(massima n. 1)
            I  pił  riduttivi criteri  di  computo  dell'indennizzo espropriativo  introdotti  dall'art.  5-bis  della  L.  n. 359 del 1992 (norma che spiega la sua incidenza anche nei  giudizi  in  corso,  ma  che,  in  virtł  del  suo  carattere eccezionale,  č  sottratta  ad  applicazione  analogica)  si riferiscono all'espropriazione delle aree fabbricabili, ossia sottratte coattivamente al legittimo proprietario per finalitą edificatorie, e non al caso in cui l'indennitą risulti liquidata, ai sensi  dell'art.  40  della  legge  n. 2359 del  1865, per  il deprezzamento  subito  da  un  edificio  contiguo all'opera pubblica, in conseguenza della consistenza ed  ubicazione  di  quest'ultima. (Nella  specie,  la diminuzione  di  valore  del  bene  da  indennizzare  era conseguita  all'elevazione  di  livello  ed  all'eccessivo avvicinamento  di  un  cavalcavia  stradale  al  corpo  di  un fabbricato).