(massima n. 1)
            Nel  caso  di  espropriazione  parziale, perché  il vantaggio  derivante  dall'esecuzione  dell'opera pubblica  alla  porzione  di  immobile  non  espropriata sia detraibile dall'indennitą di espropriazione ai sensi dell'art. 41 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, occorre che si  tratti  di  un  vantaggio  speciale  e  immediato,  ma  non necessariamente  esclusivo.  Pertanto,  nell'ipotesi  di costruzione di una strada pubblica, deve tenersi conto del vantaggio  derivato  alla  parte  residua  del  fondo espropriato per  il  fatto di avere  acquistato un fronte sulla  strada  stessa, trattandosi  di  un  vantaggio  non coincidente  con  quello  generico  e  comune  a  tutta  la collettivitą ed a tutti gli immobili siti nella zona, ma dģ un beneficio specifico, differenziato e particolare, direttamente  collegato  alla  fattispecie  espropriativa,  pur se  esso  non  sia  limitato  al  fondo  parzialmente espropriato,  ma  si  riscontri,  sia  pure  in  varia  misura, rispetto  ad  altri  suoli  che  si  trovano  in  una  situazione