(massima n. 1)
            In  tema  di  espropriazione  per  pubblica  utilità si realizza l'espropriazione parziale - con la conseguenza che l'indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione e il valore  della  porzione  residua,  ai  sensi  dell'art.  40  L.  n. 2359  del  1865 - allorché  la  vicenda  ablativa  investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso  soggetto  e  caratterizzato  da  un'unitaria destinazione economica. L'espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato - abbia o meno esso i connotati della  pertinenza  di  cui  all'art.  817  c.c. - peraltro,  non  è riconducibile  nell'ambito  della  espropriazione  parziale  e delle  regole  corrispondenti,  se  l'unico  proprietario dell'insieme  non  rileva  un  impoverimento  maggiore, ristorabile  in  applicazione  del  corrispondente  criterio  di liquidazione differenziale, rispetto a quello ragguagliato al valore  del  terreno  medesimo  in  sé  considerato.