(massima n. 1)
            In  tema  di  espropriazione  parziale, l'indennità  di espropriazione  può  essere  determinata  non  solo  in base al criterio, previsto dall'art. 40 L. 25 giugno 1865 n. 2359, della differenza tra il valore dell'immobile nella sua originaria consistenza prima dell'espropriazione e  quello  della  parte  residua  dopo  l'espropriazione, risultante  dalla  perdita  o  separazione  della  porzione espropriata (salva  l'applicazione  dei  parametri  riduttivi previsti, per le aree agricole, dall'art. 16 L. 22 ottobre 1971 n.  865), ma  anche  attraverso  la  somma  del  valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte  residua  oppure  attraverso  il  computo  delle singole perdite ovvero aggiungendo al valore venale dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo  sulla  parte  residua,  ne  riducano  il valore o mediante altri parametri equivalenti. (La S.C., nell'enunciare  il  suddetto  principio,  ha  ritenuto  che  il giudice di merito possa avvalersi del criterio più idoneo a raggiungere il risultato di indennizzare il reale pregiudizio subito  dalla  intera  porzione  residua  con  i  fabbricati  non abusivi  realizzati,  anche  operando  la  somma  algebrica del  valore  agricolo  del  bene  e  delle  perdite  arrecate all'azienda  agricola  dallo  smembramento  del  terreno).