(massima n. 1)
            Nel caso di espropriazione per pubblica utilità di un suolo annesso  ad  uno  stabilimento  industriale destinato  a  piazzale  di  deposito  di  materie  prime  e prodotti  finiti,  area  di  attesa  ecc.,  l'espropriazione determina  un  riflesso  negativo  sul  valore  dello stabilimento in ragione della sua diminuita efficienza o per la  necessità  della  sua ricostruzione in  altra  sede, stante l'unità  organica  e  strumentale  fra  suolo  ed  opificio industriale creata dalla  comune destinazione  ed  infranta dal  provvedimento  ablativo. Tale  diminuzione  di  valore va,  pertanto,  indennizzata  in  base  allo  speciale  criterio della  stima  differenziale,  previsto  dall'art.  40  della  L.  25 giugno  1865  n.  2359,  il  quale,  peraltro,  non  comporta necessariamente  il  calcolo  della  differenza  fra  il  valore dell'intero fondo prima della espropriazione e quello della porzione  non  espropriata,  ma  ben  può  essere  applicato mediante  il  computo  dei  singoli  pregiudizi  e  cioè aggiungendo al valore dell'area espropriata l'importo della svalutazione  subita  dalla  parte  residua  dell'immobile