(massima n. 1)
            In presenza di una procedura espropriativa che non riguardi l'intera proprietā del soggetto inciso, va applicato il meccanismo di calcolo differenziale di cui all'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 (v. oggi l'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001), in costanza dei seguenti presupposti: a) che la parte  residua  del  fondo  sia  intimamente  collegata  con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile il carattere di un'unitā economica e funzionale; b) che il distacco di una parte di esso  abbia  influito,  oggettivamente  (con  esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua. Ove detta indagine risulti affermativa, alla parte espropriata č, quindi, dovuta un'unica indennitā, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe  avuto  prima  dell'espropriazione  ed  il  giusto prezzo  della  parte  residua  dopo  l'espropriazione stessa, in  modo  da  ristorare  l'intera  diminuzione  patrimoniale subita  dal  soggetto  passivo  del  provvedimento  ablativo, ivi  compresa  la  perdita  di  valore  della  porzione  residua, non essendo, invero, concepibile, in presenza di un'unica vicenda  espropriativa,  l'attribuzione  di  distinte  somme, imputate  l'una  a  titolo  di  indennitā  di  espropriazione  e l'altra  a  titolo  di  risarcimento  del  danno  per  il deprezzamento  subito  dai  residui  terreni.