(massima n. 1)
Nel caso di espropriazione parziale, realizzata con la costituzione coattiva del diritto di superficie su una striscia di terreno e comportante l'abbattimento di una porzione del fabbricato dell'espropriato ivi insistente, l'applicazione del criterio differenziale di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (riprodotto dal combinato disposto di cui agli artt. 8 L. P. Bolzano 15 aprile 1991 n. 10 e 26 L. R. Trentino Alto Adige 17 maggio 1956 n. 7) comporta che nella valutazione della parte residua non espropriata del fabbricato siano considerati tutti i danni che traggono origine, sia dall'espropriazione, sia dall'esecuzione dell'opera pubblica o dall'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio cui l'opera stessa risulti destinata. Tale nesso manca per i danni derivanti dalla futura maggior esposizione del fabbricato al flusso di traffico veicolare, trattandosi di pregiudizio destinato ad incidere direttamente sulla proprietà residua come su tutte le altre proprietà che si trovino in prossimità della nuova opera di viabilità. Nella provincia autonoma di Bolzano, l'indennità di espropriazione di area su cui insiste un fabbricato va calcolata in base all'art. 8, comma 5, legge prov. Bolzano n. 10 del 1991, il quale fa riferimento al giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'emissione del decreto di cui all'art. 5 e cioè del decreto con cui viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera e determinata l'indennità di espropriazione da corrispondersi agli aventi diritto. Tale criterio si applica anche nel caso di espropriazione parziale di area con sovrastante porzione di fabbricato da demolire e nella valutazione della parte residua non incidono le modifiche urbanistiche, intervenute dopo l'emanazione di detto decreto, che consentano la demolizione e ricostruzione con maggior volumetria, in quanto il corrispettivo derivante dalla trasformazione dell'edificio attraverso ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni può essere preso in considerazione in relazione all'obiettiva (ed effettiva) sussistenza di tali possibilità al momento dell'espropriazione (e quindi, nella specie, alla data dell'intervento del decreto di stima ex art. 5 legge prov. Bolzano n. 10 del 1991), mentre in caso negativo occorre fare riferimento al valore di mercato del bene nelle condizioni in cui si trova al momento anzidetto.