(massima n. 1)
Poiché (secondo l'insegnamento di cui alla sent. n. 369 del 1996 della Corte Cost.) le disposizioni sulla stima dell'indennità di esproprio delle leggi n. 2359 del 1865 e n. 865 del 1971 si applicano anche alla liquidazione del danno da accessione invertita, l'art. 41, comma 1, della L. n. 2359 del 1865 - il quale dispone che, qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'art. 40 - trova applicazione anche nella liquidazione del danno da occupazione appropriativa e pertanto potrà operare la "compensatio lucri cum damno", purché il vantaggio acquisito dal danneggiato sia particolare e diverso da quello eventualmente goduto da altri soggetti, lesi o no dalla condotta illecita, e fermo restando che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 41 cit., al proprietario non può negarsi una reintegrazione per equivalente del sacrificio di parte della proprietà, derivato dalla realizzazione dell'opera pubblica, che non corrisponda almeno alla metà della somma che spetterebbe al danneggiato per la perdita di valore del residuo suo terreno.