata, ma ben può essere applicato mediante il computo dei singoli pregiudizi e cioè aggiungendo al valore dell'area espropriata l'importo della svalutazione subita dalla parte residua dell'immobile