(massima n. 1)
            Nel  caso  di espropriazione  parziale, che  si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione  economica  unitaria  e  da  un  nesso  di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo  e  ciò  che  è  rimasto  nella  disponibilità dell’espropriato, l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto  la  porzione espropriata,  ma  anche  la compromissione  o  l'alterazione  delle  possibilità  di utilizzazione  della  restante  porzione  del  bene  rimasta nella  disponibilità  del  proprietario,  in  tutti  i  casi  in  cui  il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica  influiscano  negativamente  sulla  parte  residua. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 2 maggio 2011).