(massima n. 1)
            Nel caso di espropriazione parziale, realizzata con la  costituzione  coattiva  del  diritto  di  superficie  su  una striscia  di  terreno  e  comportante  l'abbattimento  di  una porzione  del  fabbricato  dell'espropriato  ivi  insistente, l'applicazione  del  criterio  differenziale  di  cui  all'art.  40 della  legge  n.  2359  del  1865  (riprodotto  dal  combinato disposto  di cui  agli  artt.  8  L. P. Bolzano  15  aprile  1991  n. 10  e  26  L.  R.  Trentino  Alto  Adige  17  maggio  1956  n.  7) comporta  che  nella  valutazione  della  parte  residua non espropriata del fabbricato siano considerati tutti i danni che traggono origine, sia dall'espropriazione, sia dall'esecuzione dell'opera pubblica o dall'esercizio  della  pubblica  funzione  o  del  pubblico servizio cui l'opera stessa risulti destinata. Tale nesso manca  per  i  danni  derivanti  dalla  futura  maggior esposizione  del  fabbricato  al  flusso  di  traffico  veicolare, trattandosi  di  pregiudizio  destinato  ad  incidere direttamente sulla proprietà residua come su tutte le altre proprietà che si trovino in prossimità della nuova opera di viabilità.  Nella  provincia  autonoma  di  Bolzano, l'indennità  di  espropriazione di  area  su  cui  insiste  un fabbricato va calcolata in base all'art. 8, comma 5, legge prov. Bolzano n. 10 del 1991, il quale fa riferimento al giusto  prezzo  che  l'immobile  avrebbe  avuto  in  una libera  contrattazione  di  compravendita  al  momento dell'emissione  del  decreto  di  cui  all'art.  5  e  cioè  del decreto  con  cui  viene  dichiarata  la  pubblica  utilità dell'opera e determinata l'indennità di espropriazione da  corrispondersi  agli  aventi  diritto. Tale  criterio  si applica anche nel caso di espropriazione parziale di area con sovrastante porzione di fabbricato da demolire e nella valutazione della parte residua non incidono le modifiche urbanistiche,  intervenute  dopo  l'emanazione  di  detto decreto,  che consentano  la  demolizione  e  ricostruzione con maggior  volumetria,  in  quanto  il  corrispettivo derivante  dalla  trasformazione  dell'edificio  attraverso ristrutturazioni,  demolizioni  e  ricostruzioni  può  essere preso  in  considerazione  in  relazione  all'obiettiva  (ed effettiva)  sussistenza  di  tali  possibilità  al  momento dell'espropriazione  (e  quindi,  nella  specie,  alla  data dell'intervento  del  decreto  di  stima  ex  art.  5  legge  prov. Bolzano n. 10 del 1991), mentre in caso negativo occorre fare  riferimento  al  valore  di  mercato  del  bene  nelle condizioni  in  cui  si  trova  al  momento  anzidetto.