(massima n. 1)
            Nell'ipotesi di espropriazione di una parte di un fondo - non edificabile perché gravato da vincolo cimiteriale - e  di  successivo  allargamento  del  cimitero,  il  terreno originariamente compreso nella zona di rispetto non può essere considerato edificatorio al fine della determinazione  dell'indennità  di  esproprio,  mentre  è indennizzabile  il  vincolo  discendente  dall'obbligo, novellamente  insorto  rispetto  ad  altra  parte  dello  stesso fondo,  di  mantenere  le  costruzioni  alla  distanza  dal perimetro cimiteriale stabilita dall'art. 338 R.D. n. 1265 del 1934, in quanto detto vincolo - ancorché in via di principio non  indennizzabile,  costituendo  effetto  legale  che colpisce non solo il terreno espropriato, ma tutti quelli che si  trovino  in  una  determinata  relazione  spaziale  con  il cimitero - già  gravante  sulla parte  espropriata  viene  a spostarsi  sulla  parte  residua.  Ne  deriva  che,  nel  calcolo dell'indennità  espropriativa,  condotto  con  il  criterio  della differenza  tra  il  valore  dell'intero  fondo  prima dell'espropriazione e quello della porzione residua, ex art. 40 L. n. 2359 del 1865, il suddetto vincolo deve essere computato  in  detrazione  non  di  entrambi  i  termini  di paragone,  ma  di  uno  soltanto,  in  quanto  altrimenti verrebbe  a  pregiudicare due  volte  il  medesimo  bene.